Poiché l'area della non compromettibilità in arbitri è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto (intesa quale irrilevanza della volontà del titolare del diritto quanto alla configurazione della stessa posizione soggettiva), nozione che non può essere sovrapposta a quella dell'inderogabilità di una data disciplina (che riguarda i limiti posti dall'ordinamento all'autonomia privata nel regolare un dato rapporto), sono da ritenersi arbitrabili ai sensi dell'art. 36 d.lg. 5-2003 (altro…)
Sulla società grava l'obbligo di inviare la lettera di convocazione al solo domicilio formalmente eletto dal socio (come, peraltro, nel caso di specie, dispone lo statuto medesimo). Sul socio, di converso, grava l'onere di comunicare alla società l'esatta indicazione del proprio domicilio. Non può essere richiesto (altro…)
La riduzione del capitale per perdite e la sua contestuale reintegrazione costituiscono, entrambe, modificazioni dell'atto costitutivo e, pertanto, soggiacciono ai quorum legali o a quelli, più elevati, di fonte statutaria previsti per esse.
La disposizione di cui all'art. 2482 bis c.c. prevede unicamente l’obbligo di deposito della relazione, ma non anche quello di dare comunicazione ai soci dell’avvenuto adempimento.
Qualora il socio lavoratore di cooperativa promuova due giudizi, l'uno per impugnazione della deliberazione con cui il consiglio di amministrazione della società ne ha deliberato l'esclusione da socio e l'altro per impugnazione del licenziamento intimatogli dalla medesima società in forza di detta esclusione, tali giudizi, tra loro connessi ex art. 34 c.p.c., debbono (altro…)
In mancanza di espresse pattuizioni in tal senso, deve escludersi che vicende successive all'intervenuto perfezionamento del contratto di cessione di partecipazioni societarie e all'effettivo trasferimento della titolarità delle quote con parziale pagamento solo differito, possano venire ad integrare gli estremi legali di una fattispecie di legittima rideterminazione del prezzo di cessione delle quote. (altro…)
Il socio ha il diritto (ex art. 2476 c.c.) e l'onere di mettere in atto ogni iniziativa utile per consultare la documentazione rappresentativa degli atti di gestione, compresa l’instaurazione di apposita azione giudiziaria, generalmente ritenuta ammissibile anche in sede cautelare. Per tale ragione, nell'ambito del descritto assetto di diritti ed oneri, non trova spazio la domanda di rendiconto ex art. 263 cpc.
Dopo la riforma societaria il recesso del socio di s.p.a. deve essere considerato, per il socio di minoranza dissenziente rispetto a vicende sociali significative, come una ipotesi di disinvestimento alternativa alla cessione delle azioni sul mercato. In quest'ottica, secondo una lettura costituzionalmente orientata (altro…)
Deve ritenersi che né l'ex amministratore, né - visto il disposto degli artt. 2471-bis e 2352 - il socio la cui quota è sottoposta a sequestro siano legittimati a chiedere un accertamento in via cautelare sulla situazione della società, essendo privi di legittimazione rispetto alle azioni (altro…)