L'art. 2388 c.c., applicabile anche alle delibere assunte dal consiglio di amministrazione delle s.r.l., contiene un principio generale di sindacabilità - ad iniziativa degli amministratori assenti o dissenzienti ovvero dei soci i cui diritti siano stati direttamente incisi - che si realizza mediante applicazione delle regole contenute nell'art. 2377 c.c., a sua volta espressivo di un principio generale di sindacabilità delle deliberazioni di tutti gli organi sociali per contrarietà alla legge o all'atto costitutivo, in conformità ad un orientamento giurisprudenziale che, nonostante la letterale limitazione dell’impugnabilità delle delibere del consiglio di amministrazione, sia della s.p.a. sia della s.r.l., viziate dal voto determinante di amministratori versanti in conflitto di interesse, ne ha fatto applicazione superando la predetta limitazione.
Tale impugnabilità va circoscritta negli stessi limiti previsti dalla disposizione in materia di s.p.a., limiti che sono preordinati ad accentuare il regime di stabilità delle deliberazioni dell'organo gestorio rispetto a quello proprio delle deliberazioni dell'organo assembleare, in particolare la disciplina ex art. 2388 c.c. sotto il titolo di “validità delle deliberazioni del consiglio”, non operando per le prime (a differenza di quanto previsto per le seconde dagli artt. 2377 e 2378 c.c.) alcuna distinzione tra ipotesi di c.d. “annullabilità” e “nullità”, consente l’impugnabilità delle delibere del consiglio di amministrazione in ogni caso solo ai soggetti specificatamente indicati ed entro il termine di decadenza previsto, e ciò a prescindere dalla “gravità” del vizio denunciato, salva l’ipotesi estrema di delibera inesistente, vale a dire di delibera non riconducibile in alcun modo a una manifestazione di volontà - sia pure irrituale - di organo gestorio.
L'art. 2388 c.c. attribuisce la legittimazione ad agire all'azione di impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione all'amministratore assente o dissenziente, ponendo la qualifica di amministratore quale condizione dell'azione. La legittimazione ad agire e l'interesse ad agire costituiscono condizioni dell'azione che devono sussistere fino al momento della decisione e la cui carenza è rilevabile anche d'ufficio. L'amministratore cessato difetta di interesse ad agire, che è collegato alla funzione di amministratore.
L'azione che ha ad oggetto l'inadempimento da parte del convenuto del contratto di ripartizione tra i soci delle componenti attive e passive della società, ancorché si parli di omesso trasferimento della proprietà di un immobile sito all'estero, non è reale ma personale, sicché la giurisdizione deve essere radicata sulla base del parametro generale della residenza del convenuto.
In tema di competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa, non è il semplice fatto che il debito garantito derivi da un contratto di cessione di partecipazioni sociali che può valere a riservare alla cognizione della Sezione la causa promossa dal creditore per l'adempimento di un negozio di garanzia. Inoltre, nessuna questione di competenza può porsi all'interno dello stesso ufficio, come ormai chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la riserva della trattazione delle materie previste dall'art. 3 d. lgs. 168/2003 attiene alla distribuzione degli affari all'interno dell'ufficio e non alla competenza.
In caso di una garanzia fideiussoria "a prima richiesta e senza eccezioni", essa rafforza l'impegno fideiussorio, sganciandolo dalle sorti del debito principale proprio attraverso la previsione dell'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto principale per sottrarsi al pagamento immediato. Si tratta di un contratto autonomo di garanzia, che la giurisprudenza di legittimità reputa sotteso alle garanzie "a prima richiesta" - connotate da deroghe alla disciplina tipica della fideiussione tali da escludere l'accessorietà della garanzia - meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., in quanto connotato dalla causa in concreto di traslare il rischio economico dell'inadempimento del debitore sul garante attraverso la previsione dell'obbligazione autonomia di una prestazione indennitaria sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
E' priva di fondamento l'opposizione a D.I. che abbia quale motivo di opposizione la mancanza di una norma di legge che attribuisca ai consorzi il potere ispettivo, in quanto basti considerare che l'art. 2605 c.c. espressamente prevede che i consorziati debbano consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Così, la partecipazione a consorzi costituti ai sensi dell'art. 224 D.lgs. n. 152/2006, vincola i consorziati all'osservanza delle specifiche previsioni dello statuto approvato dalle autorità ministeriali competenti, e costituisce una violazione dello statuto e legittima causa di irrogazione di una sanzione prevista dallo stesso la mancata collaborazione e messa a disposizione al consorzio delle informazioni necessarie alla verifica dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili. La violazione della norma statutaria non è esclusa per la mera manifestazione della disponibilità a consegnare la documentazione indicata dal consorzio, in quanto è evidentemente differente dall'attività di ispezione mediante l'accesso ai locali sociali della consorziata.
Qualora lo statuto della società riconosca ai componenti dell’organo amministrativo un trattamento di fine mandato variabile in funzione alle effettive prestazioni svolte, la misura di tale trattamento potrà essere stabilita in sede giudiziale, ove non previamente determinata dalla società, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzione in rapporto al compenso annuo accordato dalla società per la carica.
La standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali. Essa può risultare compatibile con le regole di concorrenza a condizione che gli schemi uniformi non ostacolino la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti. [Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha confermato il decreto ingiuntivo opposto e dichiarato infondata l’eccezione di nullità di un contratto di polizza fideiussoria, richiamando il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia, relativo alle “Condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” applicabile, tuttavia, alla cd. fideiussione omnibus.]
Al creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, è sufficiente provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, essendo il debitore convenuto gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa; tuttavia, rimane in capo a parte attrice l’onere di indicare la natura del danno sofferto, dando prova del nesso di causalità e dell’ammontare, costituito dall’avvenuto adempimento.
In caso di mancata prova del danno emergente, la prova del lucro cessante può essere raggiunta guardando alla somma predeterminata negozialmente dalle parti quale garanzia a fronte degli impegni assunti, costituendo essa un parametro oggettivo cui poter ricorrere ai fini della quantificazione del danno da mancato guadagno: tale previsione, che certo non svolge la funzione tipica della clausola penale, può costituire un indice significativo e univoco del “valore” finale che le parti hanno attribuito all’affare.
Ai fini del riconoscimento ad una carta geografica della tutela approntata dalla citata L. n. 633/41, è richiesto che la rappresentazione grafica, planimetrica e/o topografica, sia eseguita, ad esempio, con emblemi figurativi dei vari paesi, con fusione di colori e di elementi decorativi, sì da presentare propri caratteri di originalità e di creatività artistica. Per beneficiare della relativa tutela, il titolare del diritto ha anzitutto l’onere, alla luce del generale principio dettato dall’art. 2697 c.c., di allegare, descrivere ed illustrare i particolari grafici che attribuirebbero all’opera i sopra individuati caratteri e, quindi, di fornire la prova della loro sussistenza.
In tema di ricorso monitorio avente ad oggetto la domanda di pagamento del prezzo convenuto tra due soci per la cessione delle quote sociali di una società in accomandita semplice, la società è priva della legittimazione passiva, non essendo possibile immaginare che la società target sia debitrice del prezzo di cessione verso il socio che ha ceduto la propria partecipazione ad un terzo, né che sia lei a dover pagare il prezzo di vendita dei beni appartenenti al suo patrimonio.
L'inserimento, nel marchio, di un patronimico coincidente con il nome della persona che in precedenza l'abbia incluso in un marchio registrato, divenuto celebre, e poi l'abbia ceduto a terzi, non è conforme alla correttezza professionale se non sia giustificato, in una ambito strettamente delimitato, dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti o ai servizi offerti dalla persona che ha certo il diritto di svolgere una propria attività economica ed intellettuale o creativa ma senza trasformare la stessa in un'attività parallela a quella per la quale il marchio anteriore sia non solo stato registrato ma abbia anche svolto una rilevante sua funzione distintiva.
L’art. 58, comma 4, c.p.i. attribuisce alla trasformazione un effetto retroattivo, nel senso che la domanda di brevetto nazionale si considera come depositata in Italia nella stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo.
[Nel caso di specie ricorre una situazione del tutto peculiare, in quanto è stata conservata la validità come modello di utilità nazionale del brevetto che, a sua volta, si basava sugli insegnamenti di un precedente modello di utilità italiano. La fattispecie sembra porsi ai confini della ipotesi della doppia brevettazione, anche se il raffronto tra i due titoli italiani in esame non consente di concludere in modo certo ed automatico per l'identità del trovato.]