La norma speciale di cui all’art. 12 bis l.d.a. esprime il principio generale secondo il quale l’imprenditore acquista i risultati del lavoro del dipendente – nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite- senza alcun atto di trasferimento, quale effetto derogabile del contratto. I software rielaborati nel corso del rapporto di lavoro sono automaticamente trasferiti nella titolarità del datore di lavoro, senza necessità di atto traslativo e senza corrispettivo, salvo patto contrario. Tale regola bilancia, da un lato, l’interesse dell’imprenditore di acquisire i risultati acquisiti dai propri dipendenti e dei quali ha sostenuto i costi e, dall’altro, remunera proporzionalmente il lavoratore per l’attività svolta.
I diritti sui segreti industriali e sulla banca-dati devono recedere nell’ipotesi in cui la produzione in giudizio degli stessi sia indispensabile per l’esercizio del diritto di difesa, a copertura costituzionale. In tal senso il criterio dell’indispensabilità può essere integrato, quantomeno sotto il profilo formale, sotto il profilo soggettivo, quando l’autore della ritenuta violazione dei diritti lesi per cui si agisce in giudizio è anche il titolare dei segreti industriali ritenuti violati; otto il profilo oggettivo, quando sussiste stretta strumentalità ed attiguità tra i diritti azionati in giudizio e le informazioni riservate di cui la si lamenta l’indebita produzione.
In forza del canone ermeneutico in base al quale il contratto va interpretato secondo buona fede, la clausola sul foro convenzionale deve ritenersi comprensiva di ogni questione inerente tanto l’interpretazione quanto l’esecuzione del contratto.
I convenuti nel contestare la competenza del giudice adito non possono limitarsi alla contestazione del foro convenzionale indicato in contratto, ma devono altresì farsi carico della specifica contestazione di tutti i criteri legali di radicamento.
L’art. 164 co. 4 c.p.c. prevede una comminatoria di nullità unicamente alla mancata esposizione dei “fatti” e non anche “degli elementi di diritto” posti a fondamento della domanda.
L’impegno assunto in proprio da uno dei condebitori non vale (ex art. 1273 c.c.) a liberare gli originari debitori in mancanza di espressa dichiarazione in tal senso da parte del creditore.
Accertato il mancato avveramento delle condizioni cui era subordinata l’efficacia del contratto preliminare, ne consegue il diritto della società attrice ad ottenere la restituzione delle somme anticipatamente versate quale credito di valuta naturalmente comprensivo di interessi legali dalla domanda.
L’art. 2479, comma 1, c.c. abilita il socio che detiene almeno un terzo del capitale sociale a convocare l’assemblea perché si pronunci su argomenti ritenuti rilevanti, anche in difetto di inerzia dell’organo amministrativo, requisito che la norma, a differenza dell’art. 2367 c.c., non richiede. Il socio convocante deve tuttavia osservare le formalità previste dallo statuto o, in difetto, dall’art. 2479 bis, commi 1-4, c.c., ed esercitare il potere di convocazione in conformità al canone di attuazione in buona fede del contratto sociale e ai principi generali del procedimento assembleare, quali la predisposizione di un ordine del giorno, anche sintetico, e la convocazione dell’organo amministrativo in carica e, se esistente, dell’organo di controllo.
È invalida la delibera di revoca dell’amministratore adottata dai soci riunitisi alla presenza di estranei a seguito di convocazione stabilita di comune accordo fra loro, in assenza di qualsiasi avviso contenente l’ordine del giorno e senza convocare l’amministratore revocando, al quale lo statuto attribuisce la presidenza dell’assemblea, perché tale clausola, interpretata secondo buona fede, richiede che l’amministratore sia in ogni caso convocato.
Le irregolarità di convocazione e di costituzione dell’assemblea non sono sanate ai sensi dell’art. 2479 bis, ultimo comma, c.c. quando risulta che l’amministratore, non presente, non era stato neppure informato della riunione, perché in tal caso l’assemblea non può ritenersi totalitaria.
La revoca dell’amministratore di s.r.l. nominato a tempo indeterminato non richiede una giusta causa; la sua mancanza non invalida la delibera con la quale i soci hanno discrezionalmente deciso di rimuoverlo e può dar luogo soltanto, in applicazione del principio dettato dall’art. 1725, comma 2, c.c. per il mandato oneroso a tempo indeterminato, alla corresponsione di un adeguato indennizzo per il mancato preavviso, che presuppone l’onerosità dell’incarico.
Le censure, anche generiche, all’operato dell’amministratore esposte in assemblea per motivarne la revoca costituiscono legittime critiche, fondate o meno che siano, e non rendono illecito l’oggetto della delibera ai sensi dell’art. 2479 ter, comma 3, c.c., anche quando il verbale è depositato nel registro delle imprese.
Nella comparazione dei pregiudizi richiesta per la sospensione della delibera di revoca dell’amministratore unico, la sospensione può essere concessa quando il ritorno del revocato nei poteri gestori si limiterebbe a ripristinare la situazione esistente dalla costituzione della società e a formalizzare un’attività gestoria di fatto proseguita, anche nell’interesse della società, dopo la revoca.
La tutela del diritto d’autore si appunta non già sulle idee, metodi e procedimenti bensì sulle forme espressive utilizzate per divulgarli. Pertanto, anche se un metodo di allenamento non è protetto in sé, deve comunque riscontrarsi una violazione dei diritti morali e di utilizzazione economica dell’autore nel caso in cui siano state pedissequamente copiate senza autorizzazione parti intere del testo in cui tale metodo viene illustrato.
Il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 L.A. Un'opera dell'ingegno può ottenere protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. La creatività non è infatti costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.
L’opera derivata si caratterizza per un'elaborazione creativa dell'opera originale e si differenzia, pertanto, dalla contraffazione, che consiste nella riproduzione dell'opera originale con differenze di mero dettaglio, come tali scevre di apporto creativo, e dirette solo a nascondere la contraffazione. Lo sfruttamento dell'opera derivata senza la preventiva autorizzazione dell'autore di quella originaria dà diritto a quest'ultimo ad ottenere il risarcimento del danno.
Il diritto degli amministratori al compenso è disponibile e può anche essere derogato da una clausola dello statuto della società, che condizioni lo stesso ad apposita deliberazione assembleare, al conseguimento di utili, ovvero sancisca la gratuità dell'incarico. Pertanto, qualora lo statuto subordini il diritto al compenso ad apposita deliberazione assembleare ed una tale delibera non è stata assunta, l’amministratore non ha diritto al compenso.
L’accertamento di un preciso interesse proprio degli amministratori nell’individuazione dei partner commerciali della società e nella definizione dei relativi rapporti negoziali fa emergere la grave violazione dei doveri, previsti dall’art. 2391, comma 1, c.c., di precisa informazione al consiglio di amministrazione e di astensione dalla conclusione a propria firma dei contratti. Tale inadempimento, e più in generale la mancanza in origine di una compiuta illustrazione dell’interesse della società alle operazioni con parti correlate, rende più pregnanti gli oneri di deduzione e di prova che gravano sugli amministratori convenuti, tenuti a giustificare, secondo un’ottica ex ante di diligente cura dell’interesse sociale, le determinazioni assunte a fronte delle puntuali allegazioni della società attrice.
Nell’azione di responsabilità contro gli amministratori, il preteso beneficio fiscale derivante dalle perdite causate dalla mala gestio può essere scomputato dal danno risarcibile solo se effettivamente conseguito, il che presuppone utili tassabili nel medesimo esercizio o in esercizi successivi. Si tratta di una circostanza di fatto, invocata a estinzione totale o parziale della pretesa risarcitoria, il cui onere di allegazione e di prova grava interamente sugli amministratori convenuti, che non possono limitarsi a prospettare un’astratta possibilità di recupero fiscale.
Ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c. non è risarcibile il danno, consistente nelle maggiori imposte versate sulla base di valori di magazzino falsamente gonfiati dagli amministratori, che gli amministratori subentrati avrebbero potuto evitare con l’ordinaria diligenza, presentando dopo l’emersione dell’ammanco una dichiarazione corretta o una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. n. 322/1998.
La domanda della società di restituzione degli emolumenti deliberati e percepiti dagli amministratori infedeli va intesa come pretesa risarcitoria del costo sostenuto per una corretta gestione degli affari sociali in realtà non prestata, ed è fondata in diritto. Ove la condotta infedele risulti provata solo per una parte, pur rilevante, delle attività di competenza, il danno va determinato in via equitativa in misura proporzionata.
Le spese sostenute dalla società per l’accertamento della responsabilità degli amministratori, documentate e rese necessarie dalle loro gravi infedeltà, sono risarcibili; se l’entità degli importi concordati con i consulenti non è adeguatamente giustificata, esse non possono essere automaticamente riversate sui convenuti e il danno va liquidato in via equitativa.
La clausola della polizza di responsabilità civile degli amministratori che esclude la copertura per le condotte dolose o volte al conseguimento di utilità personali limita la garanzia dell’assicuratore ai danni derivanti dalle condotte meramente colpose degli assicurati.
L’amministratore convenuto per un inadempimento proprio, per di più doloso, non può chiamare in causa in manleva integrale il dirigente che avrebbe predisposto i dati contabili, perché l’eventuale corresponsabilità di quest’ultimo potrebbe rilevare al più in una successiva azione di regresso tra condebitori solidali. In caso di assoluta e manifesta mancanza, già in astratto, di ragioni giustificative della chiamata, le spese del terzo chiamato restano interamente a carico del chiamante.
È ammissibile aggiungere al titolo di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 c.c., originariamente invocato, quello della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., allo scopo di ottenere l’integrale ristoro del pregiudizio anche per la parte riconducibile a condotte tenute o atti compiuti dagli amministratori al di fuori dei confini del mandato gestorio, purché resti fermo ogni elemento costitutivo della domanda originaria e della pretesa risarcitoria in concreto esercitata, perché spetta comunque al giudice individuare le norme applicabili ai fatti dedotti e accertati.
Nel giudizio civile di responsabilità sono utilizzabili, quali prove atipiche liberamente valutabili dal giudice, i messaggi di posta elettronica estratti dai computer aziendali, anche se privi dei requisiti di cui al d.lgs. n. 82/2005, la cui disciplina è irrilevante a tali fini. La produzione in giudizio di tali dati non richiede l’informativa all’interessato prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, perché opera la deroga per il trattamento limitato a far valere un diritto in sede giudiziaria.
In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può porre a base del proprio convincimento anche prove atipiche, e dunque le risultanze degli atti delle indagini preliminari, le dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni e le prove raccolte in un giudizio penale, anche se definito con sentenza di non doversi procedere per prescrizione, sottoponendole al proprio vaglio critico nel contraddittorio delle parti, che possono sempre contestare nel giudizio civile i fatti così acquisiti.
In tema di prova per testimoni, l’amministratore di una società è incapace a testimoniare soltanto nel processo in cui rappresenta la società medesima, non potendo assumere contemporaneamente la posizione di parte e di teste, ovvero quando ha nella causa un interesse attuale e concreto, idoneo a legittimarne la partecipazione al giudizio. L’interesse meramente ipotetico, quale quello relativo a una sua eventuale responsabilità verso la società, non determina incapacità.
L’art. 125 disp. att. c.p.c. rinvia agli artt. 163 bis e 166 c.p.c. e non all’art. 164 c.p.c., né commina la nullità per la mancanza di alcuno degli elementi da esso indicati; la nullità della comparsa di riassunzione può quindi derivare solo dalla sua inidoneità al raggiungimento dello scopo, da valutarsi sull’intero contenuto dell’atto notificato. L’atto di riassunzione ha la sola funzione di consentire la prosecuzione del processo già pendente, sicché un unico atto, anche se notificato dall’attore, vale nei confronti di tutte le parti, compresi i terzi chiamati, senza necessità di distinte iniziative di riassunzione dei convenuti chiamanti.
Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano a eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo disciplinato dall'art. 1411 c.c., il cui adempimento può essere chiesto sia dalla società terza beneficiaria - che con l'eventuale atto di citazione palesa la volontà di profittare del contratto - sia dai soci stipulanti, pur nell'ipotesi in cui questi abbiano ceduto a terzi le loro partecipazioni sociali, in quanto la validità del patto parasociale non è legata alla permanenza della qualità di socio degli stipulanti.
Va respinta la richiesta di pronunciarsi in via cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere una serie di provvedimenti diversi tra loro, ma comunque volti a garantire in via d'urgenza il corretto svolgimento della convocanda assemblea, e, anche, azioni di responsabilità e revoca: in particolare, difetta il requisito della residualità tipico dello strumento ex art. 700 c.p.c. perché i punti all'ordine del giorno rispetto ai quali vengono richiesti ordini ed inibitorie sono tutti riconducibili ad iniziative che possono bene essere realizzate e tutelate appellandosi all'art. 2476 c.c..
Va rigettata la domanda proposta dal fallimento di una s.r.l. avverso gli stessi amministratori per sentire dichiarare la responsabilità contrattuale e extracontrattuale di questi in ragione del mancato o ritardato pagamento degli oneri tributari e previdenziali (di cui all'emissione di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento), con conseguente risarcimento del danno subito dalla stessa società e dai suoi creditori; non va infatti rintracciata alcuna negligenza gestoria avendo gli amministratori provveduto tempestivamente alla presentazione della richiesta di rateazione, per una momentanea situazione di tensione finanziaria, dei tributi di importo più rilevante, rateazione che venne onorata per tutto il periodo riferibile ai convenuti; né si può rinvenire un nesso causale tra il pregiudizio lamentato dall'attore in riferimento all'integrità del patrimonio sociale e la condotta dei convenuti.
Va accolta la domanda cautelare di disporre il sequestro conservativo di beni mobili o immobili, titoli, crediti, azioni, quote e cambiali in scadenza fino alla concorrenza della somma indicata in ragione del possibile annullamento del contratto definitivo e del preliminare di cessione dell'intero capitale della società per dolo, come induzione in errore dell'acquirente su circostanza rilevante ed essenziale afferente la reale consistenza e valore della partecipazione compravenduta, allo scopo di ottenere un ingiusto profitto; allo stesso modo, il sequestro può essere concesso ove paia fondata in termini di fumus la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto, difettando il bene trasferito e consegnato di determinate caratteristiche espressamente garantite.
L'attività distrattiva del patrimonio sociale ad opera dell'amministratore integra gli estremi della scorretta gestione societaria e imprenditoriale e ad essa si applicano le norme di cui agli artt. 2392, 2393, 2394 e 2394-bis del c.c.
La somiglianza tra due marchi va valutata alla luce di un esame globale, visivo, fonetico e concettuale, che, quindi, non deve essere analitico bensì basarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi a confronto in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti. Per cui, ad esempio, differenze fonetiche possono essere neutralizzate dalle somiglianze visive o viceversa; e ciò tenuto conto della normale diligenza ed avvedutezza dei consumatori che eseguiranno il “confronto” tra il marchio che “vedono” al momento di effettuare un acquisto e quello che “ricordano” dell’altro.
Sono marchi deboli quelli concettualmente legati al prodotto, dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Detto ciò, la parola ICON (proveniente dalla lingua inglese) non può considerarsi di comune diffusione in Italia, né al pari di un sostantivo comunemente utilizzato e generalmente percepito nel pubblico dei consumatori in chiave aggettivante per attribuire o rinforzare il valore del prodotto (com’è per parole come “super” “extra” o anche “oro” ecc.). Deve dunque ritenersi forte il marchio I.C.O.N. per distinguere prodotti per la cura ed il trattamento dei capelli, in quanto avente un elevato carattere distintivo.
Nel giudizio di contraffazione di un marchio è irrilevante la presenza dei punti di separazione tra le singole lettere ai fini del rischio di confusione, nel caso in cui l'elemento denominativo di uno dei due segni ricomprenda interamente l'acronimo presente nell'altro.