Fermo restando che l'art. 2388 c.c. si applica anche alle delibere assunte dal CdA di s.r.l., poichè tale norma esprime un principio generale dell'ordinamento circa la sindacabilità delle decisioni dell'organo amministrativo collegiale, la delibera consiliare deve ritenersi invalida quando adottata in violazione del dovere di agire informato, come eventualmente declinato nello statuto.
In particolare, per la formazione della volontà dell’organo collegiale in modo corretto è necessario procedere alla consultazione di tutti i soggetti che lo compongono, e che hanno il diritto-dovere di partecipare alla statuizione collegiale, mentre solo in un secondo momento potrà compiersi legittimamente l’individuazione delle maggioranze raggiunte. L’omessa trasmissione all’amministratore della proposta di delibera da assumere in forma scritta, come previsto dallo statuto sociale, comporta l’invalidità della delibera medesima; a nulla rilevando che prima dello spirare del termine massimo per l’assunzione della decisione si fosse già espressa, in senso favorevole all’adozione della delibera, la maggioranza dei componenti del consiglio.
Se l’esistenza dell’ente collettivo e l’autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, "pendente societate", di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s’instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni si riferiscono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione.
La richiesta di cancellazione di una società dal registro delle imprese non può valere quale atto di rinuncia, da parte della società, al diritto di pagamento del residuo prezzo della cessione aziendale; in tal caso è pertanto delineabile una successione del rapporto attivo a favore dei singoli soci.
L’art. 2331 c.c. prevede la responsabilità illimitata e solidale verso i terzi di coloro che hanno agito in nome della società prima della sua costituzione; presupposto di tale responsabilità è dunque l’antecedenza delle operazioni compiute in nome della società rispetto alla sua formale costituzione. Esula pertanto dall’ambito di applicazione della norma l’inadempimento di un contratto stipulato dalla società quando questa era già costituita, anche se le trattative erano state condotte prima della costituzione.
La società di capitali, che viene in essere quale ente autonomo rispetto ai soci e ai terzi con l’iscrizione nel registro delle imprese, è estranea alle eventuali intese occulte fra i costituenti e altri soggetti. Tali intese sono quindi ininfluenti ai fini della responsabilità personale di questi ultimi per le obbligazioni derivanti da un contratto stipulato dalla società dopo la costituzione, del quale essi non sono parti, ed è infondata la domanda volta a far valere tale responsabilità sul presupposto della loro partecipazione a una società di fatto che non è parte del rapporto contrattuale.
La diffida ad adempiere ha lo scopo di fissare con chiarezza la posizione delle parti nell’esecuzione del contratto, avvertendo l’inadempiente che l’altra parte non tollererà un ulteriore ritardo e ha già scelto la via della risoluzione. La parte che la intima, oltre a essere adempiente o a offrire il proprio adempimento, deve chiedere l’adempimento di una precisa obbligazione e assegnare un termine di quindici giorni, ovvero un termine minore che risulti congruo per la natura del contratto o per gli usi. È inidonea a produrre la risoluzione la diffida che si limita ad avvertire che il diffidante agirà per la risoluzione senza indicare l’obbligazione inadempiuta, o che assegna un termine sensibilmente inferiore a quello legale senza che ciò sia giustificato da un apprezzabile interesse del diffidante.
Nella cessione di un ramo d’azienda avente a oggetto la raccolta di scommesse e giochi pubblici, dal quale siano escluse le autorizzazioni amministrative in ragione della loro natura personale, è legittimo il rifiuto del cessionario di iniziare l’esercizio dell’attività in attesa del rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., perché la licenza costituisce presupposto indispensabile per il lecito svolgimento dell’attività ed è rimessa alla valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza. Gli obblighi del cessionario che presuppongono l’esercizio dell’attività ceduta, quali l’assunzione dei dipendenti e il versamento del deposito cauzionale al locatore, non sono esigibili nel tempo necessario alla conclusione del relativo procedimento amministrativo.
Nella cessione d’azienda il subentro del cessionario nel contratto di locazione dell’immobile consegue alla comunicazione della cessione al locatore, che compete al cedente, e alla mancata opposizione del locatore per gravi motivi ai sensi dell’art. 36 della legge n. 392/1978; nessun obbligo grava pertanto in proposito sul cessionario.
Integra la colpa grave richiesta dall’art. 96 c.p.c. la chiamata in causa di terzi fondata su una pretesa palesemente e totalmente infondata alla luce della stessa prospettazione in fatto e in diritto del chiamante, tanto più se sostenuta con persistenza dopo che il giudice ne aveva sommariamente delibato l’inopportunità. Il danno, che deriva sia dal pregiudizio subìto dai terzi coinvolti in un ingiusto processo sia dall’abuso dello strumento processuale, può essere liquidato equitativamente in misura pari alle spese processuali.
La perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita della possibilità attuale di conseguire un vantaggio economico, che richiede un pregiudizio certo, anche se non nel suo ammontare. Il creditore deve provare, anche in via presuntiva o secondo un calcolo di probabilità purché sulla base di circostanze specifiche e concrete, la realizzazione di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, e il nesso causale si accerta secondo la regola del più probabile che non.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora le parti si addebitino reciproci inadempimenti proponendo domande contrapposte, o una parte si limiti a contrastare la domanda di risoluzione o di adempimento giustificando la propria inadempienza con quella dell’altro contraente, il giudice deve procedere a una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti, senza poter frazionare l’esame delle singole domande, e verificare quale condotta, in un rapporto di dipendenza e proporzionalità e nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, sia prevalente e abbia alterato il nesso sinallagmatico tra le obbligazioni.
Le controversie che attengono, seppure non esclusivamente, all’accertamento di prospettate violazioni di normative antitrust, a prescindere dalla fondatezza della relativa domanda, sono di competenza per materia della Sezione Impresa del Tribunale ordinario in composizione collegiale.
A prescindere dalla qualificazione negoziale dei rapporti contrattuali nell'ambito della categoria dei contratti atipici, o alternativamente nell'ambito del contratto di appalto o di un contratto misto di compravendita e di prestazioni d'opera ovvero del contratto d'opera con prestazione di materia e garanzia del risultato, in materia di obbligazioni di risultato sono da considerarsi tali quelle dirette a far conseguire, nello scambio delle prestazioni del sinallagma, utilità in rapporto di causalità necessaria con l’attività del debitore. Ciò determina importanti conseguenze sul piano della valutazione dell’effetto risolutorio, giacché il mancato conseguimento di tali risultati incide negativamente sul sinallagma negoziale. Nel caso in cui il contratto preveda, oltre al conseguimento (a vantaggio del debitore) delle utilità funzionali alla sua attività, anche ulteriori prestazioni accessorie, il mancato conseguimento delle prime determina il venir meno dell’utilità delle seconde.
Ai sensi dell’art. 1223 c.c., sono risarcibili esclusivamente i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento della controparte, in termini di danno emergente e lucro cessante. La prova di tali danni spetta al danneggiato. Tra i danni risarcibili sono da ricomprendere anche quelli, secondo ragionamento presuntivo fondato sulla rilevazione di dati obiettivi, connessi alla perdita di chances di guadagno funzionalmente riconducibili alla lesione subita a causa dell’illecito contrattuale.
Il testo dell'art. 2487, ult. co., c.c. non può esser letto come facoltizzante la revocabilità ad nutum dei liquidatori da parte dell'assemblea dei soci senza alcuna rilevanza delle ragioni sottese alla revoca, secondo la tesi per cui la giusta causa verrebbe in gioco solo in caso di revoca giudiziale, dovendosi intendere l'esplicito richiamo alla giusta causa solo nel caso in cui la revoca sia chiesta giudizialmente. L'esplicito richiamo alla giusta causa solo nel caso in cui la revoca sia chiesta giudizialmente deve infatti intendersi, piuttosto, come volto a circoscrivere l'ipotesi di revoca giudiziale appunto alla ricorrenza di giusta causa (escludendo così che i legittimati possano chiedere al Tribunale la revoca senza motivazione alcuna), secondo un'interpretazione coerente con le regole del mandato e in particolare con l'art. 1725 c.c.. Deve quindi ritenersi che l'assemblea dei soci abbia sì la facoltà di revocare ad nutum il liquidatore (così come l'amministratore), ma l'assenza di giusta causa determini il diritto del revocato al risarcimento (per il caso di soggetti nominati a tempo determinato, art. 1725 c.c. primo comma) ovvero al congruo preavviso (per il caso di soggetti nominati a tempo indeterminato, art. 1725, co. 2, c.c. e art. 2383, co. 3, c.c.), il difetto dei quali rilevando dunque (non quale vizio della deliberazione ma) quale presupposto di una indennità riconosciuta normativamente come conseguenza di atto lecito.
La giusta causa di revoca escludente il diritto all'indennità per il soggetto revocato deve comunque essere espressamente enunciata, anche nelle società a r.l., nella decisione dell'assemblea che indichi le ragioni di revoca, senza che queste possano essere integrate successivamente o in giudizio.
La causa di revoca è, in coerenza con le norme sul mandato, "giusta" non solo quando la condotta del mandatario abbia integrato specifiche violazioni di norma di legge o di prescrizioni contrattuali, bensì anche quando si sia concretata in atti o fatti che abbiano gravemente leso la necessaria fiducia che deve legare il soggetto preposto al preponente, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Poiché il socio non partecipante alla gestione ha pieno e incondizionato diritto di consultare anche per il tramite dei suoi incaricati i documenti relativi alla gestione stessa, è revocabile per giusta causa il liquidatore che abbia negato allo stesso l'accesso ai documenti sociali.
La causa pervenuta in decisione va rimessa in istruttoria ove sussista una clausola statutaria di conciliazione, ricadente sotto le previsioni dell'art. 5, co. 5, del d. lgs. 4.03.2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, tale per cui "se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6".
La dichiarazione di fallimento, con il conseguente spossessamento dell'intero patrimonio della società fallita e la privazione di ogni potere dispositivo in capo all'amministratore unico formalmente in carica, fa venire definitivamente meno ogni interesse del socio ricorrente ad ottenere la revoca cautelare del suddetto amministratore, rimettendo nelle esclusive mani del curatore fallimentare - ai sensi dell'art. 146 l.f. e dell'art. 2394 bis c.c. - ogni futura disamina e decisione sui profili di responsabilità sollevati dal ricorrente nell'interesse della società (e, indirettamente, di se stesso).
Il contratto relativo alla disciplina del compenso e dei diritti degli amministratori di una società azionaria in caso di cessazione dell’incarico (c.d. “directorship agreement”) che la società e gli amministratori, tra gli altri, si sono obbligati a concludere in occasione di un più ampio accordo quadro avente carattere di contratto preliminare non può ritenersi perfezionato in difetto della espressa e distinta sottoscrizione prevista dallo stesso accordo quadro, benché, secondo una nota prassi redazionale, la bozza preconcordata del contratto definitivo sia siglata dai paciscenti a margine di ogni foglio.
Nelle s.r.l., l’esclusione del socio può essere disposta solo nelle specifiche ipotesi previste dall’atto costitutivo, restando, in ogni caso, preclusa la possibilità di azionare il rimedio con l’obiettivo di “sanzionare” l’esercizio di diritti fondamentali del socio (nel caso di specie, l’esclusione era stata decisa in conseguenza dell’impugnazione di una deliberazione assembleare da parte del socio).
La deliberazione di “ratifica” di una deliberazione assembleare precedentemente adottata da una s.r.l. e già annullata dal tribunale, in quanto assunta nelle medesime modalità e avente il medesimo oggetto della prima deliberazione, è affetta dagli stessi vizi di quest’ultima e costituisce una condotta abusiva da parte del socio di maggioranza nell’esercizio dei propri poteri (anche attraverso l’indebito avallo del presidente dell’assemblea sulla concreta gestione dei lavori assembleari), risultando, pertanto, giustificata la condanna di parte convenuta per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
La ratio della disciplina della concorrenza sleale, quale strumento di presidio del libero mercato, nella prospettiva costituzionalmente orientata della tutela della libertà d’iniziativa economica in quanto tutela anche dell’interesse della collettività, e, quindi, del benessere dell’ utente/consumatore, pare consentire di valorizzare l’elemento che accomuna i due ambiti dell’attività d’impresa e dell’esercizio della libera professione, ovvero il fatto che, tanto l’impresa, quanto lo studio professionale, sono realtà economiche ove si svolgono attività preordinate all'acquisizione ed alla conservazione di una stabile clientela, dunque di una “quota di mercato”; acquisizione e conservazione su cui certamente può incidere un atto di concorrenza sleale, senza che la dimensione dei mezzi preordinati al fine economico perseguito abbia alcuna rilevanza.
Non è detto che l’avvocato che collabori con altri professionisti in uno studio professionale associato possa rivendicare come propri i clienti che egli rappresenta in forza della procura ad litem in ipotesi ricevuta, stante la necessità di indagare la complessità dei rapporti tra le parti, ben potendo essere che un cliente si rivolga a realtà̀ strutturate e complesse quali gli Studi Associati con più̀ dipartimenti (ciascuno specializzato in una determinata branca del diritto), in forza non della presenza, in quello studio, di un determinato avvocato, bensì del know how vantato dallo stesso nel suo insieme.
Nell’ambito del diritto di limitazione del brevetto di cui all’art. 79 comma terzo c.p.i. esercitato dal titolare nel corso di un giudizio volto all’accertamento della validità del brevetto (già) concesso, la riformulazione può avere ad oggetto le sole rivendicazioni e non anche la descrizione e, comunque, non può estendere la protezione conferita dal brevetto e deve rimanere entro i limiti della domanda di brevetto originariamente depositata. E ciò in quanto l’equa protezione del titolare deve sempre coniugarsi con una ragionevole sicurezza giuridica per i terzi, i quali abbiano riposto affidamento sulla validità (o, meglio, sulla non validità) di un titolo per come depositato.
Il diritto di limitazione del brevetto di cui all’art. 79 comma terzo c.p.i. esercitato da una parte in corso di causa esclude la necessità di un esame in concreto della validità del brevetto come rilasciato, poiché determina di per sé la nullità parziale del brevetto concesso e poiché non sussiste alcun interesse in capo alla controparte ad un accertamento sulla validità del brevetto originariamente concesso.