La dichiarazione di nullità per assenza di causa del contratto di compravendita azionaria implica che il soggetto cessionario non è mai stato legittimato ad esercitare qualsivoglia diritto sociale nei confronti della società cui si riferiscono le azioni cedute, incluso quello di agire per la dichiarazione di nullità di delibere assembleari.
Nella s.r.l. il socio che non partecipa all'amministrazione ha il diritto soggettivo potestativo di consultare ed estrarre copia dai libri sociali e da tutta la documentazione relativa all'amministrazione della società, al fine di avere contezza dell'andamento societario e di controllare l'attività gestoria: sussiste quindi un incondizionato e penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell'ente rispetto alla condotta degli amministratori. Tale diritto soggettivo può essere oggetto di tutela tramite l'azione di merito specifica o anche in via d'urgenza con il generale rimedio cautelare ex art. 700 c.p.c.
Nel susseguirsi di contratti e rapporti di carattere obbligatorio e preliminare, i contratti definitivi poi conclusi tra le medesime parti vanno interpretati valutando la volontà delle parti di abrogare implicitamente tutte o anche alcune solo delle clausole del contratto precedente, secondo i canoni di interpretazione oggettiva e soggettiva (nel caso di specie, un'opzione put tra due soci di una s.r.l. riguardo ad una quota della società, con varie obbligazioni e garanzie anche cartolari).
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese e in caso di sopravvivenze passive, i creditori sociali possono agire contro i soci, nei limiti di quanto questi abbiano indebitamente incassato come residuo attivo all'esito del riparto finale di liquidazione, e contro i liquidatori, la cui imprudenza e negligenza ha portato a chiudere la liquidazione omettendo di disporre il pagamento di legittimi debiti sociali, che siano certi, liquidi, esigibili e non contestati (nella specie, oltre al danno così quantificato, i convenuti sono stati condannati a risarcire in via extracontrattuale la differenza fra quanto spettante all'attore per capitale, interessi di mora e spese alla data del pagamento e quanto egli riceverà a titolo contrattuale).
In caso di esercizio dell'azione sociale di responsabilità (extracontrattuale) ex art. 2476, co. 6, c.c., formulata sull'assunto della deliberata proposizione da parte degli amministratori di false informazioni sulle condizioni economiche della società, tali da trarre in inganno i soci attori inducendoli alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, grava indiscutibilmente sui soci attori la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito e cioè: (i) falsità delle informazioni; (ii) dolo degli amministratori; (iii) incidenza causale del lamentato falso sulle proprie decisioni di investimento.
L'illecito di false informazioni fornite ai soci presuppone anzitutto la corretta formazione del bilancio assunto a termine di confronto della asserita falsità e poi, superato tale primo passaggio, uno specifico accertamento circa il fatto che eventuali "difformità" lamentate siano riconducibili a dati "falsi" e non piuttosto a valutazioni di stima discordanti, ma comunque legittime.
Il dolo degli amministratori per false informazioni sulle condizioni della società, astrattamente passibile di prova presuntiva, non può ritenersi provato ove i soci attori non forniscano alcuna indicazione utile a individuare l'interesse proprio degli amministratori ad offrire una falsa rappresentazione delle condizioni patrimoniali della società.
L'incidenza causale delle false informazioni sulle condizioni della società in ordine alle scelte di investimento dei soci attori non può essere provata sulla base della relazione del consulente dei soci attori, priva di alcuna documentazione allegata e recante "giudizi" apodittici, in quanto formulati senza alcun riferimento a documenti contabili esaminati.
L'amministratore unico dimissionario che compia atti gestori oppure operazioni sul conto corrente della società assume la qualità di amministratore di fatto, a maggior ragione ove la nomina del nuovo amministratore non sia stata iscritta nel registro delle imprese.
E' responsabile dei danni cagionati alla società l'amministratore unico che consegni un macchinario di ingente valore a un'altra società che non offre alcuna garanzia di pagamento, senza aver cura di raggiungere una preventiva regolamentazione del rapporto e a fronte del ricevimento di una esigua somma di danaro a titolo di acconto per acquisto futuro. L'eventuale concorso del successivo amministratore nella causazione di un danno consistente alla società non esonera né diminuisce la responsabilità dell'amministratore unico che ha posto in essere la parte principale della condotta, ossia la consegna del relativo macchinario (nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto che il danno va commisurato al valore del macchinario, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data di consegna fino al saldo effettivo, trattandosi di debito di valore).
In caso di revoca delle deleghe gestorie fiduciariamente ripartite intra collegium si è in presenza di un potere per sua natura puramente e semplicemente discrezionale, data l'assoluta fiduciarietà della delega e le ricadute in punto di responsabilità anche degli altri membri dell'organo delegante, tale per cui, fatti salvi i limiti che impongono i principi generali dell'ordinamento (quali, solo a titolo esemplificativo, la violazione di norme penali o antidiscriminatorie), la revoca della delega esclusiva o condivisa alla gestione di una società di capitali, così come a monte il suo conferimento, costituisce atto giuridico di organizzazione che non tollera alcun limite di merito e non ne consente quindi la sindacabilità ai fini di tutela reale, salvo l'obbligo risarcitorio conseguente alla decisione di revoca non sorretta da giusta causa, sia pur nell'ampia accezione di impedimento definitivo del rapporto fiduciario sottostante normalmente attribuita a tale clausola generale.
Come da recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, Cass. 7587/2016), pur nel silenzio dell'art. 2381 c.c., anche la revoca dell'amministratore delegato della sola delega decisa dal consiglio di amministrazione (e non della nomina) dev'essere assistita da giusta causa, sussistendo in caso contrario il diritto al risarcimento dei danni eventualmente patiti; ciò in applicazione analogica dell'art. 2383, co. 3, c.c., di cui ricorre la stessa ratio, tale per cui, pur nella libertà del conseguimento degli interessi ed obiettivi della società amministrata occorre, in assenza di giusta causa, tener conto del sacrificio economico e sociale dell'amministratore conseguente alla revoca, soprattutto quando la delega comporti un'attività remunerata suscettibile di valutazioni professionali nel mercato dei manager.
E' competente a conoscere della domanda cautelare il giudice della causa pendente per il merito ai sensi dell'art. 669 quater c.p.c. laddove sia ravvisabile un rapporto di inerenza attuale tra la domanda cautelare proposta e il giudizio di merito, nel senso che tale giudizio comprende nel suo oggetto l'accertamento anche del diritto alla cui tutela tende il provvedimento cautelare richiesto.
Tanto l'accoglimento in via cautelare della domanda di immediata reintegra nella qualità di socio accomandatario quanto l'accertamento nel merito della nullità e/o comunque l'invalidità/inefficacia della dichiarazione di recesso dalla relativa società in accomandita semplice sono strumentali rispetto all'interesse sostanziale di veder ripristinare il proprio status di socio accomandatario e, quindi, lo status quo ante societario: ne deriva che le eventuali domande cautelari devono essere decise nell'ambito del relativo giudizio di merito.
Pur ammettendosi che il potere di convocazione dell'assemblea da parte dei soci di s.r.l. titolari di almeno un terzo del capitale, da ritenersi insito nella disposizione del primo comma dell'art. 2479 c.c., non possa formar oggetto di deroga statutaria neppur parziale, nulla vieta che il socio che ne sia titolare possa disporne in senso abdicativo nel diverso ambito di convenzioni extra-statutarie temporanee e meritevoli di tutela ex art. 1322, co. 2, c.c., atteso che un simile patto dispositivo avrebbe comunque effetti meramente obbligatori inter partes che non impedirebbero al socio rinunciante di convocare validamente l'assemblea provocandone la decisione sulla proposta messa all'ordine del giorno. Se la giurisprudenza anche di legittimità (si veda, Cass. 14865/2001) non dubita della astratta validità di sindacati di voto, e quindi del vincolo consapevolmente assunto da due o più soci di consultarsi prima e di obbligarsi ad esprimere durante l'assemblea un voto conforme a quanto concordato con gli altri pattisti, non si vede come possa in via generale dubitarsi della validità di un patto il cui effetto per il socio aderente è quello di astenersi dal creare ex art. 2479, co. 1, c.c., unilateralmente e senza previo accordo con gli altri soci sindacati, le condizioni di tempo e luogo in cui quel voto dovrebbe esprimersi.
Il patto parasociale, la cui violazione fonda la domanda di condanna al pagamento della penale ivi prevista, deve essere interpretato conducendo un'approfondita ricostruzione dei suoi effetti obbligatori, della sua ratio e dell'intento delle parti, nonchè secondo l'argomento di convenienza di considerare in modo restrittivo l'ambito di applicazione della penale ivi richiamata, ove particolarmente gravosa.
A differenza della procedura fallimentare, che presuppone l'irrimediabile stato d'insolvenza, il concordato preventivo non comporta la dissoluzione dell’ente e, quindi, lascia intatto l'interesse del socio a sottoporre le iscrizioni delle poste di bilancio a controllo giudiziario, in modo da non determinare soluzioni di continuità nella rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società; il concordato preventivo, infatti, non comporta lo spossessamento dell’imprenditore, con la conseguenza che la società in concordato è tenuta alla redazione dei bilanci, trovandosi ancora in bonus.
La presenza del collegio sindacale non fa venir meno la legittimazione del socio di minoranza e il suo interesse ad agire per ottenere l’annullamento della delibera di approvazione del bilancio, dal momento che il potere di controllo del socio, previsto espressamente dalla legge, ha ragion d’essere con riferimento alle determinazioni della società in punto di rappresentazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria ai soci e ai terzi, senza che esso possa essere assorbito, sostituito o precluso da quello già operato dal collegio sindacale.
Nel contesto di un’operazione di cessione di quote di srl, non assume rilevanza il patrimonio dal quale provengono i pagamenti pattuiti per il trasferimento della partecipazione sociale, ben essendo possibile, per principio generale, l'adempimento ad opera di un terzo (nel caso di specie, nell’ambito di un trasferimento di quote di srl tra soci, è stato ritenuto che dovesse imputarsi a pagamento di parte del prezzo di cessione la distribuzione da parte della società di riserve disponibili, in proporzione alle partecipazioni precedenti al trasferimento, intervenuta successivamente alla data di valutazione del patrimonio netto con riferimento alla quale è stato determinato il prezzo di cessione).