Ove il promissario acquirente e il promittente venditore omettano di riprodurre nel contratto definitivo tutte o parte delle garanzie convenzionali previste nell'atto obbligatorio preliminare, deve presumersi -in difetto di paralleli accordi stipulati (e da provarsi) ai sensi dell'art. 2722 c.c.- che le garanzie inizialmente pattuite siano state superate dalla definitiva regolamentazione dei rispettivi interessi, sicchè è precluso a entrambe le parti il diritto di invocare le originarie garanzie aggiuntive eventualmente pattuite nel contratto preliminare.
La revoca del liquidatore per giusta causa ex art. 2487 c.c. deve essere richiesta tramite l’attivazione di un procedimento contenzioso, affinché si possa realizzare il contraddittorio pieno sulla sussistenza della stessa causa di revoca.
La legittimazione ad agire in giudizio uti socius deriva dalla mera titolarità della partecipazione al capitale sociale, anche a titolo ereditario, a prescindere dall'intervenuta iscrizione di tale evento nel libro soci o nel registro delle imprese, posto che tale adempimento rileva ai soli fini dell'opponibilità endosocietaria della qualità di socio e del conseguente esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di convocare l'assemblea dei soci ex art. 2479 c.c.
Nel giudizio volto ad ottenere la revoca del liquidatore per giusta causa ex art. 2487 c.c., il socio può domandare l'accertamento della responsabilità del medesimo ai sensi dell'art. 2489 c.c., onde poter svolgere successiva azione di condanna al risarcimento dei danni quale sostituto processuale della società, in applicazione analogica del meccanismo delineato dall'art. 2476 co. 3 c.c..
Il provvedimento di nomina del liquidatore ad opera del Tribunale ai sensi dell'art. 2487 co. 2 c.c. ha carattere eccezionale, in quanto sostitutivo della volontà dei soci, e pertanto può essere adottato nel solo caso in cui questi non possano o non vogliano procedere autonomamente alla suddetta nomina.
La regola della postergazione del finanziamento-soci di cui all’art. 2467 c.c. si applica anche al di fuori di una fase di formale liquidazione della società, purchè vi sia uno stato di sostanziale insolvenza che giustifichi l'anticipazione della tutela del terzi creditori rispetto a quella dei soci finanziatori.
La postergazione del credito vantato dal socio nei confronti della società ex art. 2467 c.c. costituisce una specifica eccezione in senso stretto che la società convenuta è onerata di opporre e provare, dimostrando non solo l'esistenza di "un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto" e quindi di "una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento" al momento in cui il socio effettuò il finanziamento, ma altresì la persistenza di tale stato di crisi economico-finanziaria della società al momento in cui il socio abbia chiesto il rimborso del finanziamento.
L’art. 2476 c.c. richiede la commissione di irregolarità di gestione dotate del carattere di gravità, oltre all'attualità e permanenza delle condotte idonee a procurare il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile per l’interesse sociale. Integra il menzionato requisito (altro…)
Il sequestro giudiziario è diretto ad assicurare l’esito favorevole dell'esecuzione per consegna o rilascio, come è dato desumere anche dalla disposizione di cui all’art. 677 c.p.c., che rinvia, per l’esecuzione del sequestro giudiziario, alle disposizioni (altro…)
Nel giudizio di opposizione avverso l'esclusione del socio di una società di persone, la legittimazione passiva compete esclusivamente alla società, in persona del legale rappresentante, anche se è consentita, come modalità equipollente d'instaurazione del contraddittorio, la citazione (altro…)
Resta in capo al fallimento attore in un giudizio di responsabilità l'onere di provare l'eccessiva onerosità del canone di affitto (altro…)
Quando un socio chieda la restituzione di un prestito effettuato alla società, incombe sulla società debitrice l'onere di eccepire e provare in giudizio la ricorrenza delle condizioni cui l'art. 2467 c.c. ricollega l'effetto legale della postergazione e quindi l'inesigibilità del credito.
Devono considerarsi vizi che possono determinare solo ipotesi di mera annullabilità quelli attinenti alle pretesamente illecite modalità procedimentali in cui la volontà dei soci si sarebbe formata prima e durante la riunione assembleare, se non si possono sussumere nel ristretto (altro…)
La violazione di una norma imperativa (nella specie: art. 18 l. 84/1994) non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l'art. 1418, primo comma, c.c., con l'inciso "salvo che la legge disponga diversamente", esclude tale sanzione ove sia predisposto un meccanismo idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma.
L'annullabilità di una delibera di aumento del capitale sociale, laddove non ne sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 2378, terzo comma, cod. civ., non incide - ancorché ne possa derivare una modifica della composizione della maggioranza allorquando non sia stata seguita dall'integrale esercizio del diritto di opzione da parte dei vecchi soci - sulla validità delle successive deliberazioni adottate con la nuova maggioranza, poiché l'omessa adozione (altro…)
Nel valutare la validità del contratto di opzione di vendita di azioni (quotate) stipulato inter partes (c.d. put option), si configura una violazione del divieto del patto leonino (altro…)