La fattispecie costitutiva del diritto di chi si assuma titolare di un marchio di fatto è integrata, in primo luogo, dall'uso del segno, e cioè da uno sfruttamento che induca il consumatore ad associare il segno stesso al prodotto o al servizio, in modo da percepirlo nella sua valenza distintiva e, in secondo luogo, dalla notorietà, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico di riferimento: conoscenza che, per avere portata invalidante rispetto al successivo marchio registrato, non deve essere “puramente locale”.
L’onere di fornire prova del pre-uso e della notorietà non puramente locale grava su colui il quale si asserisce titolare del marchio di fatto. Trattasi di una conseguenza relativa al mancato espletamento della procedura di registrazione, che impedisce al titolare del marchio di fatto di beneficiare dell’inversione dell’onere della prova generato dalla presunzione di validità ex art. 121 co. 1 c.p.i..
Per quanto concerne la prova del pre-uso, sono richiesti elementi probatori in grado di attestare che, all’epoca del preteso pre-uso, i prodotti-servizi del preutente fossero effettivamente commercializzati o che fossero stati oggetto di investimenti pubblicitari. Quanto alla prova della notorietà non locale del marchio di fatto, anche definita notorietà qualificata, occorre che la stessa sia in grado di dimostrare una diffusione sistematica, non ristretta a confinate zone territoriali, e tale da renderlo concretamente conosciuto ad una larga parte dei consumatori interessati.
La registrazione del domain name di sito Internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio, poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio.
Il titolare di un nome a dominio anteriore può impedire a terzi la registrazione di un marchio per prodotti e/o servizi identici o affini solo se, prima della data del deposito della relativa domanda, detto dominio è diventato “noto”. In questo caso sarà richiesta una notorietà “non meramente locale”, suscettibile di estendersi tendenzialmente a livello nazionale, con onere della prova di tale notorietà in capo all’assegnatario del dominio che vuole contestare la domanda di marchio altrui.
La mera titolarità di un segno distintivo diverso dal marchio, ancorché validamente utilizzato nella sua funzione tipica, non comporta l’automatico acquisto del diritto sul medesimo anche in relazione alle funzioni proprie degli altri segni.
La fattispecie costitutiva del diritto di chi si assuma titolare del marchio di fatto è integrata, in primo luogo, dall'uso del segno, e cioè da uno sfruttamento che induca il consumatore ad associare il segno stesso al prodotto o al servizio, in modo da percepirlo nella sua valenza distintiva e, in secondo luogo, dalla notorietà, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico di riferimento: conoscenza che, per avere portata invalidante rispetto al successivo marchio registrato, non deve essere “puramente locale”, giusta l'art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i.
Qualora il marchio risulti avere una diffusione locale, il preuso dello stesso opererà in “senso debole”. Di fronte ad un marchio registrato, difatti, sarà concessa al preutente la facoltà di proseguire nell’utilizzazione del marchio medesimo nello stesso ambito territoriale in cui era diffuso al momento della registrazione del marchio analogo. Al contrario, la tutela accordata all’utilizzatore di fatto di un marchio di notorietà non puramente locale risulterà più intensa ed estesa, tanto da giungere ad intaccare persino la validità – sotto il profilo della novità – del marchio registrato successivamente. In tale ultimo caso, viene negato il requisito della novità, elemento essenziale ai fini della registrazione del marchio “successivo”.
L’onere di fornire prova del pre-uso e della notorietà non puramente locale grava su colui il quale si asserisce titolare del marchio di fatto.
Per quanto concerne la prova del pre-uso, sono richiesti elementi probatori in grado di attestare che, all’epoca del preteso pre-uso, i prodotti-servizi del preutente fossero effettivamente commercializzati o che fossero stati oggetto di investimenti pubblicitari; il relativo onere non è soddisfatto, ad esempio, con la mera produzione di cataloghi.
Quanto alla prova della notorietà non locale del marchio di fatto, anche definita notorietà qualificata, occorre che la stessa sia in grado di dimostrare una diffusione sistematica, non ristretta a confinate zone territoriali, e tale da renderlo concretamente conosciuto ad una larga parte dei consumatori interessati.
L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito — le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate — non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all'insieme degli elementi salienti — grafici, fonetici e visivi —, nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio “forte” (in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi “deboli”, poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante.
Il marchio costituito dall’uso di un patronimico non può essere considerato debole, sempre che il nome utilizzato non abbia alcuna relazione col prodotto e non venga usato nella consuetudine di mercato per designare una categoria di prodotti, anzi risultando impossibile negarne il carattere forte di esso tanto più in relazione al grado diffusione del nome. Conseguentemente, si ritiene che l’inserimento del medesimo patronimico in altro marchio o in altra ragione sociale non possa considerarsi né legittimo né lecito, e pertanto un segno distintivo costituito da un nome anagrafico validamente registrato come marchio non può essere, di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio, né come denominazione sociale, nemmeno dalla persona che legittimamente porti quel nome, atteso che il diritto al nome trova, se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell'ambito dell'attività economica e commerciale, ove esso sia divenuto oggetto di registrazione, prima, e di notorietà, poi, ad opera dello stesso titolare che l’abbia successivamente ceduto ad altri.
L’utilizzazione commerciale del nome patronimico deve essere conforme ai principi della correttezza professionale e, quindi, non può avvenire in funzione di marchio, cioè distintiva, ma solo descrittiva, in ciò risolvendosi la preclusione normativa per il titolare del marchio di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del loro nome.
distintiva.
A sensi degli artt. 21, comma 1, lett. a), e 22 c.p.i., un segno distintivo costituito da un nome anagrafico validamente registrato come marchio non può essere, di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio, né come denominazione sociale, salvo il principio della correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, in quanto, nell'ambito dell'attività economica e commerciale, il diritto al nome subisce una compressione ove sia divenuto oggetto di registrazione ad opera di altri.
La registrazione di un domain name che riproduca o contenga il marchio altrui ne costituisce una contraffazione poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio. Se l’adozione dell’altrui segno distintivo come domain name è considerata illecita dall’autorità giudiziaria, la sanzione applicabile è anzitutto quella dell’inibitoria, che viene tipicamente rivolta sia al titolare del sito internet, sia alla autorità preposta alla registrazione, sia al service provider, e può tradursi in un ordine di eliminazione del sito.
A seguito dell’accertamento dello stato di scioglimento della società, la persistente incapacità dell’organo gestorio di convocare l’assemblea dei soci, determinata da un profondo e insanabile dissidio tra gli stessi che pone il consiglio di amministrazione in una posizione di stallo totale, integra una situazione di paralisi degli organi sociali anche in funzione liquidatoria e tale stallo legittima l’intervento del tribunale ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c. per la nomina di un collegio di liquidatori.
La disciplina della c.d. golden power di cui al D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012 n. 56, non è applicabile quando non sia allegato e provato che l’attività della società rientri tra quelle di rilevanza strategica per la difesa e la sicurezza nazionale, né che gli atti oggetto del giudizio siano idonei a determinare una minaccia di grave pregiudizio a tali interessi; inoltre, l’accertamento giudiziale dello stato di scioglimento ex art. 2485 c.c., pronunciato dal tribunale su ricorso di un socio e amministratore, non è sovrapponibile all’ipotesi di scioglimento deliberato dall’assemblea o dichiarato dagli amministratori prevista dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 21/2012.
La perdita del presupposto della continuità aziendale in una situazione ex art. 2447 c.c. non sanata, l’opacità e le gravi omissioni, carenze, imprecisioni informative (i.e. mancata presentazione di una situazione contabile, patrimoniale, economico/finanziaria aggiornata, mancata esibizione dei libri contabili indispensabili per verificare l’attendibilità e la veridicità dei dati contabili, lacunosità della documentazione contabile relativa a diversi bilanci d’esercizio) e in generale la mancanza di un sistema di regolare tenuta della contabilità e di adeguato flusso informativo tra gli organi sociali costituiscono indici di un carente assetto organizzativo tanto più rilevante per la gestione della crisi in cui si trovi la società e sono elementi atti a configurare una grave irregolarità gestoria.
La grave irregolarità gestoria ex art. 2409 c.c. di una società che versi in stato di crisi e che abbia depositato domanda di concordato preventivo con riserva può giustificare la revoca degli amministratori della società e la loro sostituzione immediata con un amministratore giudiziario che possa favorire la ricerca di potenziali investitori a sostegno del piano di risanamento.
La denuncia per grave irregolarità dell’organo gestorio ex art. 2409 c.c. proposta da un socio della società che è stato anche consigliere del consiglio di amministrazione all’epoca in cui si collocano le irregolarità denunciate, ma che non sia più parte dell’organo gestorio a seguito di dimissioni al momento del deposito del ricorso, è ammissibile e procedibile.
Nell'ambito della disciplina della responsabilità extracontrattuale ex art. 1337 c.c., un soggetto munito di mandato a trattare per conto terzi è responsabile, per violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza, nei confronti del mandante, ove il mandatario non rappresenti in modo fedele il corso delle interlocuzioni con il terzo, e nei confronti del terzo, ove il mandatario non rappresenti correttamente le posizioni del mandante.
La legittimazione a proporre la denuncia di gravi irregolarità al Tribunale ex art. 2409 c.c. è attribuita al collegio sindacale e non ai suoi singoli componenti o al suo presidente che, in mancanza di apposita delibera collegiale, sono carenti di legittimazione ad agire.
La soppressione del collegio sindacale deliberata dall’assemblea dei soci successivamente al deposito del ricorso ex art. 2409 c.c., motivata dall’inesistenza dell’obbligo di mantenere il collegio sindacale, equivale a revoca dei sindaci priva di efficacia in mancanza dell’approvazione del Tribunale ai sensi dell’art. 2400 c.c. e non può, quindi, avere alcuna incidenza sulla procedibilità del ricorso.
Il valore di prova privilegiata del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia, che ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza nel settore delle fideiussioni omnibus bancarie, si affievolisce con riguardo a condotte tenute in epoca sempre più distante da quella oggetto dell’accertamento; ne consegue che, nelle cause cc.dd. "stand alone", ossia relative a fideiussioni omnibus successive al provvedimento della Banca d’Italia, l'attore è onerato dell’allegazione e prova della persistenza e attualità, all’epoca della fideiussione in questione, dell’intesa anticoncorrenziale accertata nel provvedimento amministrativo del 2005.
La parte tenuta alla rinegoziazione può considerarsi inadempiente solamente se si rifiuta di intraprendere il confronto oppure se conduce trattative maliziose (senza, cioè, alcuna seria intenzione di addivenire alla modifica del contratto). Dall’altro lato, nell’istituto della sospensione dell’adempimento regolato dall’art. 1460 c.c., assume centrale rilievo il principio di correttezza e buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1375 c.c.: correlazione che si concretizza nella commisurazione del rilievo sinallagmatico delle obbligazioni coinvolte, ossia nella proporzionalità dei rispettivi inadempimenti, da valutare non in un rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all’intero equilibrio del contratto ed alla buona fede.
Nell’ambito di un procedimento cautelare non rileva la tempestività dell'eccezione di competenza territoriale, potendo la stessa comunque essere esaminata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 28 c.p.c.
Al fine di evitare il fenomeno del c.d. forum shopping, in relazione a fatti illeciti diffusi territorialmente attraverso la rete, la condotta rilevante deve individuarsi nel luogo ove è avvenuta l’immissione nel sito internet delle notizie la cui diffusione ha determinato il danno.
E' ammissibile il sequestro giudiziario di cambiali quando la contestazione sul pagamento e l’esistenza del credito incorporato nelle cambiali si traduce in una controversia sul loro possesso in quanto, ancorché incorporanti un diritto di credito, sono beni mobili (e come tali sono trattate dal codice civile) e come tali non possono essere in via generale escluse dal novero dei beni idonei a divenire oggetto di sequestro giudiziario. La controversia sul credito, data l’incorporazione nel titolo cambiario, si trasforma in controversia sul possesso del titolo di credito che ne legittima il sequestro ex art 670 cpc.
Sussiste il presupposto del periculum in mora per la concessione del sequestro giudiziario di cambiali poiché il vincolo sulle stesse che incorporano il credito è l’unico strumento per rendere effettiva la facoltà di eccezione ex art 1460 c.c.; la rapida circolazione delle cambiali integra l’opportunità della loro custodia a mani di un terzo custode.