La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, co. 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, anche in tema di introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'art. 1362 c.c., sebbene al primo comma prescriva all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile.
Il recesso delle trattative può essere causa di responsabilità precontrattuale quando sia privo di giustificato motivo. Affinché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che: tra le parti siano in corso trattative; le trattative siano giunte a uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei a escludere il suo ragionevole affidamento nella conclusione del contratto. Dunque, perché le trattative possano considerarsi affidanti è necessario che nel corso di esse le parti abbiano preso in considerazione almeno gli elementi essenziali del contratto, come la natura delle prestazioni o l'entità dei corrispettivi.
La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe viceversa sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua.
La deliberazione dell’assemblea dei soci di s.r.l. costituisce un atto negoziale riferibile all’assemblea stessa ancorché questa sia riunita in difetto dei presupposti di legge o di statuto. L’irregolarità della costituzione dell’assemblea per violazione delle previsioni statutarie relative al quorum costitutivo determina l’annullabilità della deliberazione, non rientrando in alcuna delle fattispecie tipiche di nullità delineate dall’art. 2479 ter, co. 3, c.c. Tale vizio deve, dunque, essere fatto valere dal socio entro il termine di decadenza previsto dall’art. 2479 ter, co. 1, c.c.
Il pagamento di un creditore in misura superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale comporta per la massa dei creditori una minore disponibilità patrimoniale cagionata appunto dall'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia dei creditori.
Il creditore che agisca per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
E' escluso che il rapporto tra amministratore e società (c.d. rapporto d’amministrazione) possa essere ricondotto a un contratto d'opera , né, a maggior ragione, a un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato, dovendo essere inquadrato invece tra i rapporti societari . La conseguenza di tale impostazione non può che essere l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. e dell’art, 409, comma 1, n. 3) c.p.c. al rapporto di amministrazione in ambito societario, nel quale il compenso figura come elemento naturale ma non essenziale che può essere riconosciuto all’amministratore solo ove previsto dallo statuto o deliberato dai soci.
Il fenomeno dell’annullamento di una delibera da parte dell’assemblea e l’adozione di una nuova deliberazione sullo stesso oggetto esula dalla fattispecie legale della sostituzione della deliberazione impugnata disciplinata dall’art. 2377, co. 8, c.c. Mentre, infatti, la sostituzione della deliberazione impugnata con altra successiva adottata in conformità della legge e dello statuto determina l’inefficacia della delibera sostituita, preclusiva della declaratoria di invalidità nel giudizio di impugnazione pendente sino a che non venga annullata, su espressa impugnazione dell’attore, la deliberazione sostitutiva (o dichiarata nulla, anche incidenter tantum), nel primo caso la declaratoria giudiziale della deliberazione impugnata è definitivamente preclusa dall’intervento demolitorio compiuto in autotutela dalla stessa assemblea.
La fattispecie legale della sostituzione della deliberazione impugnata presuppone che l’assemblea si limiti ad un successivo intervento modificativo che la renda immune dai vizi lamentati dall’impugnante e inefficace nell’ambito endosocietario almeno sino all’eventuale declaratoria di invalidità della deliberazione modificativa a cui conseguirebbe necessariamente la reviviscenza della delibera sostituita e, quindi, la possibilità della pronuncia di invalidità originariamente richiesta dall’attore sino ad allora preclusa dalla previsione normativa richiamata.
Tramite l’annullamento in autotutela della delibera impugnata effettuato dall’assemblea, la delibera viene definitivamente rimossa dal mondo giuridico e non potrà mai più produrre ulteriori effetti in ambito endosocietario, neanche all’esito dell’eventuale annullamento della nuova deliberazione. Quest’ultima costituisce, infatti, un diverso e autonomo atto di volontà negoziale dell’assemblea e la sua eventuale successiva rimozione giudiziale non potrà avere alcuna efficacia rivitalizzante della deliberazione precedente ormai definitivamente rimossa dalla stessa assemblea. Ne consegue la mancanza di qualsiasi interesse alla pronuncia di invalidità della prima deliberazione.
La delibera di ratifica dell’operato dell’amministratore non può avere di per sé oggetto illecito, attesa la piena disponibilità da parte dell’assemblea dei soci delle pretese derivanti dal rapporto di mandato intrattenuto con l’amministratore. L’illiceità può connotare solo il contenuto della disposizione eventualmente adottata in violazione di norme imperative poste a tutela dell’interesse generale.
La delibera di ricostituzione del capitale integralmente perso in ragione delle perdite maturate nell’esercizio non può avere di per sé oggetto illecito, trattandosi di rimedio tipico previsto dalla legge in alternativa alla messa in liquidazione della società.
A un impegno di ripatrimonializzazione della società integrante una manifestazioni di intento del socio volto a rassicurare il mercato e le autorità di vigilanza può riconoscersi la natura di un preliminare del negozio di sottoscrizione dell’aumento di capitale, che vincola il socio nei confronti della società a sottoscrivere un determinato aumento di capitale prima che sia formalmente deliberato dall’assemblea e da cui deriva un obbligo di sottoscrizione sospensivamente condizionato alla deliberazione dell’aumento del capitale nel termine stabilito. Tuttavia, tale impegno non è fonte dell’obbligo di versare la somma prevista, destinato a sorgere solo con la distinta manifestazione della volontà negoziale da parte del socio di sottoscrivere la quota di capitale oggetto della delibera di aumento di capitale. L’impegno alla ricapitalizzazione non attribuisce alla società alcun diritto alla riscossione della somma preventivata dal momento che solo la sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato può costituire fonte dell’obbligazione di pagamento del socio. A fronte della mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato la società potrebbe, quindi, lamentare l’inadempimento del socio all’impegno preliminare di sottoscrizione ma non certo l’inadempimento all’obbligo di pagamento della somma corrispondente che non le è dovuta in mancanza della sottoscrizione dell’aumento di capitale.
L’interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio di esercizio redatto in violazione dei principi di chiarezza e veridicità sopravvive alla messa in liquidazione allorché i suoi diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale si traducono nella prospettiva del diritto alla ripartizione dell’attivo residuo: la fedele rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della società nell’ultimo bilancio di esercizio dell’impresa rileva, infatti, quale presupposto del corretto espletamento della successiva fase di liquidazione del patrimonio sociale diretta, una volta soddisfatti tutti i creditori sociali, anche alla ripartizione fra i soci dell’eventuale attivo residuo.
Prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio il socio ha diritto a consultare presso la sede sociale il progetto di bilancio e la documentazione contabile di supporto depositata nei quindici giorni precedenti, ai sensi dell’art. 2429 comma 3 c.c., ma non ha alcun diritto a che gli sia consegnata a domicilio: nessuna norma, neanche l’art. 2476 comma 2 c.c. che regola il diritto del socio al controllo della gestione mediante accesso alla documentazione sociale, prevede che la documentazione contabile di suo interesse gli sia consegnata dalla società. La mancata consegna al socio della documentazione contabile richiesta dal socio via email non costituisce, quindi, ragione di invalidità della delibera di approvazione del bilancio.
Al fine di determinare se ci si trovi di fronte a un finanziamento o a un versamento in conto capitale, la prova del titolo in forza del quale la somma è stata erogata deve trarsi dalla ricostruzione della volontà negoziale e, quindi, dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso è diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. Non ha rilevanza la voce in cui le somme sono state iscritte a bilancio e neppure può rilevare la denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle schede contabile, in quanto le scritture contabili devono rappresentare fedelmente la realtà fattuale e giuridica dei rapporti sociali.
Se il socio impugnante la prima delibera non ha impugnato anche la delibera sostitutiva, questa è di per sé destinata a rimanere efficace nell’ambito endosocietario nonostante l’impugnante ne abbia eccepito l’invalidità in sede processuale, con il che viene meno non già la materia del contendere, ma lo stesso interesse ad agire rispetto alla prima impugnazione, al cui accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto utile per l’attore, data la già avvenuta sostituzione in ambito endosocietario del deliberato censurato con altro comunque efficace. Pertanto, nel giudizio relativo alla impugnazione della prima delibera non può trovar luogo alcuna valutazione delle eccezioni dell’attore relative alla invalidità della delibera sostitutiva che non sia stata a sua volta impugnata, tale valutazione essendo assorbita dalla constatazione del venir meno dell’interesse ad agire dell’attore. La valutazione ex art. 2377, co. 8, c.c. del giudice della prima impugnazione deve limitarsi alla verifica dell’effettiva portata sostitutiva della seconda delibera, vale a dire della effettiva rimozione del contenuto della prima da parte della seconda disponente sul medesimo oggetto.
Nel rapporto interno con l’amministratore e sul piano contrattuale, le scelte negoziali per conto della società sono assunte ed espresse dai soci, ai quali spetta ex lege il potere di nominare e revocare gli amministratori e di determinarne, eventualmente, il compenso (artt. 2364, co. 1, n. 3, e 2389, co. 1, c.c.). Pertanto, al fine di individuare le modalità di regolamentazione del rapporto contrattuale con l’amministratore, occorre fare riferimento a quegli atti attraverso i quali, nell’ambito dell’organizzazione societaria, si manifesta la volontà dei soci con particolare riferimento al rapporto di amministrazione. Viene in rilievo, in primo luogo, lo statuto della società, cui l’amministratore, nell’accettare la nomina, aderisce. In secondo luogo, viene in considerazione la delibera assembleare di nomina degli amministratori, la quale, laddove lo statuto attribuisca loro il diritto al compenso, può determinarne la misura; ove invece lo statuto preveda un diritto al compenso condizionato o non preveda alcunché, la stessa può deliberare l’attribuzione di emolumenti in favore degli amministratori, determinandone eventualmente l’ammontare; ovvero ancora può non prevedere nulla al riguardo.