La solo prospettata ipotesi di mala gestio del socio amministratore di s.r.l. non può giustificare l'emissione di un provvedimento cautelare nei suoi confronti (nella specie, un sequestro conservativo sui suoi beni), ove non sia adeguatamente dimostrato l'an e il quantum del danno subito dalla società. (altro…)
La delibera con cui l'assemblea determina il compenso per l'attività svolta a favore della società (nel caso di specie, dal liquidatore) è documentazione idonea, ai sensi dell'art. 642 c.p.c. comma 2, perché sia concessa esecutività provvisoria al decreto col quale si ingiunge alla società il pagamento del compenso dovuto.
La delibera assembleare di nomina ad amministratore di srl, non seguita dall'accettazione dell'incarico da parte del soggetto designato amministratore, è valida, ancorchè inefficace.
Il socio di s.r.l. non ha diritto alla trasmissione del progetto di bilancio in vista dell’assemblea di approvazione, avendo soltanto, a mente degli artt. 2478-bis, co. 1, e 2429, co. 3, c.c., il diritto di visionarlo nella sede della società, presso la quale deve rimanere depositato nei quindici giorni precedenti l’assemblea e fino a che non sia approvato. Del resto, anche l’art. 2476, co. 2, c.c. non prevede (altro…)
Il sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. avente ad oggetto l’azienda e non la società, che dei beni in questa ricompresi è titolare, non implica la decadenza degli organi sociali e, dunque, non ne impedisce la prosecuzione dell’attività secondo le disposizioni di legge e statuto. Sicché, sottratti agli amministratori i poteri di gestione dell’azienda e dei beni relativi, residuano in capo ai medesimi i poteri inerenti all’organizzazione dell’ente-persona giuridica in quanto tale, in cui rientra la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio. (altro…)
La deliberazione assembleare, o comunque la decisione dei soci, relativa all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti del cessato amministratore o liquidatore costituisce un presupposto di procedibilità dell’azione che, potendo essere verificata anche d’ufficio dal giudice, è sufficiente che sussista al momento della pronuncia che definisce il giudizio. (altro…)
Deve senz'altro escludersi, quanto meno in mancanza di specifici segnali di allarme, un obbligo del sindaco appena nominato di procedere ad una completa ed autonoma revisione delle voci di un bilancio già approvato: si deve escludere in particolare che possa reputarsi esigibile secondo ordinaria diligenza una specifica revisione delle stime di effettiva realizzabilità di crediti iscritti in un bilancio già approvato, tanto più (altro…)
Il pagamento, anticipato e a titolo di intero prezzo, per la cessione futura di quote, oggetto di preliminare di vendita di cosa altrui, di una s.r.l. trasformata, alla s.n.c. trasformanda non attribuisce, in alcun modo, la qualità di socio, ancorché di fatto, al promissario acquirente. Pertanto, (altro…)
Le domande proposte ai sensi degli articoli 2394 c.c. e 2043 c.c. presuppongono che all’amministratore si addebiti una condotta negligente o dolosa che abbia eroso il patrimonio sociale costituente la garanzia dei creditori. Debbono dirsi inidonei, già in astratto, a produrre la responsabilità di cui alle disposizioni suddette l’aver contratto “debiti superiori al capitale”, non costituendo ciò attività vietata né negligente, poiché (altro…)
La condotta distrattiva dei beni di un'azienda assoggettata a fallimento posta in essere dagli amministratori della stessa non è sufficiente a fondare il pericolo di sottrazione dei beni degli amministratori, specialmente se nemmeno ventilata dal ricorrente in sede di richiesta cautelare di sequestro.
Né la loro situazione di -almeno apparente- impossidenza può esser utilizzata, con artificio retorico che mal interpreta alcune massime giurisprudenziali d'uso, nel senso di ritenere giustificato il sequestro ogniqualvolta il patrimonio del danneggiante possa ritenersi sproporzionato rispetto al verosimile credito risarcitorio: posto che tale principio porterebbe all'aberrante conclusione che illeciti anche gravissimi ed in atto, in presenza di un patrimonio comunque capiente, non necessiterebbero di cautela alcuna mentre il danneggiante 'non abbiente' sarebbe comunque e sempre astringibile dal vincolo sequestratario.
L'accertamento in merito alla circostanza se una transazione abbia avuto ad oggetto l'intero debito o soltanto una quota parte costituisce quaestio facti da condurre volta per volta sulla base delle regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ.; onde, una volta che il giudice accerti che il debito sia stato considerato -e per l'effetto, ridotto o estinto- nella sua interezza, non potrà certo essere una diversa clausola pur espressamente inserita in transazione dal creditore ad impedire all'effetto estintivo di operare anche per gli altri condebitori che dichiarino di volersene avvalere.
Ne consegue che della transazione intervenuta tra più società senza limitazione ad una particolare quota interna dell'obbligazione potranno profittare anche altri soggetti chiamati dalla società attrice a rispondere a titolo risarcitorio in qualità di ex amministratori e sindaci delle società convenute, in base all'art. 1304, co. 1.