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Risoluzione dell’accordo di coesistenza ed azione di contraffazione di un marchio utilizzato per prodotti di bellezza
La buona fede nella esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle...

La buona fede nella esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo tale da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico. Si ritiene, pertanto, che un compromesso negoziale fondato anche su particolari piccoli impone alle parti di uniformare i propri comportamenti a un livello molto elevato di correttezza, tale da evitare che anche in via indiretta si possano generare o anche solo avallare fraintendimenti ed equivoci. La violazione continuata e duratura delle disposizioni contrattuali, nonché del canone di lealtà costituisce inadempimento contrattuale di indubbia rilevanza e oggettiva gravità, tale, quindi, da giustificare l’accoglimento della domanda di risoluzione. Nei contratti a esecuzione continuata, in conformità della previsione di cui all’art. 1458 c.c., l’efficacia della pronuncia retroagisce al momento della litispendenza, con conseguente cessazione degli effetti contrattuali alla data della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio.

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Declaratoria di decadenza per non uso di un marchio relativo a prodotti di abbigliamento per il mondo del surf
L’interesse ad agire per la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio è riconoscibile a favore di tutti...

L'interesse ad agire per la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio è riconoscibile a favore di tutti gli operatori del settore cui si riferisce la privativa e, in particolare, a qualsiasi imprenditore concorrente, anche in via potenziale e futura, del titolare, sulla sola base dell’affermazione che egli trova nella presenza della stessa un ostacolo all’esercizio della propria attività. Inoltre, la mera rinnovazione del deposito del marchio alla sua scadenza, ove non sia ad essa associato anche un uso effettivo di esso o una ripresa dello stesso, non impedisce la declaratoria di decadenza per non uso.

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Consorzio per lo smaltimento di rifiuti e contrapposte domande risolutorie
Quando i contraenti richiedono reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all’altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare...

Quando i contraenti richiedono reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.

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Prova della decadenza del marchio per non uso
L’uso del marchio che impedisce la decadenza deve essere effettivo, non meramente simbolico, non sporadico e per quantitativi di prodotti...

L'uso del marchio che impedisce la decadenza deve essere effettivo, non meramente simbolico, non sporadico e per quantitativi di prodotti non irrilevanti. Sotto il profilo probatorio, la dimostrazione del non uso del marchio ai fini della decadenza ex artt. 24-26 c.p.i. può essere desunta da tutte le prove versate in giudizio (v. Cass. S. U. 18647/10) secondo il generale principio di acquisizione della prova, secondo il quale tutte le risultanze istruttorie concorrono a formare il convincimento del giudice, indipendentemente dalla loro provenienza ed anche in ragione dell’ulteriore, consolidato principio che connette l’onere della prova alla vicinanza di essa, tenuto conto che proprio la titolare dei marchi oggetto di contestazione si troverebbe nella condizione di poter dimostrare, più di ogni altro, di avere usato i marchi registrati nel corso del quinquennio utile a tale verifica.

La mancanza, nelle fatture di vendita, di qualsiasi riferimento certo a prodotti recanti il marchio o agli altri segni oggetto di marchio, o l’assenza di corrispondenza con i codici dei prodotti recanti il marchio, impedisce di ritenere provato l’uso effettivo di quest’ultimo; né pare potersi dedurre in maniera automatica o consequenziale che il fatto che detti prodotti in diverse fatture provenissero dalla società titolare, per ciò solo, avrebbero recato i marchi in questione, soprattutto se le fatture emesse comprendevano prodotti di abbigliamento recanti marchi diversi e ivi specificamente indicati, con ciò dovendosi ritenere che l’attività di tale società fosse dedita alla commercializzazione di prodotti di varia natura e provenienza.

Anche il mero fatto della presenza di un marchio su un sito web è, di per sé, insufficiente a provarne l'uso effettivo nei termini richiesti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, posto che la mera allegazione delle pagine in questione nulla dice in merito all’intensità dell’uso o ad altre circostante a tal fine astrattamente rilevanti, come ad esempio il numero delle visualizzazioni di esse, gli ordini dei prodotti trasmessi mediante tale modalità di acquisto nel territorio di riferimento, le registrazioni al sito che i frequentatori spesso sono invitati a sottoscrivere anche a fini promozionali, il traffico di informazioni e di contatti intercorso con particolari categorie di utenti del sito (distributori, rivenditori ecc., in relazione alla presenza di un’”area riservata” rilevabile dalle raffigurazioni depositate).

Anche la presenza dei prodotti recanti il marchio su siti di e-commerce di rilievo internazionale non sarebbe comunque idonea a dare conto dell’uso diretto ed effettivo dei marchi in questione da parte della titolare o di suoi aventi causa. In effetti tali promozioni ed offerte di vendita non provengono dalla società convenuta e di fatto non è dato sapere le effettive disponibilità di tali prodotti, tenuto conto che il quadro complessivo di sostanziale assenza di prove circa l’immissione in commercio sul territorio nazionale di prodotti recanti tali marchi può verosimilmente ricondurre tali offerte o alla residua circolazione di prodotti già da tempo commercializzati dalla convenuta o a prodotti immessi in commercio al di fuori del territorio nazionale e comunitario.

Deve negarsi che la mera titolarità della ragione sociale contenente il segno registrato come marchio possa di per se stessa dare luogo ad un uso effettivo di tale marchio nel contraddistinguere prodotti, nell’accezione di tale presupposto fatta propria dalla giurisprudenza comunitaria. L’uso delimitato alla ragione sociale di un soggetto che non risulta aver utilizzato sui propri prodotti o servizi il segno registrato non può impedire il maturare della decadenza dei marchi per non uso, in ragione delle esigenze che essi continuino a garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali sono stati registrati, con esclusione degli usi simbolici tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio e che sarebbero integrati dalla mera conservazione di una ragione sociale cui non corrisponda l’attività necessaria per il mantenimento delle registrazioni in un ambito produttivo e commerciale di effettivo rilievo.

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Sulla caduta in pubblico dominio dell’opera “Il Piccolo Principe” e la questione delle opere pubblicate durante il conflitto mondiale
In relazione alle opere letterarie non è possibile cumulare il periodo di proroga dei diritti patrimoniali d’autore di sei anni...

In relazione alle opere letterarie non è possibile cumulare il periodo di proroga dei diritti patrimoniali d’autore di sei anni stabilito dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1945 n. 440 con il periodo di sospensione previsto dall’Allegato XV del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, ratificato dall’Italia con D.lgs. C.P.S. n. 1430 del 1947 (facendo applicazione del principio in esame il Tribunale, conformandosi a precedenti giurisprudenziali anche di legittimità relativi alle opere cinematografiche,  ha ritenuto caduti in pubblico dominio a partire dal giorno 1.1.2015 tutti i diritti di utilizzazione economica sull’opera “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, ivi compresi i disegni dello stesso autore che corredavano l’opera sin dalla sua creazione).

L’art. 3 dell'Allegato XV del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, ratificato dall’Italia con D.lgs. C.P.S. n. 1430 del 1947, si riferisce esclusivamente ai termini normali di validità, vigenti in Italia allo scoppio della guerra, ed alla durata normale dei diritti di autore, con la conseguenza che tale disposizione del Trattato, nel prevedere l’estensione del termine, non si riferisce al termine comprensivo anche della proroga stabilita col D. Lgs. Lgt. n. 440 del 1945 (già vigente al momento della stipulazione del Trattato), che non costituisce il termine normale di protezione, ma un termine speciale applicabile solo alle opere di alcuni autori, e che comunque non era in vigore al momento dello scoppio della guerra.

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Nullità del brevetto relativo al sistema di controllo di macchine per caffè e il problem-solution approach
In un giudizio di nullità di brevetto per mancanza di descrizione sufficientemente chiara e completa da consentire a persona esperta...

In un giudizio di nullità di brevetto per mancanza di descrizione sufficientemente chiara e completa da consentire a persona esperta di attuarla (art. 76 co. 1 let. b CPI) non si deve confondere l’ampiezza dell’effetto tecnico fornito da una certa soluzione con il requisito di sufficienza di descrizione, che riguarda il fatto che la soluzione, pur nel suo ampio spettro di effetti, sia replicabile dall’esperto del settore.È inoltre opportuno utilizzare come criterio per interpretare il testo brevettuale e le rivendicazioni di una privativa la figura dell’esperto del ramo, dotato di ordinarie nozioni del settore, il quale valuta il testo brevettuale "as a whole", ossia con mente desiderosa di apprendere, senza isolare arbitrariamente delle porzioni del testo brevettuale per fornire una interpretazione di tipo prevalentemente semantico.

Nella valutazione del requisito dell’attività inventiva, di cui all’art. 48 c.p.i., è opportuno avvalersi della metodologia della c.d. problem - solution approach, ovvero il criterio ermeneutico indicato e adottato nei protocolli interpretativi dell’EPO e largamente condiviso dalla giurisprudenza che si occupa della materia brevettuale. Il CTU, infatti, dopo essersi premurato di definire le competenze dell’esperto del ramo a cui ascrivere la valutazione dell’attività inventiva, deve individuare la closest prior art, precisando le differenze tra questa e l’invenzione oggetto di causa, e il problema tecnico oggettivo che il trovato si propone di risolvere, svolgendo, infine, l’analisi di ovvietà ex ante con il metodo "would - could", verificando, in particolare, se gli insegnamenti dell’arte nota fossero tali da indurre o suggerire all’esperto del ramo la praticabilità della soluzione proposta dal brevetto in esame.

 

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Contraffazione per indebito utilizzo del noto logo “GF FERRÉ” oltre il termine pattuito nel contratto di licenza

Integra un’ipotesi di contraffazione del marchio il suo impiego dopo la scadenza del rapporto di licenza, secondo la previsione dell’art....

Integra un’ipotesi di contraffazione del marchio il suo impiego dopo la scadenza del rapporto di licenza, secondo la previsione dell’art. 23 c.p.i. L’impiego del logo precedentemente concesso in licenza da parte dell’ex licenziataria dopo la scadenza del contratto di licenza mediante un suo utilizzo in funzione pubblicitaria e promozionale sul proprio sito è una condotta illecita che, in quanto non consentita dalla titolare del segno, va altresì ritenuta dannosa, cagionando pregiudizio alla licenziante, sia rispetto alla eventuale ricollocazione sul mercato del segno litigioso mediante nuove licenze, sia rispetto al suo sfruttamento diretto. E ciò in quanto tale condotta crea incertezza presso il pubblico circa la legittimazione ad utilizzare il segno e circa l’esclusiva in capo alla titolare.

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La necessità di indagini e di istruttoria ai fini dell’accertamento della concorrenza sleale per sviamento di clientela
L’illiceità della condotta in tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela non dev’essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla...

L’illiceità della condotta in tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela non dev’essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell’insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Ne consegue che pur a fronte di un apprezzamento indiziario, la fisiologia del passaggio di clientela, ove ecceda la normale tollerabilità, necessita di indagini e istruttoria al fine di verificare se sia stato posto in essere un piano di attività preordinato e sviluppato proprio al fine di determinare un massiccio esodo in violazione della libera determinazione del volere della clientela che si assume sviata. Quanto all’elenco dei clienti, affinché il trasferimento di un complesso di informazioni aziendali, riservate o costituenti veri e propri segreti aziendali, possa configurare atto di concorrenza sleale, è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non secretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.

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Lo sviamento di clientela, tra quadro indiziario e idonea prova della condotta anticoncorrenziale
In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l’illiceità della condotta non dev’essere ricercata episodicamente, bensì attraverso l’acquisizione sistematica...

In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l’illiceità della condotta non dev’essere ricercata episodicamente, bensì attraverso l’acquisizione sistematica di clienti del precedente datore di lavoro, mentre è da ritenere fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro. Né il mero dato contabile del calo di fatturato del soggetto che lamenta l’illecito, a fronte del notevole fatturato prodotto dal soggetto che avrebbe posto in essere l’illecito, può essere letto in chiave indiziaria, essendo del tutto compatibile, in mancanza di idonea prova di condotta anticoncorrenziale, anche con l’ingresso nel mercato di un nuovo competitor, dotato della capacità occorrente per rispondere alla domanda di mercato nel settore.

 

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L’elemento caratterizzante del brevetto e il diritto di priorità: il caso Illy caffè
È escluso il diritto alla priorità laddove l’elemento caratterizzante di un brevetto non sia dichiarato anche nelle corrispondenti domande di...

È escluso il diritto alla priorità laddove l’elemento caratterizzante di un brevetto non sia dichiarato anche nelle corrispondenti domande di brevetto che ne hanno costituito la priorità; ne consegue che tali domande valgono come documenti indipendenti, che producono anteriorità distruttiva della novità, ai sensi dell’art. 46 c.3 CPI, a meno che non designino l’Italia e quindi non appartengano allo stato della tecnica.

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