Costituisce principio indefettibile della disciplina societaria, anche con riferimento alle società di persone, pur dotate di autonomia patrimoniale imperfetta, la distinzione tra il patrimonio del socio e il patrimonio di cui è titolare la società, talché il socio, come tale, non è titolare in proprio del secondo nè può disporne in proprio. In particolare, per quanto qui rileva, non può confondersi la titolarità di una quota della società con la titolarità di una quota del patrimonio sociale, non essendo il socio, come tale, titolare di alcuna quota del patrimonio sociale, sino a che egli non provi che gli sia stata trasferita in forza di un contratto ad effetti reali oppure sino a che, all’esito della fase di liquidazione della società, essa gli venga assegnata (nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento della contitolarità del diritto di proprietà sul ramo d’azienda e conseguente condanna alla restituzione della stessa proposta dal socio della s.a.s., precedentemente titolare dell’azienda. Infatti, sebbene il ramo di azienda, di cui era titolare la s.a.s., sia transitato di fatto e senza corrispettivo nella disponibilità di un’altra società, il socio della prima non può vantare alcun diritto di proprietà, nemmeno pro quota, sul predetto ramo d’azienda).
La disciplina di cui all’art. 2497 c.c. è applicabile anche alle società di gestione del risparmio. Invero, il disposto dell’art. 2497 co. 1 c.c. individua quali soggetti tipicamente responsabili, sussistendo gli altri presupposti ivi previsti, “le società o gli enti” che esercitano attività di direzione e coordinamento. In tal modo, tra l’altro, il legislatore ha affermato il principio per il quale la responsabilità di cui si discute trova il suo presupposto nell'esercizio concreto ed effettivo dell’attività in questione. Ne deriva, per un verso, che una società di gestione del risparmio, in quanto società commerciale, è immediatamente inclusa nel novero degli enti ai quali è fisiologica l’imputazione di attività di direzione e coordinamento e, per altro verso, che la sua legittimazione passiva è collegata all'avere o meno effettivamente esercitato tale attività. A quest’ultimo proposito, risulta del tutto irrilevante il fatto che la titolarità sostanziale delle partecipazioni di controllo detenute dalla società di gestione del risparmio fosse in capo ai fondi di investimento da essa gestiti, atteso che è pacifico ex art. 36 TUF che la capacità agire con riferimento ai beni inclusi nel fondo e il potere di gestione dei fondi stessi stanno in capo alla società di gestione del risparmio, talché è proprio nell'esercizio di questo potere che ben può manifestarsi ed essere esercitato quello, in esso incluso (eventualmente in quanto espressione dell’effettiva posizione di controllo), di esercitare direzione e coordinamento della società controllata (nel caso di specie, il Tribunale ha precisato come fosse irrilevante, ai fini dell’astratta configurabilità di una responsabilità da direzione e coordinamento in capo alla SGR, che le partecipazioni gestite dalla SGR fossero suddivise, quanto a titolarità sostanziale, in capo a due diversi fondi, a fronte del fatto che i diritti amministrativi inerenti tali partecipazioni venivano gestiti unitariamente dalla SGR, così essendo imputabile in astratto ad essa sia l’esistenza di un rapporto di controllo – intanto in quanto sussistenti le situazioni di cui all’art. 2359 c.c. – sia la capacità di esercitare attività di direzione e coordinamento nella società partecipata. Più in particolare si è osservato che la normativa rende irrilevante la titolarità delle partecipazioni di controllo, in quanto da un lato richiede per l’imputazione di responsabilità l’esercizio effettivo dell’attività di direzione e coordinamento e dall’altro sancisce l’incapacità dei fondi, anche se titolari sostanziali, di agire con riferimento alle partecipazioni di cui sono titolari.)
Secondo la giurisprudenza consolidata del Tribunale la responsabilità ai sensi del 2497 co. 1 c.c. sussiste quando ricorrono i seguenti presupposti: i) la condotta, vale a dire l’esercizio di attività di direzione e coordinamento da parte di una società nei confronti di altra; ii) l’antigiuridicità della condotta, cioè l’esercizio dell’attività nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui e in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società sottoposte ad essa; iii) l’evento-danno, ovvero il pregiudizio arrecato al valore o alla redditività della partecipazione del socio della società eterodiretta; iv) il nesso di causalità tra condotta ed evento-danno (nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla società controllata contro la società controllante e la sub holding rilevando alcuni difetti di allegazione e, comunque, l’infondatezza nel merito della prospettazione. È stato accertato, almeno parzialmente, l’esercizio di attività di direzione e coordinamento in relazione ad un’operazione societaria complessa e collegata, comprendente due aumenti di capitale, uno nella sub holding, finalizzato all’ingresso nella compagine sociale di un nuovo partner commerciale straniero ma condizionato all’acquisizione da parte della controllante di una società straniera concorrente, ed uno nella controllata, finanziato dai vecchi soci, tra cui la sub holding, e finalizzato all’acquisto delle partecipazioni della società straniera concorrente. Tuttavia con riferimento a tale operazione sono stati ritenuti mancanti gli elementi dell’antigiuridicità della condotta, dell’evento dannoso e del nesso di causalità. In particolare si è ritenuto che non fosse in contrasto con le regole di buona gestione del gruppo e neppure volta esclusivamente a perseguire l’interesse delle controllanti la decisione di ricapitalizzare la sub holding anziché direttamente la controllata. Si è ritenuto altresì che la reale fattibilità di questo diverso scenario, in tesi più vantaggioso per la controllata, non fosse stata oggetto di adeguata prova. Il Tribunale ha dunque riaffermato che, in linea generale, la società controllata non ha diritto a reclamare finanziamenti dalla società controllante, la quale, in linea di principio, è libera di determinare le proprie scelte di investimento come meglio ritiene, salve situazioni peculiari ed i limiti eventualmente posti da principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale che possano rilevare nel caso specifico e che non sono stati ravvisati nel caso di specie. Sotto il diverso profilo della mancata prova del danno, il Tribunale ha poi evidenziato come una parte dell’aumento di capitale della sub holding sia stato rivolto a vantaggio della controllata di modo che tutto il costo di acquisizione della società concorrente venisse sostenuto, nei fatti, dalla sub holding e che residuasse comunque una parte di nuova finanza da destinare alla ricapitalizzazione della società controllata).
L’accordo negoziale deve essere interpretato non solo alla luce del dato letterale ma anche tenendo in considerazione il senso complessivo dell’impegno, ossia la sua causa in concreto, il contesto negoziale all’interno del quale esso è stato assunto, soprattutto nel caso in cui esso sia incontestato tra le parti, e il complessivo comportamento delle parti, anche successivo rispetto alla stipula dell’accordo. Una volta interpretato il contratto secondo queste direttrici, il giudice non è legittimato dall’ordinamento, nemmeno in nome del principio di buona fede, a ridurre imperativamente il corrispettivo legittimamente convenuto dalle parti nella loro piena autonomia negoziale (nel caso di specie il Tribunale ha affrontato una questione di interpretazione del contenuto di un impegno negoziale intercorrente tra i soggetti acquirenti il pacchetto azionario di una società di gestione del risparmio e uno degli esponenti dell’organo amministrativo di detta società, espressione della compagine sociale uscente. La clausola oggetto di contestazione riguardava la modalità di calcolo della somma che le parti acquirenti si erano impegnate a corrispondere agli amministratori uscenti e che risultava parametrata all’eventuale risultato positivo, cd. carried interest, conseguito dalla gestione di alcuni fondi amministrati dalla società e, in particolare, di due fondi rispetto ai quali era stata decisiva la gestione degli amministratori espressione della compagine societaria uscente. La somma era individuata in base ad un valore percentuale calcolato sul carried interest derivante da un fondo “e” dall’altro fondo. La tesi interpretativa evocata dalla SGR, volta a far confluire nella base di calcolo del carried interest i risultati delle due gestioni, anziché mantenere separate le valutazioni delle due gestioni, non è stata ritenuta condivisibile. Il Tribunale ha interpretato il testo contrattuale alla luce del suo inserimento nella più ampia vicenda negoziale di variazione dell’assetto proprietario della società di gestione, con il passaggio del controllo in mano a un nuovo gruppo di soci. In tale contesto ha rilevato come fosse centrale per le parti l’esigenza di regolare le “pendenze” con il management uscente e in particolare la destinazione del carried interest, voce contabile che nel settore della gestione collettiva dei fondi di private equity ha lo scopo di remunerare direttamente la società di gestione e i suoi uomini-chiave mediante il riconoscimento di una quota parte degli utili conseguiti dal fondo. Perciò nell’economia degli interessi contrapposti emergeva l’esigenza di “retrocedere” ai gestori uscenti quanto la società di gestione avrebbe prelevato da ciascun fondo a titolo di carried interest, indipendentemente dall’esito infausto di uno dei due investimenti che compongono la base di calcolo di tale voce. A conforto di questa ricostruzione il Tribunale ha valorizzato il comportamento della società di gestione del risparmio tenuto in tempo successivo all’accordo. In particolare quest’ultima, in qualità di sottoscrittrice delle quote del fondo con gestione positiva ricompreso nella base di calcolo, aveva incassato per intero il carried interest derivante dalla cessione dello stesso, senza operare alcuna compensazione con la minusvalenza fatta registrare con riferimento alle quote del diverso fondo con gestione negativa. In secondo luogo la società aveva altresì corrisposto ad un altro soggetto avente diritto sulla base di un accordo analogo all’impegno oggetto di causa il carried interest connesso al fondo “in attivo” in epoca precedente alla dismissione delle quote del fondo in passivo, a conferma dell’irrilevanza di tale evento futuro ai fini dell’insorgenza dell’obbligo del pagamento).
Nel caso di esercizio del diritto di riscatto di alcune azioni da parte di una s.p.a. e di successivo inserimento di una clausola compromissoria nello statuto della stessa, la clausola introdotta, in quanto negozio giuridico pattizio di deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, non si applica in relazione alle controversie tra la società e i soci riscattati. Infatti la disposizione è inefficace e inopponibile a tali soggetti, non più qualificabili come soci al momento della modifica statutaria. Tale clausola è efficace solo nei confronti di coloro che siano soci al momento in cui è stata introdotta (art. 2377 co. 1 c.c.) e nei confronti di chi sia divenuto socio quando la stessa è presente nello statuto sociale.
È improcedibile l’azione proposta con ordinario giudizio di cognizione dal socio riscattato nei confronti della società riscattante e volta all’accertamento dell’incongruità del valore di riscatto delle azioni individuato dalla stessa e alla condanna alla corresponsione della differenza rispetto al valore ritenuto congruo dall’attore. Trattandosi di una controversia afferente la valorizzazione delle azioni oggetto di riscatto, l’attore deve previamente azionare, ai sensi dell’art. 2437 ter, co. 6, c.c., la giurisdizione camerale. La giurisdizione contenziosa può essere adita azionando un giudizio rescissorio rispetto alla determinazione operata dall’arbitratore solo dopo lo svolgimento del prodromico procedimento camerale e solo nei limiti di cui all’art. 1349, co. 1, c.c. ovvero ove l’esperto non renda la valutazione, oppure qualora questa sia manifestamente iniqua o erronea.
Questa disciplina è la conseguenza della scelta del legislatore di prevedere che le disposizioni di cui agli artt. 2437-ter c.c. – rubricato “Criteri di determinazione del valore delle azioni” - e 2437-quater c.c. – rubricato “Procedimento di liquidazione” – dettate in materia di recesso “si applicano”, in via generale, alla fattispecie del riscatto di azioni, previa valutazione della compatibilità della disciplina ivi prevista con la situazione giuridica disciplinata “per relationem”. In entrambi i casi al socio recedente, titolare di un diritto potestativo, ed al socio riscattato, titolare di una posizione passiva di soggezione, è riconosciuto il diritto di avere, quale corrispettivo, un “valore di liquidazione” effettivo, cioè parametrato al reale valore della società (seppure con eventuale specificazione statutaria di particolari criteri di liquidazione: art. 2437-ter co. 3 c.c.). Recesso e riscatto sono, dunque, situazioni giuridiche soggettive sostanzialmente simmetriche, che presentano peculiarità proprie e singolari, ma che hanno certamente in comune l’esigenza di determinare il “valore di liquidazione” delle azioni del socio recedente o riscattato, esigenza che si rende rilevante, sul piano processuale, in caso di controversia tra le parti vertente sulla individuazione di quel valore. Ciò posto, le previsioni di cui all’ art. 2437-ter c.c. relative alla procedura che il socio recedente in disaccordo sul valore di liquidazione stabilito dalla società deve adire sono compatibili con la tutela delle ragioni del socio riscattato che ugualmente contesti quel valore, proprio perché, per questo aspetto, le due posizioni soggettive (del socio recedente e riscattato) sono sostanzialmente identiche, sicché ad esse si attaglia la medesima forma di tutela. Il legislatore, con riferimento all'individuazione del “giusto valore di liquidazione”, ha previsto una particolare procedura camerale, di carattere esclusivo in prima battuta, la quale è stata introdotta, all'evidenza, per soddisfare, sia ragioni di celerità, sia ragioni di certezza della valutazione. Tali interessi di celerità e certezza sarebbero completamente obliterati se si consentisse l’immediata fruibilità dell’ordinario processo di cognizione.
I termini di decadenza previsti per la contestazione del valore delle azioni in caso di recesso dall’art. 2437-bis, co. 1, c.c. non sono compatibili con la disciplina del riscatto delle azioni per ragioni di ordine letterale, per il difetto di una "eadem ratio" legittimante l’applicazione analogica della disposizione e per ragioni di ordine pratico derivanti dalla formulazione della norma.
Anzitutto, con riferimento all’argomento di natura letterale, l’art. 2437-sexies c.c. in materia di riscatto si limita ad operare un rinvio alla disciplina di cui agli artt. 2437-ter e 2437-quater c.c. concernenti rispettivamente la determinazione del valore delle azioni e l’iter di liquidazione in materia di recesso. Risulta invece escluso, almeno in via diretta, il richiamo operato, a sua volta in via indiretta, dall’art. 2437-ter, co. 6, c.c. ai coincidenti termini di decadenza, previsti dall’ art. 2437-bis, co. 1, c.c. sia per l’esercizio del diritto di recesso sia per la contestazione della valorizzazione delle azioni. Dall’assenza di un richiamo diretto, si può desumere, ancora sul generale piano interpretativo, che ai fini dell’applicazione al riscatto delle decadenze previste per il recesso non è sufficiente un mero giudizio di compatibilità, ma occorre che sia formulato, a questi fini, un giudizio ben più stringente di analogia tra le due situazioni.
In secondo luogo, con riferimento al difetto di "eadem ratio", i termini di decadenza previsti per il recesso devono ritenersi insuscettibili di applicazione analogica o estensiva alla diversa fattispecie del riscatto delle azioni. Anzitutto ciò non è possibile proprio perchè in quanto decadenziali non possono essere applicati agevolmente a casi diversi da quelli per i quali il legislatore li prevede senza che si possa ravvisare una ineludibile necessità estensiva. Questa non è riscontrabile nel caso di specie poiché non vale, per il riscatto, la ratio legis sottesa alla disciplina dei termini di esercizio del diritto di recesso e contestazione del valore. I termini di cui al combinato disposto degli artt. 2437-quater, co. 6, c.c. e dell’art. 2437-bis, co. 1, c.c., invero, rispondono all’esigenza - a fronte del verificarsi di situazioni che, ai sensi dell’art. 2437 c.c., legittimano il recesso dei soci -, di stabilizzare rapidamente l’assetto societario a beneficio della società, dei soci e dei terzi. La stessa esigenza non ricorre con riferimento all'esercizio del diritto di riscatto. Con riferimento al recesso le esigenze di stabilità e certezza sono legate sia all’individuazione del periodo entro il quale il diritto di recesso può essere esercitato rispetto al verificarsi della situazione legittimante, sia all’individuazione del soggetto che voglia rendersi acquirente sia ovviamente al prezzo di acquisto e queste due variabili, strettamente connesse, moltiplicano esponenzialmente le incertezze. Viceversa, nel riscatto, premesso che le relative clausole devono essere connotate da tassatività ed ancorate a condizioni specifiche, oggettive, predeterminate e non rimesse all’arbitrio della società: - le parti del negozio sono individuate ipso facto al momento di esercizio del relativo diritto; - trattandosi di diritto potestativo, in generale e salvo limitazioni statutarie od eventuale prescrizione, esso non è soggetto ad un termine; - il prezzo è previamente individuato, con le modalità di cui all’art. 2437-ter c.c., e vincola il riscattante. Ne consegue che, a seguito dell’esercizio del diritto di riscatto, residua soltanto un’ eventuale controversia tra il riscattante ed il riscattato in ordine all’entità del prezzo di riscatto.
In terzo luogo all’estensione della disciplina si oppone una considerazione di ordine pratico. Il meccanismo procedurale che l’art. 2437-quater, co. 66, c.c. prevede, a pena di decadenza, per la contestazione, da parte del recedente, del valore di liquidazione delle azioni che essa avvenga “contestualmente alla dichiarazione di recesso” (art. 2437-quater, co. 6, c.c.). Invero, poiché il riscatto è esercitato da chi non ha interesse a contestare il prezzo perché lo ha stabilito (la società) o da chi non può contestarlo (l’altro socio che intenda esercitare il diritto di riscatto), è logicamente escluso che il riscattante contesti il prezzo di riscatto. Né si vede come il riscattato potrebbe contestare il prezzo “contestualmente alla dichiarazione di riscatto”. Un’ipotetica imposizione al riscattato di qualche genere di “contestualità” tra la ricezione della dichiarazione di riscatto e l’esercizio del diritto di contestare il prezzo sarebbe gravemente lesiva del suo diritto.
Non può essere considerato responsabile l'amministratore che abbia praticato degli sconti eccessivi alla clientela in un periodo di crisi economica, ricadendo questo nelle scelte squisitamente gestorie e come tali giuridicamente irrilevanti, salvo dar prova di una violazione del dovere di diligente gestione.
Non è applicabile analogicamente alla s.r.l. la fattispecie di revoca ex lege prevista per il caso di delibera di promuovimento dell'azione sociale di responsabilità dall'art. 2393 co. 5 c.c., non sussistendo per la s.r.l. le ragioni collegate alle soglie azionarie ivi contemplate.
Nell'esercizio del potere di riduzione della penale ex art. 1384 c.c., il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola, bensì anche a quello in cui l'obbligazione sanzionata è stata violata, dovendo dare rilievo anche alle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto poiché anche in tale fase trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost. e 1175 e 1375 c.c..
L'annullabilità di un contratto per violenza morale ex art. 1436 c.c. si verifica solo qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo; non si verifica invece quando la determinazione della parte sia stata provocata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio sia stata idonea a condizionare un libero processo determinativo delle scelte.
L’art. 119 del d.p.r. n. 115/2002 estende il trattamento previsto per le persone fisiche in ordine al patrocinio a spese dello Stato anche agli enti o alle associazioni senza fine di lucro e non esercenti attività economica (tra le quali rientra anche l’associazione Codacons, ricorrente).
Anche per tali enti non lucrativi, l'ammissione al c.d. gratuito patrocinio non può prescindere dall’esistenza di un requisito di tipo reddituale o, in ogni caso, economico, in analogia con quanto previsto per le persone fisiche. Ciò sia per ragioni di tipo testuale, in quanto l’art. 119 estende agli enti la disciplina prevista per i cittadini senza alcuna modifica, sia per ragioni sistematiche, non potendo consentirsi l’ammissione al patrocinio di soggetti (siano essi persone fisiche o giuridiche) privi della caratteristica, di ordine costituzionale, di “non abbienti”.
La sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società determina la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari e "la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo, della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria prima dell'inizio della procedura concorsuale" (così, già Cass. n.1010/2004).
A sua volta, la perdita della capacità di stare in giudizio degli organi societari comporta l’interruzione del processo una volta che l’evento interruttivo sia stato dichiarato dal difensore della parte che l’ha subito (non essendo invece applicabile l’art. 43 l. fall. in quanto non espressamente richiamato dall’art. 83 TUB in materia di liquidazione coatta amministrativa di istituti bancari).
La scrittura privata di cessione di quote non autenticata, se tacitamente riconosciuta ex art. 215 co.1° n. 2) c.p.c., diviene, a seguito della produzione in giudizio, atto di trasferimento idoneo al deposito presso il registro delle imprese, che dovrà quindi riceverlo e darne evidenza nelle sue registrazioni.
L’autenticazione richiesta dall’art. 2470 co. 2 c.c. per il deposito nel registro delle imprese - con effetti di opponibilità alla società de qua ai sensi del co. 1- degli atti di trasferimento di partecipazioni in s.r.l. altro non è, per regola generale, che un equipollente formale previsto dalla legge per poter considerare riconosciuta ai sensi dell’art. 2702 c.c. la sottoscrizione apposta ad una scrittura privata, ed annetterle così l’efficacia legale di piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta (cfr. l’incipit dell’art. 2703 co. 1 c.c.), laddove la certezza della data può ricavarsi dalla sua produzione in giudizio in sede di costituzione della parte in quanto “giorno in cui si verifica un (…) fatto che stabilisca in modo (…) certo l’anteriorità del documento” ai sensi dell’art. 2704 co. 1 ultima parte c.c..
I creditori sociali perdono, per effetto della dichiarazione di fallimento della società di capitali debitrice, la legittimazione - spettante in via esclusiva al curatore durante il corso della procedura concorsuale - ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società, ai sensi dell'art. 2394 c.c., e la riacquistano a seguito della chiusura del fallimento (Cass. n. 14961/2007). La chiusura del fallimento, infatti, permette la riespansione del diritto del creditore di agire in giudizio ai sensi dell'art. 2476 c.c. a salvaguardia del danno sofferto per la mancata salvaguardia del patrimonio sociale.
La distrazione del prezzo ricavata dalla vendita di un immobile ad opera dell'amministratore unico di srl può essere provata per presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. e, in particolare, costituisce indice presuntivo di distrazione la circostanza che l'amministratore unico, dopo aver ricavato un'ingente somma dalla vendita di un immobile della società, abbia violato il dovere di redazione dei bilanci successivi alla predetta vendita, lasciando inadempiuto un obbligo informativo posto dall'ordinamento non solo a favore dei soci, ma anche a beneficio dei creditori e dei terzi, omettendo così di dar conto della somma in parola.
Nelle procedure di liquidazione volontaria di società di capitali grava sul liquidatore, ai sensi dell'art. 2741 c.c., l'obbligo di rispettare la parità di trattamento nel pagamento dei debiti sociali.
A carico del creditore totalmente o parzialmente insoddisfatto che agisca per l'accertamento della responsabilità del liquidatore di società di capitali sta l'onere di dimostrare esistenza, consistenza e momento di esigibilità del proprio credito, nonché la conoscenza di tali caratteristiche del credito in questione in capo al liquidatore nel corso della gestione di quest'ultimo, e l'ulteriore onere di dimostrare la presenza nel patrimonio aziendale di risorse sufficienti a garantire un'apprezzabile misura di soddisfacimento del proprio credito, in termini almeno pari a quelli che potevano ragionevolmente prevedersi in esito ad una "normale" procedura concorsuale. Per parte sua, ove l'esistenza del credito non sia contestata, per andare esente da responsabilità il liquidatore dovrà provare le ragioni per le quali, in presenza di una situazione sostanziale di insolvenza aziendale (e non di semplice disavanzo tra crediti e debiti), egli non abbia proceduto a tacitazione concorsuale del ceto creditorio secondo i dettami di poziorità legale (e non solo cronologica) e di "par condicio" dell'art. 2741 c.c. In mancanza di idonee giustificazioni, il fatto di non aver dato seguito ai rimedi concorsuali nelle forme proprie della legge fallimentare o almeno di non aver volontariamente dato corso ad una gestione liquidatoria informata ai criteri dell'art. 2741 c.c. non potrà andare esente da responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. (cfr. Trib. Genova, 2 aprile 2013, n. 1125)
E' legittimo il provvedimento cautelare di allontanamento del socio-amministratore dalla sede sociale quando risulti che questo ha posto in essere delle condotte distrattive confermate da ammanchi nella contabilità, poiché in tal caso si può formulare una prognosi sfavorevole sul futuro adempimento dei doveri dell’amministratore. Tale provvedimento cautelare non lede i diritti di controllo del socio sugli amministratori ex art. 2261 c.c., per l'esercizio dei quali non è necessaria la presenza fisica in sede.
Non si può riconoscere un diritto di recesso del socio nudo proprietario in contrasto con la volontà (da esprimersi necessariamente in comune) dei cousufruttuari. Se trovasse accoglimento la pretesa della totalità dei soci nudi proprietari di recedere dalla società, ricorrerebbe una causa di scioglimento della stessa (a seguito del venir meno della totalità dei soci). Ma proprio tale esito bene fa emergere la radicale infondatezza della pretesa esercitata, in quanto del tutto incompatibile con l’autonomo diritto perfetto dei cousufruttuari di mantenere il godimento del bene ex art. 981 c.c.. Riconoscere ai soci nudi proprietari un diritto a vedere semplicemente liquidata la propria quota ex art. 2473 c.c. appare altrettanto privo di fondamento, atteso che tale assunto presupporrebbe la possibile esistenza di una società senza alcun socio ma soli usufruttuari.
In materia di rappresentante comune dei soci (cousufruttuari), la revoca ex art. 1726 c.c. del relativo mandato collettivo può avvenire, oltre che su comune accordo di tutti i soci, anche su iniziativa soltanto di alcuni di essi, con effetti estintivi immediati "ex nunc" in presenza di giusta causa, spettando al giudice in caso di contestazione accertarne con sentenza dichiarativa la sussistenza dei presupposti, senza che, peraltro, la proposizione di tale azione costituisca condizione di efficacia della revoca stessa.
Deve senz’altro escludersi la possibilità di riconoscere in capo al rappresentante comune dei soci cousufruttari una propria volontà quale autonoma e distinta rispetto a quella dei propri rappresentati (almeno in via ordinaria, come appunto nel caso di specie, senza entrare nel merito in questo caso di eventuali determinazioni da assumere in via strettamente necessitata o di assoluta urgenza). In tal senso deve reputarsi che, a fronte di istruzioni contrastanti ricevute dai cousufruttuari in ordine al voto da esprimere in assemblea, lo stesso avrebbe dovuto immediatamente riconoscere il dovere di astenersi in assemblea. Di conseguenza deve reputarsi pienamente legittima la revoca del rappresentante comune espressa da uno dei soci cousufruttuari a fronte della pretesa del rappresentante, espressamente anticipata, di esprimere comunque un voto a favore della delibera, in aperto contrasto con la volontà di uno dei soggetti rappresentati.
La riforma del 2003 (sia pure con un intervento che potrebbe reputarsi eccentrico rispetto al tradizionale assetto della pubblicità commerciale) ha dettato con il terzo comma dell’art 2470 c.c. una previsione che attiene alla disciplina della circolazione delle quote, senza che a questo punto possa attribuirsi alcun rilievo alla coincidenza o meno di tale disciplina (conformata in via autonoma per legittima scelta discrezionale del legislatore) con quella prevista dal regime ordinario delle trascrizioni. Alla luce di tali considerazioni non si vede quindi motivo per escludere dall’ambito di applicazione della previsione di cui all’art 1162 c.c. quella particolare categoria di beni mobili rappresentata dalle quote di s.r.l. quali beni indiscutibilmente soggetti ad un regime di piena pubblicità oggi rilevante anche ai fini della disciplina circolatoria.