Sussiste la legittimazione in capo al curatore anche per l'azione di responsabilità dei creditori sociali (oltre che di quella sociale) nei confronti degli amministratori di s.r.l., in quanto la norma dell'art. 2394 c.c. deve ritenersi applicabile in via analogica anche alle s.r.l. (altro…)
Qualora sia pendente in sede di appello la decisione su un lodo arbitrale che verte su questione contestualmente portata alla cognizione dei giudici ordinari, questi ultimi - in applicazione dell'art. 337, co. 2, c.p.c. - devono sospendere il giudizio avanti a sé, previa valutazione prognostica sull'esito dell'impugnazione del lodo.
Nell’ipotesi in cui un amministratore di s.r.l. ponga in essere un atto gestorio eccedente la sfera di competenza attribuita alla propria funzione, in quanto atto che comporta “una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo” (nel caso di specie, un trasferimento di ramo d’azienda che implica la trasformazione della attività materiale della società da operativa in finanziaria), il contratto discendente può essere annullato, una volta esclusa la buona fede del terzo stipulante. A tal fine e nell’ottica di conservare il valore della società, il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario del bene trasferito.
La legittimazione a proporre l’ azione sociale di responsabilità, volta ad accertare il danno da mala gestio prodotto da un singolo amministratore di srl, spetta anche al socio (ex) amministratore delegato, risultando (altro…)
Lo sbilancio fallimentare può costituire un indice a cui ancorare la determinazione equitativa del danno laddove manchino o siano completamente inattendibili le scritture contabili.
La sussistenza di controversie giudiziali e, in generale, il contrasto tra società ed amministratore generato da comportamenti integranti esercizio di un diritto da parte di quello, anche quando abbiano generato una situazione di (altro…)
La mancanza di un organo di controllo efficiente e in funzione, l'acclarato affidamento della gestione ad un amministratore di fatto, i vizi contabili e il mancato deposito dei bilanci rappresentano (altro…)
L'eventuale omissione della comunicazione ai sensi dell'art. 2481bis del termine funzionale all'esercizio del diritto di opzione attiene all'esecuzione della delibera e non a un profilo di validità della stessa, e pertanto è semmai suscettibile di rilevare agli effetti di una responsabilità dell'amministratore della società, incaricato per legge dell'esecuzione delle delibere assembleari. (altro…)
Un eccesso di ricapitalizzazione difficilmente può considerarsi pregiudizievole alla società, il che induce a valutare con tutta la necessaria prudenza le denunzie di abusività dell'aumento che provengano da soci di minoranza. Occorre una valutazione assai rigorosa del denunciato abuso di maggioranza, in quanto, per essere tale, è necessario abbia come precipuo, se non unico fine, quello di arrecare danno alla minoranza.
Deve essere respinta la richiesta del socio accomandante dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili della società partecipata, poichè ciascun socio accomandante gode già del diritto di consultazione previsto dall'art. 2320, co. 3, c.c., tutelabile anche in via cautelare, e perciò potrebbe di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione.
Una società può assumere la carica di amministratore di un'altra società a condizione che: a) sia designato dalla persona giuridica amministrante un "rappresentante persona fisica" che eserciti le funzioni di amministratore della società amministrata; b) la persona fisica designata sia assoggettata a tutti gli obblighi e responsabilità dell'amministratore persona fisica, in solido con la società amministratice designante; c) siano assoggettate a formalità pubblicitarie sia la società amministratrice designante sia la persona fisica designata. Poichè queste condizioni non possono essere soddisfatte per comportamento concludente, una persona giuridica non può essere qualificata come amministratore di fatto.
La società soggetta ad attività di direzione e coordinamento è legittimata ad esercitare l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2497 c.c.
Non sussiste alcun obbligo di preventiva escussione della società controllata a carico del socio che eserciti l'azione di responsabilità nei confronti della società controllante ai sensi dell'art. 2497 c.c.
In difetto di altre circostanze di fatto l'unico cliente della società non può essere qualificato come soggetto controllante ai sensi dell'art. 2359 n. 3 c.c.
Ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2497 c.c. occorre la prova: a) dell'esercizio da parte di una società di attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre; b) dell'antigiuridicità della condotta, cioè dell'esercizio di quell'attività che nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui, dunque estraneo a quello della società soggetta alla sua direzione e coordinamento, e in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società sottoposte ad essa; c) dell'evento dannoso, ovvero del pregiudizio arrecato al valore o alla redditività della partecipazione; d) del nesso di causalità tra condotta ed evento