Il curatore fallimentare non è legittimato ad agire ex artt. 2393, 2394, 2394-bis, 2476 e 2497 c.c. ed art 146 l. fall. per il risarcimento del danno sofferto dai creditori a seguito di pagamenti c.d. "preferenziali" effettuati, in violazione della par condicio creditorum, da amministratori o liquidatori di una società dopo che il patrimonio della medesima sia divenuto insufficiente rispetto alla massa dei crediti, trattandosi di danno diretto risarcibile, a favore dei singoli creditori, soltanto in esito all’esperimento dell’azione ex art. 2395 c.c..
In una srl, una deliberazione deve intendersi validamente adottata dall'assemblea totalitaria ai sensi dell’art. 2479-bis ult. co. c.c. solo quando tutti i soci vi partecipano e tutti gli amministratori e sindaci (ovvero, come nel caso di specie, i liquidatori) sono presenti o informati della riunione, sempre che nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento; ne deriva che l’assenza di una regolare convocazione e l’omissione di una preventiva informazione rivolta agli organi di gestione e controllo sui temi all’ordine del giorno ostano alla valida costituzione dell’assemblea, ancorché in forma totalitaria.
L'informazione preventiva degli amministratori (ovvero, nel caso di specie, dei liquidatori) di una srl costituisce condizione di validità delle deliberazioni assunte dai soci in forma non assembleare ai sensi dell'art. 2479 co. 3 c.c., atteso che agli amministratori è riconosciuta la facoltà di richiedere l’utilizzo del metodo assembleare fino a che non si sia perfezionata la decisione e, in ogni caso, la legittimazione a partecipare (anche senza diritto di voto) all’iter formativo delle decisioni sociali ed eventualmente a impugnare le stesse.
In presenza di una clausola arbitrale statutaria, al fine di garantire nella sua pienezza il diritto costituzionale di difesa – del quale la tutela cautelare è parte integrante – in tutte le fasi della controversia, il collegio arbitrale ha cognizione in materia di sospensione dell’efficacia della delibera assembleare impugnata solo qualora sia già intervenuta la nomina dello stesso, residuando invece la competenza del giudice ordinario a conoscere delle istanze d’urgenza proposte sino a quel momento.
Le categorie catastali hanno la funzione di attribuire un valore fiscale ad ogni porzione di edificio che possa creare reddito, ma non sono idonee a introdurre alcuna presunzione legale di valore nei rapporti tra privati, posto che la loro cogenza attiene solo all'ambito strettamente fiscale. Ne deriva che la scelta del perito di non porre a fondamento della propria valutazione il dato catastale dell'immobile può essere contestata solo ove ricorra un vizio di manifesta erroneità, rilevante ai sensi dell'art. 1349 c.c..
Le contestazioni nuove che risultano proposte per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., che vanno ad aggiungersi e non a sostituire le contestazioni precedenti, si pongono al di là dei limiti di una ammissibile precisazione delle proprie domande. La vera differenza tra domande nuove - implicitamente vietate - e domande modificate - espressamente ammesse - non sta dunque nel fatto che queste ultime non incidono sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non sono nuove nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", posto che si tratta pur sempre delle stesse domande iniziali, modificate eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o comunque di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono, ponendosi pertanto in rapporto di alternatività.
La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), a condizione che: la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio; non siano compromesse le potenzialità difensive della controparte; non si determini l'allungamento dei tempi processuali; la nuova prospettazione risulti proposta in via “alternativa/sostitutiva” e non invece “aggiuntiva” rispetto a quella originaria.
La chiusura del bilancio con la chiara indicazione di una situazione di patrimonio netto negativo e la convocazione di assemblea per gli incombenti di cui all’art. 2482-bis c.c. seguita dalla formale messa in liquidazione della società, senza che sia mai stata formulata alcuna espressa contestazione in ordine ad una prosecuzione asseritamente indebita della ordinaria attività sociale in epoca successiva a tali eventi (in un contesto in cui neppure si potrebbe ormai pretendere di fare riferimento al dato presuntivo di una mancata messa in liquidazione), costituiscono impedimenti al vittorioso esperimento delle azioni contro gli amministratori di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. e 146 l. fall., nonché alla richiesta di risarcimento del danno verso i medesimi.
L'inadeguatezza del patrimonio del debitore rispetto all'ammontare complessivo dei debiti non basta a integrare gli estremi del "pericolo nel ritardo", alla cui ricorrenza la legge subordina l'autorizzazione del sequestro conservativo; in materia di responsabilità contrattuale, trova applicazione il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il sequestro conservativo può essere autorizzato solo se vi è il "fondato timore" che il creditore, nel tempo occorrente per ottenere un titolo che lo legittimi ad aggredire in via esecutiva il patrimonio del debitore, perda la garanzia del proprio credito, per cui appare evidente che, rispetto alle obbligazioni, l'inadeguatezza patrimoniale del debitore può giustificare la concessione del sequestro conservativo solo se successiva al sorgere del credito, e che non possa pertanto aspirare alla misura cautelare contemplata dall'art. 671 c.p.c. il creditore che abbia avuto la possibilità di rendersi conto dell'inadeguatezza del patrimonio del debitore nel momento in cui il credito è sorto.
Non sussiste la giusta causa di revoca del liquidatore giudiziale, ai sensi dell’art. 2487 co.4 c.c., qualora il comportamento addebitato al soggetto consista nell'effettuazione di prelievi dalle casse sociali di somme a titolo di acconto sul proprio compenso allorchè: l’incarico sia a titolo oneroso; i prelievi non abbiano causato un danno per la società ovvero un impedimento allo svolgimento dell’attività liquidatoria; con riferimento alle tempistiche dei prelievi, questi risultino effettuati per singole tranches all’esito della positiva conclusione di un'iniziativa liquidatoria (vendita di un cespite; saldo dei debiti sociali); l’attività liquidatoria risulti essere stata effettivamente svolta nell’interesse della società in liquidazione; il liquidatore abbia periodicamente informato i soci delle entrate e delle uscite della sua gestione e, infine, dell’entità del suo compenso.
In tale contesto, la mancanza di una previa delibera autorizzatoria dei prelievi da parte dell’assemblea dei soci o l'assenza di previa quantificazione del compenso da parte del giudice non determinano per ciò solo l'illegittimità della condotta del liquidatore.
Sussiste connessione ai sensi dell'art. 274 c.p.c. tra due cause pendenti fra le stesse parti ed aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere di approvazione di bilanci riferiti ad esercizi cronologicamente contigui, qualora la causa avente ad oggetto l’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio più recente dipenda in parte dalla soluzione di questioni identiche o comunque analoghe a quelle poste a fondamento della causa relativa all’impugnativa del bilancio precedente (nel caso di specie il Collegio investito della decisione ai sensi dell'art. 188 e 189 c.p.c., a seguito della riproposizione in comparsa conclusionale dell’istanza di riunione ai sensi del 274 c.p.c., istanza precedentemente rigettata dal Giudice istruttore per ragioni di economia processuale, ha ritenuto cessate le ragioni ostative alla riunione ed ha provveduto in accoglimento dell'istanza conformemente al disposto degli artt. 178, 274 e 279 c.p.c.).