Ricerca Sentenze
Opponibilità al curatore fallimentare della clausola compromissoria e del lodo arbitrale intervenuto in tema di responsabilità sociale degli amministratori
Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l.f. propone al contempo sia l’azione sociale ex...

Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l.f. propone al contempo sia l’azione sociale ex art. 2393 c.c., sia quella dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., azioni che si cumulano inscindibilmente, pur restando ciascuna assoggettata al regime che ad essa è proprio. Ne deriva che, ove la società e gli amministratori abbiano compromesso in arbitri ogni controversia attenente alla responsabilità di questi ultimi, la clausola compromissoria e l'eventuale lodo arbitrale sono opponibili anche al curatore del sopravvenuto fallimento, seppur limitatamente all'azione sociale di responsabilità svolta ex art. 146 l.f..

L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della l. fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.

La responsabilità degli amministratori verso i creditori ex art. 2394 c.c. è azionabile solo nel momento in cui la diminuzione della garanzia generica conseguente alle condotte illecite dei gestori divenga rilevante per la posizione dei creditori, in dipendenza della complessiva insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le loro ragioni; in tal senso, la capienza del patrimonio sociale non rappresenta un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, ma semplicemente un limite per l’esercizio dell’azione dei creditori, che diventano legittimati - e in concreto anche interessati - ad agire solo nel momento in cui le condotte illecite degli amministratori risultino effettivamente pregiudizievoli per le loro ragioni.

In relazione al disposto dell'art. 210 c.p.c., non può essere ordinata l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa.

Leggi tutto
Competenza funzionale del giudice investito del merito a pronunciarsi sulla domanda cautelare
La competenza cautelare del giudice già investito della causa di merito ha natura sostanzialmente funzionale, sicché la disciplina dell’art. 669...

La competenza cautelare del giudice già investito della causa di merito ha natura sostanzialmente funzionale, sicché la disciplina dell’art. 669 quater c.p.c. non può essere in alcun modo derogata, a prescindere dal fatto che egli sia o meno competente a decidere la controversia a cognizione ordinaria e anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale - intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura amministrativa inerenti allo status di socio - e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta. Ne deriva che il cessionario, ove le quote sociali cedute non abbiano le qualità promesse, per essere il patrimonio sociale, o i singoli beni da cui è composto, risultato diverso da quello rappresentato dal venditore al momento della stipulazione del contratto, non può far valere gli eventuali vizi o la mancanza delle qualità promesse, salva l’ipotesi in cui le parti abbiano espressamente previsto garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale della società, ovvero si verta in materia di dolo, con la precisazione che il mendacio, o le omesse informazioni sulla situazione patrimoniale della società, acquistano rilevanza solo ove siano accompagnate da malizie e astuzie volte a realizzare l'inganno, e idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

Leggi tutto
Diritto di consultazione della documentazione sociale del comproprietario di quota di srl
Il diritto del socio di s.r.l. a consultare la documentazione sociale è un diritto prettamente individuale, a tutela del diritto del singolo...

Il diritto del socio di s.r.l. a consultare la documentazione sociale è un diritto prettamente individuale, a tutela del diritto del singolo socio e della società  ad una corretta amministrazione; ne deriva che, in caso di comproprietà della partecipazione societaria, il diritto in esame può essere esercitato dal singolo comproprietario anche in assenza di un rappresentante comune, in virtù del fatto che il diritto di vigilare sull'amministrazione mediante l’esame della documentazione contabile, in quanto consustanziale alla qualità di socio e finalizzata alla tutela sia individuale che collettiva, deve ritenersi sussistente a prescindere dall’entità e dalla “qualità” della partecipazione societaria e, quindi, anche in caso di proprietà comunitaria della quota.

Leggi tutto
Carenza di legittimazione dei singoli sindaci a presentare denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.
La denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.  costituisce un’attribuzione collegiale propria dell’organo di controllo, non invece dei suoi singoli componenti; ne...

La denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.  costituisce un'attribuzione collegiale propria dell'organo di controllo, non invece dei suoi singoli componenti; ne deriva che il ricorso ex art. 2409 c.c. presentato solo da alcuni dei sindaci, in assenza di apposita delibera collegiale, deve essere rigettato per carenza di legittimazione ad agire.

Leggi tutto
Responsabilità degli amministratori e della società controllante per mancato adempimento contrattuale della controllata
La specifica azione prevista ex art. 2497 comma 1° c.c. non copre qualsiasi danno possano subire i creditori in rapporti...

La specifica azione prevista ex art. 2497 comma 1° c.c. non copre qualsiasi danno possano subire i creditori in rapporti intercorsi con società soggetta ad altrui direzione e coordinamento ma, quale peculiare forma di tutela aggiuntiva rispetto a quelle già previste dall’ordinamento, soltanto il danno subito da creditori e soci quale riflesso del danno subito dal patrimonio della società debitrice(etero diretta), in relazione a condotte gestorie assunte in proprio dagli amministratori di questa ma influenzate dalla controllante e dirette a perseguire interessi del gruppo contrastanti con quelli della controllata. In tal senso, esulano dall’ambito della previsione in parola (rientrando piuttosto nell’ambito della generale fattispecie di cui all’art. 2043 c.c.) le ipotesi di concorso del socio di controllo e/o dei suoi amministratori nelle condotte illecite addebitabili agli amministratori della società eterodiretta in danno diretto di propri creditori.

Deve escludersi la configurabilità di un generico obbligo del socio di controllo di sostenere finanziariamente le proprie controllate, obbligo che risulterebbe incompatibile con il principio generale di responsabilità limitata del socio di una società di capitali, fatta salva naturalmente, da un lato, l’eventuale esigenza di interventi propriamente “compensativi”, dall’altro lato l’ipotesi di formali garanzie comunque prestate alla medesima controllata, la quale è l'unica legittimata a svolgere eventuali azioni contrattuali, esperibili dai suoi creditori solo ove sussistano le condizioni per l'esercizio dell'azione surrogatoria.

La legittimazione ad agire ex art. 2394 c.c. viene riconosciuta a favore del creditore a fronte di un pregiudizio che vada a colpire direttamente la “integrità del patrimonio sociale” del debitore e trova la sua giustificazione in una ingiustificata modifica/diminuzione della garanzia patrimoniale, intervenuta necessariamente in un momento successivo rispetto alla costituzione del rapporto negoziale tra società e creditore. Ne deriva che il creditore sociale non può invocare, tra le condotte pregiudizievoli astrattamente rilevanti ex art 2394 c.c., la stessa stipula del contratto da cui è sorta la relativa posizione creditoria posta a fondamento della legittimazione all’esercizio della azione in esame.

Leggi tutto
Responsabilità di amministratore di s.r.l. e suo compenso
Laddove lo statuto di una s.r.l. preveda il diritto degli amministratori al solo rimborso spese (salvo diversa deliberazione dei soci),...

Laddove lo statuto di una s.r.l. preveda il diritto degli amministratori al solo rimborso spese (salvo diversa deliberazione dei soci), la relativa prestazione deve considerarsi gratuita ed eventuali pagamenti percepiti dall'amministratore a titolo di remunerazione (che non siano stati appositamente deliberati dai soci) devono considerarsi privi di giustificazione e devono essere restituiti.

L’eventuale responsabilità propria del professionista incaricato di adempimenti fiscali non vale di per sé a far venire meno la responsabilità del contribuente (nella specie la società) per eventuali violazioni poste in essere, né la responsabilità civile del legale rappresentante della società gravato dei relativi adempimenti, ove manchi la prova di una concreta impossibilità di impedire l’evento secondo criteri di dovuta diligenza, fatta salva evidentemente l’eventuale responsabilità contrattuale dello stesso professionista nei confronti della società.

Intervenuta una causa di scioglimento, non è conforme agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale la condotta dell'amministratore che conferisca un incarico di consulenza avente ad oggetto non già lo svolgimento dell’attività liquidatoria o la conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, ma piuttosto la situazione di crisi in cui versano le società operative del gruppo e le modalità per risolvere globalmente tale crisi.

Leggi tutto
Rinuncia al diritto di opzione del socio di s.r.l. e tutela dei creditori personali
Nel caso di azzeramento del capitale per perdite e contestuale aumento dello stesso, non integra gli estremi della “simulazione assoluta”...

Nel caso di azzeramento del capitale per perdite e contestuale aumento dello stesso, non integra gli estremi della "simulazione assoluta" la dichiarazione di rinuncia da parte del socio del proprio diritto di opzione finalizzata a sottrarre la partecipazione sociale alle pretese dei propri creditori personali, in quanto non pare ravvisabile alcuna discordanza tra la volontà espressa nella rinuncia e l’intento perseguito dal socio-debitore, giacchè proprio alla dichiarazione di rinuncia (o comunque al “fatto” della mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale) segue automaticamente l’effettiva perdita della partecipazione sociale con la conseguente impossibilità per i creditori di aggredire il relativo cespite. Integra gli estremi della "simulazione relativa per interposizione fittizia" la dichiarazione di rinuncia al diritto d'opzione espressa da un socio e volta non già a dismettere la partecipazione, ma solo ad occultarne agli occhi dei terzi la persistente disponibilità in capo allo stesso.

Si deve escludere in diritto la possibilità di configurare una simulazione dell’intera operazione di aumento di capitale deliberato dalla società (conf. Cass. 17467/13).

Ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. della rinuncia del diritto di opzione su operazioni sul capitale sociale è necessario che l'attore provi che l’opzione costituisce un bene in sé, dotato di autonomo valore di mercato. A tal proposito si deve tener conto non solo di eventuali limiti statutari alla libera circolazione della quota che incidono anche sulla trasferibilità del diritto di opzione, ma si deve altresì valutare la sussistenza, in fatto, di un concreto valore di mercato dello specifico bene di cui si discute, giacchè solo in tale ipotesi la relativa rinuncia potrebbe arrecare un effettivo pregiudizio alle ragioni creditorie.

Deve escludersi, in via generale ed astratta, che la mera titolarità di una quota di partecipazione al capitale di una società di capitali (ossia la qualità di “socio”) possa conferire la legittimazione ad agire in giudizio per tutelare ex art. 2901 c.c. diritti di credito propri della società. L’eventuale sussistenza di ragioni di credito nei confronti del debitore convenuto integra un titolo di legittimazione “in proprio” e non già in qualità di “socio” (nel caso di specie la società risultava creditrice nei confronti dell'ex amministratore per i danni dallo stesso cagionati nel corso del mandato e per i quali era stato condanno a risarcire la società e non direttamente il singolo socio).

Leggi tutto
Responsabilità dell’amministratore per atti di mala gestio e cessione di ramo d’azienda
La cessione di ramo d’azienda non vale di per sé a far venire meno i “debiti” gravanti sulla società cedente...

La cessione di ramo d’azienda non vale di per sé a far venire meno i “debiti” gravanti sulla società cedente (art. 2560 comma 1° c.c.) e neppure il “danno” subito dalla società a causa del loro omesso pagamento, laddove l’eventuale pagamento integrale da parte del cessionario (ove effettivamente dovuto ai sensi del comma 2° della medesima disposizione e comunque di fatto corrisposto) ha semmai l’effetto di “elidere” il danno già cagionato.

L'esito negativo di operazioni manifestamente estranee all’oggetto sociale è imputabile alla responsabilità dell'amministratore, ove questi non offra una puntuale giustificazione circa l'assunzione di una simile scelta gestoria e il rispetto di rigorosi canoni di diligenza e prudenza nella esecuzione dell’operazione.

Leggi tutto
Decisioni assembleari sull’erogazione di prestiti da parte dei soci a favore della società e revoca del liquidatore
La decisione presa dall’assemblea di finanziare l’esercizio dell’attività d’impresa attraverso l’erogazione da parte dei soci di somme concesse alla società...

La decisione presa dall’assemblea di finanziare l’esercizio dell’attività d’impresa attraverso l’erogazione da parte dei soci di somme concesse alla società a titolo di prestito non può costituire fonte di alcuna obbligazione per i soci, tenuti ex lege soltanto a effettuare i conferimenti previsti per la costituzione del capitale sociale iniziale.

Il socio di una s.r.l. non è legittimato ad agire in giudizio per ottenere la condanna di un altro socio all’adempimento di un’obbligazione assunta da quest’ultimo nei confronti della società, se non nei modi e nei limiti di cui all’art. 2900 c.c.

L’aver illegittimamente imputato somme erogate da alcuni soci a titolo di prestito a copertura di perdite sul capitale sociale, facendo così gravare queste ultime esclusivamente sui soci creditori, costituisce ex art. 2487, ultimo comma, c.c. una giusta causa di revoca del liquidatore (già amministratore) della società, determinando il venir meno della fiducia dei soci nella correttezza del suo operato.

Leggi tutto
Azione di responsabilità sociale verso amministratore di società cooperativa e autonomia dei rapporti lavoristici e associativi in capo al socio
Nelle società cooperative la cessazione del rapporto di lavoro in capo al socio non determina l’automatica estinzione del rapporto associativo,...

Nelle società cooperative la cessazione del rapporto di lavoro in capo al socio non determina l'automatica estinzione del rapporto associativo, posto che i due rapporti sono distinti tra loro e possono dirsi pregiudiziali solo nei casi espressamente previsti dalla legge (recesso, esclusione e morte) e dallo statuto.

Il socio che svolga azione di responsabilità sociale nei confronti dell’amministratore è onerato di provare la mala gestio del convenuto e il verificarsi di un danno causalmente collegato a tale condotta, con la precisazione che se un elemento essenziale della fattispecie di mala gestio è negativo (es. mancato transito di una somma in cassa; mancata contabilizzazione di un’operazione economica), l’onere probatorio è assolto mediante la mera allegazione circostanziata del fatto, mentre incombe sul convenuto in responsabilità l’onere di dimostrare la sussistenza del fatto positivo esimente (es. versamento in cassa della somma, l’annotazione contabile dell’avvenuto pagamento).

Nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte e a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti.

Leggi tutto
Carenza di interesse ad agire a seguito di mancata impugnazione di delibera assembleare
L’impugnazione della delibera assembleare rappresenta l’unico mezzo idoneo a rimuovere gli effetti delle deliberazioni illegittime, sicché, ove tale rimedio non...

L’impugnazione della delibera assembleare rappresenta l’unico mezzo idoneo a rimuovere gli effetti delle deliberazioni illegittime, sicché, ove tale rimedio non sia esperito, gli effetti prodotti dalla delibera devono ritenersi stabili e intangibili. Ne deriva che l'accertamento dell'illegittimità di un atto presupposto non può travolgere gli effetti di una successiva delibera non impugnata e, quindi, la relativa domanda deve essere rigettata per difetto di interesse ad agire (nella specie, il Tribunale ha rigettato per carenza di interesse ad agire la domanda di un socio volta a far accertare il corretto esercizio del proprio diritto di opzione e la conseguente illegittimità dell'aumento di capitale sottoscritto da terzi, ritenendo che l'accoglimento della domanda non avrebbe portato alcuna utilità all'attore, che aveva comunque perduto la propria partecipazione azionaria a seguito di una successiva operazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale sopravvenuta in corso di giudizio, approvata dall'assemblea dei soci senza la partecipazione dell'attore e senza che questi avesse impugnato la relativa delibera).

Leggi tutto
logo