L'iscrizione in bilancio delle voci relative agli importi ancora dovuti all'organo amministrativo a titolo di compenso ha valore di ricognizione di debito ai sensi degli artt. 1988 e 2709 c.c. (nella specie il Tribunale si è pronunciato nell'ambito di un procedimento ex art. 548 c.p.c. per mancata dichiarazione del terzo).
In tema di competenza territoriale correlata al criterio del "forum destinatae solutionis", il domicilio del creditore, come luogo nel quale deve essere adempiuta l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, ai sensi del terzo comma dell'art. 1182 cod. civ., (altro…)
La delibera negativa è da ritenere senz’altro una delibera assunta dall’assemblea, come tale imputabile alla società, e dunque suscettibile di essere impugnata come quelle positive nelle forme e nei limiti (altro…)
Il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore sociale promossa da parte di un creditore pretermesso in fase di liquidazione decorre dal giorno del deposito del bilancio finale di liquidazione. (altro…)
Salvo diversa determinazione statutaria o assembleare, al liquidatore spetta un compenso per la sua attività in coerenza con la previsione del carattere oneroso del mandato ai sensi dell'art. 1709 c.c. (altro…)
In presenza di una controversia principale sulla proprietà del ramo d'azienda ceduta, e di una ulteriore controversia accessoria sul ius in rem cartolare ai titoli rilasciati per il saldo del prezzo, (altro…)
La clausola arbitrale inserita in un accordo per l'esercizio in comune di un'attività d'impresa, a cui sia poi seguito la costituzione di una società, è soggetta alla disciplina generale di cui agli artt. 809 e ss. c.p.c. e non a quella contenuta nell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, essendo quest'ultima volta a regolare esclusivamente le clausole arbitrali inserite negli atti costitutivi delle società. Di conseguenza, è fondata l'eccezione di incompetenza del giudice a conoscere della controversia relativa al contratto alla luce dell'espressa previsione, in esso contenuta, di una clausola compromissoria che riserva alle parti in lite la nomina di un arbitro ciascuno.
La norma di cui all'art. 2262 c.c. (applicabile alle s.a.s. in forza del duplice richiamo di cui agli artt. 2315 e 2293 c.c.), nel prevedere che "salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto", disegna il diritto del socio di società di persone a percepire gli utili come discendente non dalla decisione assembleare di distribuzione degli utili (come previsto nelle società di capitali), ma dalla mera sussistenza di utili attestata dal rendiconto approvato.
Nel caso di società in accomandita la giurisprudenza ha precisato che, spettando l'approvazione del rendiconto ai soli accomandatari, nell'ipotesi di un solo socio accomandatario la presentazione del rendiconto equivale alla sua approvazione (cfr. Cass. n. 1240/1996).
Sussiste il diritto del socio alla percezione degli utili effettivamente conseguiti dalla società (art. 2303 c.c.) in quanto attestati dal rendiconto approvato ovvero in quanto altrimenti ricostruibili, sulla scorta, in particolare, delle risultanze fiscali non adeguatamente contraddette dal soggetto obbligato alla stesura del rendiconto e onerato della prova di un diverso risultato degli affari sociali.
Rientra nel controllo circa l'esattezza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite - cui il socio accomandante è abilitato in via generale, e senza necessità di specifica previsione statutaria, dall'art. 2320, comma 3, c.c. - la possibilità di (altro…)
In materia di intestazione fiduciaria di quote di s.r.l., è da ritenere che, in mancanza di accordo circa la durata dell'incarico, sia pienamente legittima una rinuncia formale del fiduciario al relativo mandato (anche ai sensi dell'art. 1727 c.c.), con conseguente diritto-dovere al ritrasferimento dei beni acquistati a titolo fiduciario. (altro…)
L'obbligazione di liquidare la quota del socio uscente ha natura di debito di valuta soggetto al principio nominalistico ex art. 1277 c.c., onde la svalutazione monetaria può riconoscersi solo in applicazione dell'art. 1224, cpv., c.c.