Il criterio in funzione del quale si imputa a danno risarcibile l’intero deficit fallimentare (quale, peraltro, unilateralmente stimato dai medesimi organi della procedura che hanno avviato il giudizio) risulta ammissibile soltanto in ipotesi eccezionali di ritenuta impossibilità di ricostruire le vicende sociali per effetto di una condotta concretamente imputabile ai convenuti ovvero a causa del vero e proprio "cagionamento" dello stato di insolvenza.
Il criterio in funzione del quale si imputa a danno risarcibile la totalità dei "debiti" ammessi al passivo di formazione successiva alla data della (asserita) perdita del capitale sociale risulta sconosciuto alla giurisprudenza di legittimità ovvero alla giurisprudenza milanese.
L'inutilizzabilità di tali criteri consegue necessariamente alla scelta dell’ordinamento di ancorare ogni pretesa risarcitoria all’accertamento in concreto di un effettivo nesso di causalità immediato e diretto rispetto alla condotta oggetto di contestazione.
L'ordinamento societario riconosce all'assemblea un'amplissima discrezionalità nella nomina degli amministratori sociali, alla luce del necessario rapporto fiduciario che deve legare i due organi, tanto da far apparire pienamente legittima anche una revoca anticipata priva di qualunque motivazione (salvo l'eventuale obbligo di indennizzo in favore dell’amministratore revocato senza giusta causa, secondo un profilo che tuttavia non va affatto ad incidere sulla “validità” della delibera di revoca e anzi, evidentemente, la presuppone).
Nell’ambito della necessaria valutazione di bilanciamento degli opposti interessi ex art. 2378, comma 4, c.c., risulta prevalente l’interesse della società al mantenimento della delibera di ricostituzione dell’organo amministrativo, piuttosto che l’interesse dei ricorrenti a ottenere la sospensione della delibera stessa, per un asserito vizio attinente la mera iniziativa di convocazione di un’assemblea che, da chiunque promossa, si presentava come necessaria. (altro…)
La misura cautelare del sequestro conservativo può essere concessa ove ricorrano due presupposti: da una parte, che la garanzia del credito tutelato si sia assottigliata oppure sia in procinto di assottigliarsi quali-quantitativamente rispetto al momento in cui il credito è sorto, a causa di condotte dispositive del debitore o dell'aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori; dall'altra, che il timore di perdere la garanzia del proprio credito si basi su elementi oggettivi - rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito - oppure soggettivi - rappresentati dal comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio -, non essendo comunque sufficiente a tal fine un mero giudizio di incapienza in sé del patrimonio del debitore né il mero sospetto circa la sua intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei suoi beni. (altro…)
Per l'acquisto della proprietà del titolo azionario, secondo giurisprudenza costante, è sufficiente – tra le parti del contratto di compravendita - il semplice consenso legittimamente manifestato, secondo la regola generale di cui all'art. 1376 c.c. (v. Cass. n. 9314/1995; Cass. n. 17088/2008). Avuto riguardo a tale principio, e in mancanza (altro…)
L'art. 2388 c.c., che disciplina per le s.p.a. i casi di invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione, deve ritenersi applicabile in via analogica anche alle srl, in applicazione di un principio generale di sindacabilità - a iniziativa degli amministratori assenti o dissenzienti ovvero dei soci i cui interessi siano stati direttamente incisi - delle decisioni dell'organo amministrativo di società di capitali contrarie alla legge o allo statuto. (altro…)
La natura contrattuale del lodo irrituale non può ritenersi ostativa dell'iscrizione dello stesso al Registro delle imprese, posto che, da un lato, l'art. 34 del d.lgs n. 5/2013 al comma 5bis equipara, quanto all'iscrizione al Registro delle imprese, il lodo alla sentenza, senza distinzione tra lodo rituale e irrituale, dall'altro, (altro…)
Nel giudizio di opposizione contro la delibera di esclusione del socio, il ricorrente ha l'onere di enunciare non solo l'oggetto, ma anche le ragioni di ciò che egli chiede. Nonostante la società (altro…)
In una fattispecie di acquisto di azioni di una banca a prezzo "gonfiato" (e dunque non rispondente al valore effettivo del titolo) a causa delle false comunicazioni sociali emesse dall'istituto di credito, può ben reputarsi che l'investitore che abbia acquistato a prezzo sopravvalutato abbia conseguito fin da subito una lesione patrimoniale, (altro…)
La revoca del liquidatore per giusta causa ex art. 2487 comma 4 c.c. deve essere richiesta tramite l’attivazione di un procedimento contenzioso e non di volontaria giurisdizione, dovendosi realizzare un contraddittorio pieno circa la sussistenza della giusta causa di revoca.