L'accertamento della sussistenza dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. è idoneo ad assorbire l'ulteriore contestazione di illecito aquiliano in relazione ai medesimi fatti, posto che l'illecito concorrenziale è fattispecie speciale di responsabilità extracontrattuale caratterizzata dalla qualità di imprenditori concorrenti che sussiste tra le parti.
Il criterio di competenza stabilito dal comma 2 dell'art. 669 quater c.p.c., secondo il quale la domanda cautelare in corso di causa deve essere proposta al giudice della stessa, identifica (altro…)
La limitazione ex art. 79, comma 3, c.p.i. va intesa quale scelta processuale non modificabile se non con un atto uguale e contrario dalla parte del soggetto che ha la disposizione del diritto in contesa, non essendo (altro…)
In tema di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori, il comma 2 dell'art. 122 c.p.i. riserva l'esercizio dell'azione di nullità al solo titolare dei diritti anteriori (ed ai suoi aventi causa o aventi diritto). Inoltre, ai sensi dell'art. 99 Reg. CE 207/2009 sul marchio europeo, si presume sempre la validità del marchio comunitario, che può essere superata solo dalla proposizione di specifica domanda riconvenzionale di nullità.
E' noto che l'art. 64, comma 2, cpi non introduca una disciplina specifica per le invenzioni realizzate nel corso di contratti d'opera o nell'ambito di prestazioni di lavoro autonomo o di attività professionale, facendo espresso riferimento soltanto al lavoro subordinato. Nei casi in cui l'attività inventiva costituisca l'oggetto (altro…)
Ai fini della contraffazione di un marchio, non rileva il fatto che all’epoca della sua abusiva utilizzazione pendesse una mera domanda di registrazione in quanto ai sensi dell’art. 15, comma 2 c.p.i. gli effetti della registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. (altro…)
La configurazione dell'illecito quale mancata autorizzazione alla rielaborazione consente di determinare un presumibile valore monetario che possa considerarsi ristoratore del fatto che di detta rielaborazione le parti attrici non hanno conseguito il prezzo necessario per l'ottenimento del loro consenso.