L'inammissibilità dell'impugnazione del bilancio per intervenuta decadenza ex art. 2434 bis può essere rilevata d'ufficio dal giudice, traducendosi in una carenza dell'interesse ad agire e dunque di una condizione dell'azione. Al giudice non è tuttavia precluso conoscere in via incidentale le censure rivolte al bilancio dell'esercizio precedente, a condizione che tali eccezioni siano collegate e strumentali a far valere l'illegittimità del bilancio successivo.
La valutazione in ordine alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale è di ordine essenzialmente prognostico, cioè da esprimere in relazione al futuro andamento della società e da effettuare senz'altro nel momento della preparazione del bilancio, ma anche in corso di esercizio, quando emerga un evento che possa far seriamente dubitare della sua esistenza entro un arco temporale di 12 mesi.
La prescrizione breve ex art. 2949 si applica alle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società, o da situazioni determinate da relazioni sociali (nel caso di specie la prescrizione breve è stata ritenuta non applicabile al diritto di credito originato da un meccanismo di conguaglio previsto nel progetto di scissione non proporzionale).
In caso di delibere consigliari prive di per sé di immediata incidenza nell'organizzazione sociale, nei rapporti tra soci o verso i terzi, se non a seguito e in conseguenza dei successivi atti dispositivi volti all'esecuzione delle stesse, un interesse concreto all'impugnazione può essere riconosciuto solo in ragione e in vista di una conseguente possibilità di ripristino giudiziale della situazione preesistente.
In ipotesi di carenza di potere degli amministratori in relazione ad atti estranei all'oggetto sociale la disciplina codicistisca privilegia comunque ex art. 2384 comma 2 c.c. la stabilità dei negozi conclusi, con l'unico limite dell'avere il terzo intenzionalmente agito in danno della società (nel caso di specie, sulla scorta di tali principi, il Tribunale ha riscontrato una carenze di interesse ad agire nell'impugnante, socio di minoranza della società, il quale lamentava l'implicita modifica dell'oggetto sociale portata da una delibera del c.d.a. avente ad oggetto la costituzione di una newco e la sottoscrizione di un successivo aumento di capitale nella stessa tramite conferimento d'azienda, rilevando che nel caso di specie non era ravvisabile, né era stato prospettato dall'attore, alcun danno per la società ex art. 2384, comma 2, c.c. ).
La trasformazione da società operativa in holding di partecipazioni in forza di assunzioni di partecipazioni in altre imprese può essere considerata una modifica (sostanziale) dell'oggetto sociale solo nel caso in cui sussista ab origine una chiara scelta dei soci in favore di un'attività imprenditoriale "diretta" (nel caso di specie il Tribunale ha negato la sussistenza di tale condizione, rilevando che nello statuto sociale si prevedeva quale oggetto sociale l'esercizio dell'attività edilizia sia in via diretta sia attraverso l'assunzione di partecipazioni in altre società, senza alcuna gradazione tra le due opzioni).
La contestazione di una delibera consigliare per abuso di potere, preliminare all'eccezione di nullità dei negozi esecutivi per motivo illecito comune con il terzo contraente, non può dirsi validamente sorretta dalla mera rappresentazione delle conseguenze pregiudizievoli per i soci di minoranza, risultando al contrario necessario l'accertamento dell'"esclusività" del motivo illecito comune perseguito per il tramite degli atti esecutivi.
È invalida la deliberazione assembleare approvata senza il voto favorevole della maggioranza richiesta (nel caso di specie, la società convenuta non aveva tempestivamente e specificamente contestato le dichiarazioni dell’attore - titolare di una partecipazione pari al 50% del capitale sociale - che affermava, contrariamente a quanto indicato nel verbale, di non essere intervenuto all’assemblea de qua).
L'attore in un giudizio di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, non può limitarsi a svolgere una deduzione in realtà meramente ipotetica dei fatti costitutivi della domanda proposta, con conseguente carattere chiaramente esplorativo delle richieste di prova formulate al riguardo, essendo egli gravato dell'onere di dedurre specificamente (altro…)
Si allega locandina del Convegno che si terrà a Milano il prossimo 13 e 14 ottobre
L’obbligo di deposito del bilancio nei termini di cui all’art. 2429, terzo comma, c.c., attiene al corretto svolgimento del procedimento di approvazione, assicurando un’adeguata informazione dei soci e, pertanto, la sua violazione non riguarda disposizioni inderogabili dettate a tutela di interessi collettivi: ne discende che l’impugnazione della delibera assembleare per violazione dell’obbligo de quo può essere compromessa in arbitri.
La sospensiva prevista dall’art. 2378 terzo comma c.c. configura una misura cautelare tipica, i cui presupposti sono la presumibile fondatezza del vizio invalidante dedotto (fumus boni iuris) e l’accertamento, attraverso la comparazione tra il pregiudizio che l’opponente potrebbe subire illegittimamente per effetto dell’esecuzione di una delibera invalida e quello che, legittimamente, potrebbe patire la società per effetto della sospensione di tale esecuzione (periculum in mora); l’accoglimento dell’istanza cautelare è subordinata alla sussistenza di entrambi i presupposti.
Ai fini dell'applicabilità della clausola compromissoria, il riferimento a "diritti relativi al rapporto sociale"implica che venga in rilievo non già il mero fatto dell'eventuale titolarità di partecipazioni sociali, ma piuttosto il "titolo" fatto valere in giudizio. (Nella specie si trattava di azione di restituzione conseguente ad annullamento di contratto professionale e di azione di responsabilità inerente l'esercizio di funzioni di amministratore: titoli che non toccavano in alcun modo i paralleli rapporti sociali).
Ai fini dell'esercizio di un'azione sociale di responsabilità, le tabelle recanti le tariffe professionali vigenti rappresentano soltanto un elemento orientativo (e non invece vincolante) nell'ambito di libere contrattazioni tra le parti. (Nella specie si discuteva di un piano di compensi originariamente concordato tra parti qualificate ed indipendenti, in quanto tale da reputarsi definito "a condizioni di mercato" e come tale recepito poi dalla società nell'ambito dell'ordinaria discrezionalità valutativa rimessa agli amministratori).
Si deve escludere che la socia in quanto creditrice possa legittimamente avanzare una richiesta risarcitoria in proprio ex art. 2394 cod. civ. in relazione a condotte che sono state da lei stessa esattamente previste e volute e così poste in essere dall'asserito responsabile proprio in concorso con lei stessa.