Il ricorso in via cautelare per la revoca dell’amministratore di s.r.l. deve considerarsi genericamente ammissibile, a prescindere dall’esercizio dell’azione di responsabilità; la revoca deve dunque considerarsi come misura cautelare idonea ad anticipare gli effetti della sentenza di merito.
Il conflitto di interessi tra amministratore munito di rappresentanza legale e società (presupposto per la sua revoca in via cautelare con conseguente nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c.) si configura solo a fronte di un contrasto tra un interesse della società (es. il diligente adempimento dei doveri gestori) e un interesse extrasociale, personale, dell’amministratore; non invece quando si contestano la soddisfazione di interessi tutti iscrivibili al piano sociale, rispetto ai quali si determina non un conflitto di interessi, ma una controversia di merito sulla lesione o no di quell’interesse. Ancora, il conflitto di interessi non può dedursi dal solo fatto che l’amministratore di cui si chiede la revoca sia anche la legale rappresentante della società.
La revoca risulta legittima solo a fronte di “gravi irregolarità nella gestione”, espressione che deve senza dubbio ritenersi comprensiva dell’inadempimento di tutti gli obblighi amministrativi imposti da legge o statuto, e non solo di quelli strettamente gestionali.
La revoca risulta poi legittima laddove si ritenga essere in grado di ovviare a situazioni pregiudizievoli, in atto o altamente probabili, quanto alla corretta gestione societaria, e/o essa sia necessaria sulla base di una prognosi di convincente probabilità di future condotte gravemente irregolari dei componenti del c.d.a.. In caso contrario, la revoca degli amministratori “si risolverebbe nella traumatica decapitazione della governance societaria con conseguenze di per sé presumibilmente negative per la prosecuzione dell’impresa sociale”.
Le esigenze cautelari devono essere attuali, così venendo meno laddove si ponga rimedio alle doglianze.
E' inammissibile l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di s.r.l. proposta della socia al 20% per i danni morali subiti, conseguentemente alla “implosione traumatica della sua vita” derivante dalle vicende gestorie determinanti il fallimento della s.r.l., in quanto riformulata in corso di causa in modo tale da far ritenere la domanda dell'attrice "nuova" e dunque inammissibile (nel caso di specie l'attrice aveva, invero, inizialmente presentato domanda relativa al risarcimento dei danni morali in diretto collegamento alla domanda principale riguardante la diminuzione del valore della propria partecipazione sociale, così quantificando il danno morale in una percentuale di quello patrimoniale e svolgendo una conclusione di condanna unitaria. Solo successivamente, nelle conclusioni definitive, aveva attribuito autonoma valenza alla domanda risarcitoria per danni morali, unica domanda riproposta in via principale, a seguito dell'estinzione del processo principale per trasferimento dell'azione civile nel processo penale, così determinandosi in sostanza un complessivo cambiamento di scenario processuale).
Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza, e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati. Ne consegue che detta estinzione è rilevabile anche d'ufficio, ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale.
La domanda di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi ex art. 696bis c.p.c. non è ammissibile ogniqualvolta l'accertamento tecnico presupponga la decisione di questioni preliminari tra le parti, come ad esempio l'esatta interpretazione di clausole contrattuali (nella specie, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di consulenza tecnica preventiva volta alla riqualificazione di voci di bilancio, non essendo pacifica tra le parti la possibilità che le stesse potessero essere contestate a seguito di giudizio senza rilievi del revisore contabile).
La clausola statutaria concernente "le controversie che dovessero insorgere tra la società e i singoli soci" trova applicazione anche una volta cessato il rapporto sociale a seguito dell'intervenuta esclusione del socio.
Salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto la sua efficacia a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto e, quindi, tutte le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione del contratto, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti e purché relative a situazioni con questo costituite, ivi comprese quelle derivanti dalla intervenuta modificazione dei patti contrattuali (cfr. Cass. 2177/1993; Cass. 565/99; Cass. 28485/2005; Trib. Milano 25.11.2011; Trib. Milano 9.01.2014; Trib. Milano 11.05.2017).
La sussistenza di una determinazione del CdA volta ad attribuire un compenso variabile al suo Presidente può essere dimostrata dalla presentazione di un progetto di bilancio recante in nota integrativa espressa indicazione del compenso in parola.
L'ipotesi di "decadenza" - prevista dai soci nell'atto costitutivo - relativa all'immediata decadenza dell'intero CdA a seguito delle dimissioni presentate dalla maggioranza dei membri non è suscettibile di alcuna deroga da parte di amministratori e sindaci.
Ha diritto al riconoscimento di compenso ex art. 2041 c.c. l'amministratore che, in data successiva alla cessazione della carica, abbia svolto l'attività di ordinaria amministrazione con il pieno avallo del collegio sindacale, senza nessuna opposizione da parte degli altri amministratori e soprattutto senza nessuna contestazione da parte dei soci in occasione della successiva assemblea di nomina del nuovo organo amministrativo.
Il ricorso proposto per la revoca cautelare dell’amministratore ex art. 2476 co. 3 c.c. dal socio di srl divenuto titolare di una partecipazione pari al 98,33% del capitale sociale non può essere accolto per carenza del requisito del periculum, potendo il ricorrente, quale socio di assoluta maggioranza, procedere autonomamente alla revoca dell’amministratore.
Deve essere rigettata la domanda avente ad oggetto l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'elenco dei soci di una srl, redatto sulla base di una delibera assembleare di esclusione di un socio la cui efficacia è sospesa ex art. 2378 c.c.. Infatti, rispetto a tale domanda difettano le condizioni di legge rappresentate in particolare dalla efficacia della delibera presupposta, e, in ogni caso, l'iscrizione richiesta viene a contrastare con il principio generale di coerenza e continuità delle iscrizioni nel Registro delle imprese, nel quale verrebbero ad essere contemporaneamente e contraddittoriamente iscritti da un lato il provvedimento che priva medio tempore di efficacia la delibera di esclusione e d’altro lato un elenco soci aggiornato nel quale non figura più il socio, la cui esclusione è appunto stata sospesa.
La delibera dell'assemblea di s.r.l. avente ad oggetto la richiesta ai soci di un finanziamento non appare di per sé idonea a fondare alcun credito della società verso il singolo socio, occorrendo una ulteriore manifestazione di volontà negoziale da parte di quest'ultimo quanto all’assunzione dell’impegno al finanziamento, la cui prova incombe in capo alla società. Il tutto secondo lo schema usuale nella contigua materia della approvazione dell’aumento del capitale sociale, schema rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente da tempo chiarito che: “in materia di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, l'obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, ciò indipendentemente dall'avere egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento; tale sottoscrizione è riconducibile ad un atto di natura negoziale, e precisamente da un contratto consensuale, in relazione al quale la legge non prevede l'adozione di una forma particolare” (così Cass. n.19813/2009); "conseguentemente, per fondare la relativa pretesa, la società ha l'onere di provare non soltanto l'esistenza della deliberazione assembleare, ma anche la successiva sottoscrizione della quota di spettanza dell'aumento ad opera del socio” (così Cass. n.22016/2007).
Quanto alla prova della ricorrenza, in esecuzione della delibera assembleare, di specifica adesione del socio alla richiesta di finanziamento, tale prova può ben riguardare una adesione del socio prestata anche verbalmente ovvero per fatti concludenti, nessuna forma essendo prescritta per un negozio di tal genere e non vigendo dunque al riguardo nessun divieto di prova testimoniale, salvo quello ex art. 2721 c.c..
La disciplina prevista all’art. 9 L. 192/1998 è di applicazione generale, ovvero si applica a tutti i rapporti di collaborazione tra imprese, nelle fasi della produzione e/o della distribuzione, rispetto a tutte le ipotesi di abuso di dipendenza economica e non limitatamente all'ipotesi di rapporto di sub-fornitura in senso stretto.
La dipendenza economica (countervailing power) è la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, a tal fine dovendo tenersi conto della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato delle alternative soddisfacenti. Malgrado l’ambiguità dell’uso dell’avverbio “anche”, è communis opinio che l’impossibilità di reperire delle alternative soddisfacenti rivesta un ruolo centrale nella valutazione circa la dipendenza economica, senza la quale è ultronea ogni indagine sull’abuso. Il primo e principale sintomo della dipendenza è rappresentato dall’esecuzione da parte dell’imprenditore debole di una serie di investimenti specifici (relational specific investments), nell’ottica di far fronte agli impegni contrattuali assunti con l’imprenditore forte. L’imprenditore debole si trova così esposto al ricatto (hold up) dell’imprenditore forte, giacchè la minaccia di interruzione del rapporto lo costringe a proseguirlo accettando condizioni inique, di fronte all’eventualità (laddove sul mercato non siano reperibili dei validi “sostituti”) di non riuscire ad ammortizzare gli investimenti che ha fatto nel tempo, o di dover affrontare dei costi elevati per la loro riconversione (switching costs) (nel caso di specie, pur essendo stato accertato un rapporto di dipendenza economica tra le società, il ricorso è stato rigettato, difettando adeguato fumus quanto alla fondatezza della prospettazione di abuso svolta dai ricorrenti).
La domanda cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. richiesta dal socio ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. non è strumentale all’esperimento dell’azione di risarcimento del danno per mala gestio, attesa l’ontologica e irriducibile diversità dell’oggetto delle due azioni, l’ultima essendo volta al ristoro di lesioni patrimoniali già perfezionatesi e la prima essendo volta ad evitare che l’amministratore prosegua in futuro nello svolgimento delle funzioni gestorie. Da un lato, lo strumento cautelare tipico in prospettiva di un risarcimento è costituito dal sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.; dall’altro lato, la revoca dell'amministratore non potrebbe per natura essere adottata quando il patrimonio sociale venga sottoposto, per effetto di comportamenti di mala gestio, al concreto e grave rischio di pregiudizio imminente, anche se non ancora verificatosi; a valer diversamente, si incorrerebbe, per un verso, nella contraddizione di ammettere uno strumento cautelare inidoneo a tutelare la società proprio con riguardo all’azione di merito rispetto alla quale lo si vorrebbe strumentale e, per altro verso, di sterilizzarne le capacità di tutela proprio rispetto ai danni potenziali, ovvero gli unici rispetto ai quali esso è effettivamente capace di spiegare tutela cautelare.
Se il legislatore ha previsto la tutela cautelare in forma di revoca dell’amministratore della s.r.l., al legislatore stesso deve allora ricondursi anche la previsione, implicita ma inequivocabile, della corrispondente domanda di merito, avente ad oggetto appunto la revoca dell’amministratore.
La circostanza che l’amministratore di cui si richiede la revoca sia il legale rappresentante della società non determina automaticamente il sorgere di un conflitto d’interessi. Infatti, a fronte dell’addebito di comportamenti inadempienti che siano essenzialmente riferiti a doveri organizzativi concernenti la tenuta della contabilità e la redazione del bilancio nonché, in modo generico, l’andamento negativo della società in una fase di presunta perdita del capitale sociale e di solo parziale reintegrazione del medesimo, ma senza una specifica indicazione del danno direttamente provocato al patrimonio sociale come conseguenza diretta dei suddetti comportamenti, non si appalesa, in linea generale e di principio, un conflitto tra la sfera patrimoniale dell’amministratore e la sfera patrimoniale della società, talché, salvo particolari situazioni – che devono essere specificamente allegate dall’istante – tale conflitto non è ravvisabile. Né si può dimenticare che il danno potenziale alla società non è generativo, secondo i principi, di un obbligo risarcitorio in favore della società stessa.
Il conflitto d'interessi può derivare da una domanda del ricorrente/attore che determini un contrasto tra un interesse sociale della società (es.: il diligente adempimento dei doveri gestori; il mantenimento in carica dell’amministratore diligente; l’integrità del proprio patrimonio) e un interesse extrasociale (dunque personale) dell’amministratore (es.: il mantenimento della carica in vista della tutela della propria partecipazione o della percezione dell’emolumento), non invece quando la domanda metta in dubbio la soddisfazione di interessi tutti iscrivibili sul piano sociale (es., come detto, diligente adempimento dei doveri gestori o mantenimento in carica dell’amministratore) e perciò rispetto ai quali non si determina un conflitto tra società che ne è titolare e amministratore che esercita le relative funzioni, ma solo una controversia di merito sulla lesione o no di quell’interesse, controversia rispetto alla quale la posizione dell’amministratore non collide con quella della società.
Il problema del conflitto di interessi si pone non già rispetto a tutti gli amministratori indistintamente e genericamente, ma, come emerge dal testo dell’art. 78 c.p.c., solo nei confronti di quello che abbia anche poteri di rappresentanza.
Le irregolarità richiamate dall’art. 2476, co. 3, c.c., possono essere costituite da violazioni di legge o di statuto e divengono presupposto di revoca solo se qualificate “gravi”. Sebbene la norma parli di irregolarità “di gestione” non è dubbio che tale termine debba ritenersi comprensivo dell’inadempimento di tutti gli obblighi amministrativi che fanno capo all’amministratore per legge o per statuto, dunque non solo quelli strettamente gestionali, ma anche quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria, cioè gli adempimenti o atti di impulso concernenti i rapporti con i soci o con gli altri organi sociali, che gli amministratori sono tenuti a compiere per legge o per obbligo statutario.
Con riguardo alla violazione degli obblighi gestori derivanti dal non aver dato seguito alle richieste d’esame e d’ispezione ex art. 2476, co. 2, c.c., i doveri generali di buona fede e correttezza conformano i diritti potestativi di cui alla disposizione richiamata e ne impediscono in ogni caso un esercizio finalizzato a gravare la gestione societaria con una mole di reiterati adempimenti formali ovvero a svantaggiare la società stessa nei rapporti con imprese concorrenti.
Con riguardo a eventuali irregolarità contabili, la concessione della tutela cautelare non può essere correlata in modo automatico all’eventuale rilevazione di un qualsivoglia vizio contabile, essendo invece del tutto escluso un meccanico riflesso tra (possibile) errore contabile, anche capace di riflettersi sulla validità di una delibera di bilancio, ed irregolarità gestionale grave imputabile agli amministratori ex art. 2476, co. 3 c.c.
Non sussiste, ai fini della revoca cautelare, il fumus boni juris qualora le censure del ricorrente risultino talvolta giustapposte con parti meramente narrative o descrittive, talaltra ripetute ed ulteriormente circostanziate in punti dedicati alla disamina di addebiti diversi, di modo da ostacolare la precisa perimetrazione delle doglianze formulate, a tutto svantaggio di una corretta dialettica processuale.
La veemenza e la gravità dei contrasti emersi all'interno del CdA fa apparire pienamente comprensibile e senz'altro "giustificata" la scelta delle dimissioni fatta dalla maggioranza dei membri del CdA, da intendersi come decisione unilateralmente assunta dai singoli amministratori nella propria esclusiva responsabilità; pertanto la conseguente decadenza di tutti i membri dell'organo, espressamente prevista dalla Statuto, non configura alcuna ipotesi di "revoca" di amministratori in carica, quale manifestazione di volontà effettivamente riferibile alla società di cui sarebbe stato legittimo pretendere adeguata motivazione.
Posto che la società quotata è tenuta a comunicare le vicende relative agli organi di governo della società e delle sue controllate, il comunicato stampa che si limiti a fare riferimento al sopravvenuto venir meno del "pactum fiduciae" non implica di per sé alcun giudizio di disvalore sulla persona dei consiglieri revocati.
Non è ammissibile la domanda di sequestro conservativo per difetto del periculum in mora laddove il debitore ha posto in essere atti liquidatori di per sé leciti, portati a conoscenza del creditore e non connotati in senso svalutativo dei propri assets (altro…)