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Intese restrittive della libertà di concorrenza ed onere della prova in azione stand alone
In caso di controversia con caratteristiche dell’azione stand alone – non preceduta cioè da un provvedimento dell’AGCM che abbia sanzionato...

In caso di controversia con caratteristiche dell’azione stand alone – non preceduta cioè da un provvedimento dell’AGCM che abbia sanzionato l’intesa dedotta – deve convenirsi che secondo le regole proprie del giudizio civile l’onere probatorio (altro…)

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Preuso di marchio di fatto e rischio di associazione e confusione tra marchi
Il precedente utilizzo di un “marchio di fatto” sul territorio nazionale, o su una parte importante di esso, conferisce al...

Il precedente utilizzo di un “marchio di fatto” sul territorio nazionale, o su una parte importante di esso, conferisce al preutente un diritto esclusivo allo sfruttamento di detto marchio: tale uso è idoneo a (altro…)

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Controversia in materia di antitrust sugli interessi bancari
L’onere della prova di un illecito antitrust grava sulla parte che ne assume l’esistenza secondo le regole ordinarie del processo...

L'onere della prova di un illecito antitrust grava sulla parte che ne assume l'esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell'autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tal caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata.

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Differenza tra concorrenza sleale per riproduzione servile confusoria e per agganciamento
La riproduzione di elementi distintivi arbitrari e inessenziali alla funzione tecnica svolta costituisce un atto di concorrenza sleale se idonea...

La riproduzione di elementi distintivi arbitrari e inessenziali alla funzione tecnica svolta costituisce un atto di concorrenza sleale se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale. In particolare, la tutela di cui all'art. 2598, comma 1, c.c. attiene non alla forma del prodotto in sé, bensì a quegli elementi accidentali o capricciosi che consentono di assurgere ad elemento distintivo di un prodotto. Essa concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo, tuttavia, compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa.

La riproduzione degli elementi “più caratteristici” del prodotto altrui non integra di per sè un’ipotesi di agganciamento illecito, di cui all'art. 2598 n. 2 c.c. (look alike), in quanto l’ipotesi normativa in commento si riferisce al diverso caso della condotta parassitaria, che sia rivolta all'appropriazione di qualità e pregi dell'attività e del prodotto altrui, ferma restando la distinzione d'identità fra gli uni e gli altri, e ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. In altre parole, l'agganciamento sussiste quando è finalizzato a richiamare alla mente del consumatore il prodotto della concorrente, sfruttando l’altrui lavoro e l’altrui investimento per l’accreditamento del nuovo prodotto, ma non è idoneo a creare confusione, e pertanto ad integrare la fattispecie confusoria della concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 1 c.c..

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La speciale responsabilità gravante sulle imprese che agiscono in posizione dominante
Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza comunitaria, le imprese che agiscono sul mercato in posizione dominante devono considerarsi gravate da...

Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza comunitaria, le imprese che agiscono sul mercato in posizione dominante devono considerarsi gravate da una speciale responsabilità, che vieta loro comportamenti che, se tenuti da imprese che non detengono un rilevante potere, possono risultare del tutto legittimi.

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Comportamenti idonei a comportare abuso di posizione dominante
Un comportamento astrattamente lecito può, in taluni casi, costituire una condotta ingiustificatamente discriminatoria e comportare abuso di posizione dominante in...

Un comportamento astrattamente lecito può, in taluni casi, costituire una condotta ingiustificatamente discriminatoria e comportare abuso di posizione dominante in virtù (altro…)

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Contraffazione di brevetto: invenzione del dipendente, giudizio di interferenza, nullità e decadenza
L’art. 64.3 c.p.i. riconosce un diritto di opzione in capo al datore di lavoro qualora l’invenzione sia stata realizzata al...

L’art. 64.3 c.p.i. riconosce un diritto di opzione in capo al datore di lavoro qualora l’invenzione sia stata realizzata al di fuori delle prestazioni effettuate in dipendenza del rapporto di lavoro, ma rientri nel campo di attività del datore di lavoro. Ciò nell’evidente ratio di (altro…)

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Tutela dei disegni e modelli in via cautelare
Il giudizio di contraffazione di un modello industriale deve essere condotto sull’aspetto complessivo delle forme e non sui singoli elementi...

Il giudizio di contraffazione di un modello industriale deve essere condotto sull’aspetto complessivo delle forme e non sui singoli elementi di dissomiglianza o somiglianza, deve cioè esprimersi una valutazione di sintesi degli elementi formali decorativi che realizzano il pregio estetico e il carattere individualizzante del modello, e un analogo giudizio d’insieme dell’impressione generale che, sia pure nell’utilizzatore informato, il prodotto sotto esame suscita.

Il parametro per valutare la confondibilità nell’ambito dell’illecito concorrenziale di imitazione servile afferisce infatti alla capacità critica di un consumatore di media diligenza e intelligenza, sulla base di un giudizio di “impressione” e non di “riflessione”, tenuto conto che al momento dell’acquisto il consumatore non ha di fronte a sé entrambi i prodotti, ma opera un confronto in base al solo ricordo che di esso conserva.

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