Il regime fissato dall'art. 2560, comma 2°, cod. civ. quanto ai debiti relativi all'azienda ceduta è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé solo considerati, e non anche quando ad essi si ricolleghino posizioni contrattuali non ancora esaurite, anche se (altro…)
Va esclusa la possibilità di attribuire alla violazione dell'obbligo "formale" di messa in liquidazione della società una qualsiasi automatica incidenza negativa sul patrimonio sociale, tale da fondare la responsabilità dell'amministratore ai sensi dell'art. 2485, 1° comma, cod. civ.
L'art. 2485, 1° comma, cod civ., nella parte in cui prevede che l'amministratore che non provvede agli adempimenti dovuti in materia di messa in liquidazione è chiamato a rispondere "per i danni subiti dalla società", fa riferimento a danni che siano "in fatto" riconducibili alla omissione della condotta doverosa, secondo ordinario e imprescindibile nesso di causalità, con conseguenti oneri di allegazione e di prova indiscutibilmente a carico di chi agisca in giudizio.
La clausola statutaria che preveda, senza ulteriori precisazioni, “il diritto di prelazione a favore dei soci nelle ipotesi di trasferimento delle quote sociali per atto tra vivi” non può essere interpretata nel senso di escludere la sua operatività con riguardo ai trasferimenti infra soci.
La denuntiatio rappresenta la mera dichiarazione di un’intenzione a vendere ad un terzo, volta ad innescare un’eventuale proposta di acquisto da parte dell’oblato, alle medesime condizioni dichiarate nella denuntiatio, proposta alla quale dunque, per la conclusione del negozio di cessione, deve far seguito un’ulteriore accettazione del denunziante, solo in presenza della quale si può dire concluso il negozio. E’ allora da respingere la configurazione della denuntiatio e del conseguente atto di esercizio della prelazione quali, rispettivamente, proposta contrattuale e correlativa accettazione, idonee a dar vita ad un negozio di cessione.
E' ammissibile la sospensione cautelare delle delibere self executive (nel caso specifico si trattava di una delibera di approvazione del bilancio). La sospensione può essere pronunciata anche quando la deliberazione abbia avuto parziale esecuzione, purchè la stessa sia ancora destinata a produrre effetti sulla struttura della società e sulla organizzazione. L'unico limite che si pone alla facoltà del giudice di disporre la sospensione è costituito dalla circostanza che gli effetti della deliberazione siano definitivamente realizzati ed esauriti. (altro…)
La società non può apportare rettifiche ai bilanci già approvati né, più in generale, l’organo amministrativo di questa adottare criteri di valutazione di attivi di bilancio (nella specie, il magazzino) del tutto soggettivi, arbitrari ed avulsi da un principio di uniformità di trattamento.
La risoluzione di un contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, per la quale la legge non prescrive alcuna forma particolare, può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà.
In caso di scissione della società debitrice oppignorante, per effetto della quale il bene oggetto della garanzia (nel caso di specie, una quota di s.r.l.) è assegnato alla società beneficiaria, senza che nulla sia specificato in ordine al relativo “elemento del passivo”, il pegno è opponibile a quest’ultima società in ragione della sua natura di diritto reale di garanzia, nonché del disposto dell’art. 2506-bis, co. 3, c.c., per cui la società beneficiaria risponde solidalmente dei debiti della società scissa nei limiti del patrimonio assegnato.
La notifica di decreto ingiuntivo alla società, di cui l'agente postale abbia provveduto ad inviare la relativa comunicazione di avvenuto deposito prevista dall'art. 8, comma 2°, l. 890/82 , si intende eseguita indipendentemente dal ritiro del plico da parte del destinatario, decorsi dieci giorni da tale formalità. (altro…)
La causa del patto d’opzione consiste nel rendere ferma per il tempo pattuito la proposta relativamente alla conclusione di un ulteriore contratto, con correlativa attribuzione all’altra parte del diritto di decidere circa la conclusione di quel contratto entro quel medesimo tempo. L’opzione si inserisce, cioè, in una fattispecie a formazione progressiva (altro…)
La risoluzione consensuale del contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall'eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né "ad substantiam" né "ad probationem" la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità alla società stessa.
Non è ipotizzabile un conflitto di interessi tale da necessitare la nomina di un curatore speciale nel caso in cui l'amministratore non sia, in concreto, portatore di un interesse a contraddire contrario a quello della società. Il curatore speciale, infatti, non deve essere inteso quale arbitro imparziale degli interessi sociali ma soggetto che deve sostituire l’amministratore (altro…)
Nel giudizio di impugnazione della deliberazione assunta dall’assemblea di una società di capitali volto alla declaratoria di nullità o all’annullamento della delibera stessa, parte passivamente legittimata è solo la società al cui organo assembleare è imputabile, in ragione del principio di maggioranza, la deliberazione contestata. (altro…)