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Il provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005 è stato ritenuto costituire prova privilegiata dell’illecito antitrust per le sole fideiussioni omnibus stipulate tra ottobre 2002 e maggio 2005
La competenza della sezione specializzata in materia di imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge...

La competenza della sezione specializzata in materia di imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità delle fideiussioni riproduttive dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata. Ciò solo nel caso in cui l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale.

 

L’onere della prova dell’illecito anticoncorrenziale grava sulla parte che ne assume l’esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell’autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata. In relazione ai contratti di fideiussione contenenti le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 è stato ritenuto costituire prova privilegiata dell’illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 della legge n. 287 del 1990 per le sole fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso.

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Liberazione del fideiussore socio della società garantita per obbligazione futura
Grava sul fideiussore la prova che, successivamente alla prestazione della garanzia per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al...

Grava sul fideiussore la prova che, successivamente alla prestazione della garanzia per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al debitore garantito senza l’autorizzazione del fideiussore, pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle condizioni economiche del debitore. Peraltro, l’onere di richiedere la preventiva autorizzazione non sussiste se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale. In virtù di tale assunto, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancata preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell’esercizio delle prerogative proprie di componente dell’assemblea (quanto meno in occasione dell’approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo sostitutivo di vigilanza in capo alla banca creditrice.

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Sul sequestro giudiziario di cambiali
Come noto, l’art. 670, n. 1, c.p.c. prevede che il giudice possa autorizzare il sequestro giudiziario di beni mobili o...

Come noto, l’art. 670, n. 1, c.p.c. prevede che il giudice possa autorizzare il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea. Il primo presupposto — ossia l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso della cosa — richiede un contrasto attuale e palese fra le parti, che presenti caratteri oggettivi, seri e concreti e non meramente soggettivi.  Tale requisito deve  essere inteso nell’accezione più ampia, atteso che, per parametrarsi ad esso, non deve farsi riferimento solamente alle azioni classiche a tutela della proprietà o del possesso (quali ad es. quelle di cui agli artt. 948 e 1140 c.c.),  ma anche alle ipotesi in cui venga fatto valere c.d. jus ad rem, ovvero quelle liti in cui non si fa valere un diritto di proprietà o il possesso  in senso stretto, ma si controverte della proprietà quale conseguenza di una decisione su un rapporto di natura obbligatoria (nel caso di specie il sequestro ha avuto ad oggetto le cambiali non ancora portate all’incasso e rilasciate per il pagamento di una parte del corrispettivo nell’ambito di un contratto di cessione d’azienda, a fronte della sopravvenuta conoscenza da parte del cessionario dell’assenza di titoli abilitativi all’esercizio dell’attività relativa all’azienda ceduta e conseguente richiesta di riduzione del prezzo e risarcimento dal danno ovvero, successivamente, di risoluzione del contratto di cessione d’azienda).

Il secondo presupposto richiesto dall’art. 670, n. 1, c.p.c. è rappresentato dall’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione dei beni oggetto della richiesta cautelare, da valutarsi in relazione alla natura specifica dei beni stessi. La concessione del sequestro può risultare giustificata anche dalla sola possibilità di una modificazione della situazione di fatto, indipendentemente dal rischio di sottrazione o distruzione del bene. Nel caso del sequestro di cambiali, tale opportunità è ravvisabile nella loro agevole circolazione e, al contempo, nella loro difficile recuperabilità una volta messe in circolo

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Iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina dell’amministratore ex art. 2468, comma 3, c.c.: limiti del sindacato del conservatore
In tema di iscrizione nel registro delle imprese della nomina di un amministratore di società a responsabilità limitata, il Conservatore,...

In tema di iscrizione nel registro delle imprese della nomina di un amministratore di società a responsabilità limitata, il Conservatore, nell’ambito del sindacato previsto dall’art. 11 del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, può ritenere idoneo, quale atto di nomina, la dichiarazione di designazione proveniente dal socio titolare di un diritto particolare ex art. 2468, comma 3, c.c., purché conforme allo statuto sociale, senza che sia necessaria una ulteriore delibera assembleare, dovendosi ritenere tale designazione espressione di una volontà sociale previamente cristallizzata. In tal caso, l’iscrizione nel registro non è censurabile ove sia effettuata su istanza del soggetto designato, corredata dall’atto di designazione, rientrando essa nel perimetro del controllo formale e di legalità cui è tenuto l’ufficio del registro, restando ogni ulteriore contestazione sull’interpretazione dello statuto e sulla validità sostanziale della nomina riservata alla sede contenziosa.

 

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La variabilità di valore nei contratti di put-option e la disciplina della eccessiva onerosità
Nei negozi aventi ad oggetto la cessione di titoli, l’oscillazione attiene ed inerisce proprio all’oggetto del contratto, con la conseguenza...

Nei negozi aventi ad oggetto la cessione di titoli, l’oscillazione attiene ed inerisce proprio all’oggetto del contratto, con la conseguenza che il rischio di variazione del valore sottostante non investe il sinallagma negoziale, ma ne è la pietra miliare sulla base della consapevole accettazione del medesimo ad opera delle parti. Le oscillazioni del valore delle prestazioni determinante dall’andamento dei mercati rientrano senz’altro nella normale alea contrattuale. La struttura del contratto di put option, a prescindere dalla qualificazione del negozio quale aleatorio (con conseguente inapplicabilità, ex art. 1469 c.c., dell’istituto della risoluzione per eccessiva onerosità) ovvero commutativo (cui solo può essere riferita la disciplina ex art. 1467 c.c.), consiste nella dipendenza (o derivazione) del contenuto della prestazione di una delle parti dalla variazione di dati economici (il c.d. sottostante), sicché la variabilità dell’andamento del titolo appare di per sé inerente all’oggetto del contratto, in ogni caso, dunque, non legittimando la risoluzione per eccessiva onerosità alla stregua della disciplina di cui al secondo comma dell’art. 1467 c.c. Tale principio è certamente applicabile anche alle partecipazioni sociali di società non quotate tenuto conto che la variabilità del loro valore economico nel tempo costituisce caratteristica specifica di detta tipologia di bene, risentendo dell’attività gestionale della società e delle mutevoli condizioni di mercato. Se dunque, in linea generale, la redditività della società sulle cui quote verte la cessione risulta di per sé irrilevante ai fini della caducazione degli effetti del contratto, può affermarsi che va esclusa la risolubilità del negozio per eccessiva onerosità, laddove non sia dimostrato che la lamentata onerosità discenda da eventi di per sé straordinari e non prevedibili, in quanto diversi dalle normali oscillazioni di valore delle partecipazioni azionarie, la cui variabilità rappresenta appunto elemento connesso alla causa del negozio.

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Provvedimento cautelare di inibitoria e modalità di adempimento all’ordine di pubblicazione
La finalità della pubblicazione del provvedimento di inibitoria è di consentire la conoscenza del contenuto della decisione, in modo da...

La finalità della pubblicazione del provvedimento di inibitoria è di consentire la conoscenza del contenuto della decisione, in modo da rendere noti l’esistenza dell’illecito, il suo contenuto e il divieto di una sua futura reiterazione. Se così è, l’inserimento di un link sulla home page del sito internet del soggetto destinatario dell’ordine di pubblicazione non costituisce una modalità adeguata a tale funzione poiché presuppone un ulteriore comportamento attivo dell’utente, vale a dire un’attività di ricerca della notizia che non rende quest’ultima autoevidente.

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Della gestione in prorogatio degli amministratori ex art. 2486 c.c. a seguito del rifiuto dell’incarico da parte del liquidatore: regola ed eccezione
Una volta nominato il liquidatore ex art. 2487 c.c. e acquisita la sua relazione che dà conto delle ragioni per...

Una volta nominato il liquidatore ex art. 2487 c.c. e acquisita la sua relazione che dà conto delle ragioni per cui non intende accettare l'incarico, consistente nella mancanza di attivo a disposizione per sostenere la fase di liquidazione e nella indisponibilità dei soci a fornirlo, non si procede alla nomina di altro professionista in quanto si ritiene che ragionevolmente anche un secondo incaricato esprimerebbe le medesime valutazioni. La società resta gestita in prorogatio dall'amministratore in carica tenuto ad agire con i limiti di cui all'art. 2486 c.c. Tuttavia, nel peculiare caso in cui un socio si renda disponibile ad assumere l'incarico di liquidatore, occorre procedere con l'affidamento dell'incarico di liquidatore con i poteri di legge ex art. 2489 c.c.. Qualora più di un socio si dichiari disponibile ad assumere l'incarico, esso va conferito al socio che si distingua per comprovata professionalità e correttezza nell’agire.

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Della nomina giudiziale del liquidatore in caso di dissidi tra i soci
Rilevato lo stato di scioglimento della società, in caso di dissidi tra i soci in merito alla nomina del liquidatore...

Rilevato lo stato di scioglimento della società, in caso di dissidi tra i soci in merito alla nomina del liquidatore sociale, vi provvede il Tribunale ex art. 2487 comma 2 c.c. in sostituzione dell'assemblea.

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Della invalidità del trasferimento della sede sociale all’estero in carenza del procedimento di trasformazione transfrontaliera e internazionale
L’art. 2510 bis c.c. sancisce il principio per cui il trasferimento all’estero della sede statutaria comporta una operazione di trasformazione...

L’art. 2510 bis c.c. sancisce il principio per cui il trasferimento all’estero della sede statutaria comporta una operazione di trasformazione transfrontaliera e internazionale (come è da ritenere quella di trasferimento della sede in Egitto, paese non UE); l’operazione di trasformazione va attuata seguendo il procedimento stabilito dal D.lgs 19/2023, artt. 6 segg cui fa seguito la pubblicità di cui all’art. 14; in particolare l’art 14 D lgs 19/2023 dispone che per la società sottoposta a trasformazione transfrontaliera la decisione di trasformazione è depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società entro trenta giorni dall’attestazione di espletamento del controllo di legalità; questo articolo si applica anche alle operazioni internazionali, tra cui le trasformazioni internazionali, in virtù del disposto dell’art 4 comma 2 del D Lgs 19/2023. Non è dunque consentito il trasferimento della sede all’estero senza un procedimento di trasformazione.

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Azione sociale di responsabilità: natura e onere della prova
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, il che comporta l’onere, in capo...

L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, il che comporta l’onere, in capo all’attore, di provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.

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Requisiti dei componenti del collegio sindacale nelle società di mutuo soccorso: applicabilità della disciplina dettata dall’art. 2397 c.c.
Dopo l’entrata in vigore del Codice del terzo settore, un ente che non ha inteso “trasformarsi” in associazione nonostante la...

Dopo l’entrata in vigore del Codice del terzo settore, un ente che non ha inteso “trasformarsi” in associazione nonostante la facoltà in tal senso concessa dall’art. 43 c.t.s., in base a quanto previsto dall’art. 42 c.t.s, quale società di mutuo soccorso continua ad essere disciplinato dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto da tale legge, si applicano le norme del Codice civile in materia di società di capitali e ciò anche in forza del richiamo attuato dal secondo comma dell’art. 3 c.t.s. Per colmare i vuoti normativi, non è alla disciplina delle associazioni e fondazioni che bisogna fare riferimento, bensì alla disciplina che il Codice civile dedica alle società e, quanto al profilo specifico relativo alla composizione del collegio sindacale, all’unica norma che affronta questo tema, ossia l’art. 2397 c.c., senza che ciò comporti alcuna assimilazione delle società in esame alle società cooperative, che a loro volta attingono alla medesima disciplina. Sia l’art. 2397 c.c. sia, per le società a responsabilità limitata, l’art. 2477 c.c. il cui comma 4 richiama l’art 2397 c.c., prevedono che i membri dell’organo di controllo devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche; entrambi gli articoli sono norme non derogabili.

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Limiti temporali del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia e giudizi “stand alone”
Sono coperte dall’accertamento antitrust contenuto nel provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia solo le fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002...

Sono coperte dall’accertamento antitrust contenuto nel provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia solo le fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il maggio del 2005 e quelle di poco successive all’adozione di tale provvedimento da parte dell’Autorità.

Nei giudizi c.d. "stand alone" l'attore è chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda e non può giovarsi – come nelle c.d. "follow on actions" – dell’accertamento dell’intesa illecita contenuto in un provvedimento dell’autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell’assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c’è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell’attore. Dall’inquadramento della controversia tra le cause stand alone, deriva che l’attore è onerato dell’allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un’intesa illecita all’epoca della sottoscrizione del contratto impugnato.

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