La competenza della sezione specializzata in materia d’impresa non riguarda genericamente le controversie che coinvolgano un rapporto societario, né qualsivoglia profilo attinente ai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali; invero, il fatto che la vicenda oggetto del decidere tragga origine da un negozio traslativo di partecipazione societarie non è di per se sufficiente a determinare la competenza di tali sezioni specializzate, essendo piuttosto necessario che la controversia sia “causalmente” connotata dall’inerenza al rapporto di società, nel senso che l’esercizio del diritto nonché l’oggetto del petitum sostanziale devono entrambi scaturire direttamente dalla titolarità di partecipazioni sociali.
L’art. 3, comma 3, del d. lgs. n. 168/2003 va interpretato restrittivamente, nel senso che se è vero che il legislatore ha utilizzato il rapporto di connessione tra procedimenti come «speciale criterio inderogabile di attribuzione della competenza per materia» (nel senso che ha attribuito una competenza esclusiva di carattere cogente alle sezioni specializzate per le cause connesse), è altrettanto vero che ciò è previsto solo quando la connessione tra le cause sia tale da rendere indefettibile il simultaneus processus, nel caso in cui, cioè, la relazione tra cause è tale da imporre una trattazione unitaria delle stesse. Ai fini dell’operatività della vis actrattiva anche delle cause connesse nella competenza del giudice specializzato, occorre, pertanto, una connessione cd. qualificata, inquadrabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pregiudizialità tecnica delle questioni connesse a quelle oggetto di competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa.
La giusta causa per la revoca del liquidatore di una s.r.l. (art. 2487, 4° co., c.c.) ricorre non solo in presenza di gravi inadempimenti di obblighi previsti dalla legge o dallo statuto, ma anche qualora le modalità di svolgimento dell’incarico, essendo contrarie alla buona fede cd. oggettiva, risultino idonee a pregiudicare il rapporto di fiducia con i soci.
Il diritto alla restituzione del finanziamento effettuato in qualsiasi forma dal socio di società di capitali non è soggetto alle comuni regole di diritto civile, bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 2467, c.c. Invero, l’onere di provare i presupposti della postergazione del rimborso e, quindi, della temporanea inesigibilità del credito derivante dal finanziamento, grava sulla società destinataria della domanda di restituzione; la natura postergata del rimborso costituisce, infatti, un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio, ma pur sempre condizionata dal rilievo ex actis della situazione di crisi prevista dall’art. 2467, co. II, cod. civ.
In tema di segni distintivi controversi, l’accertamento della confondibilità di un marchio rispetto ad un marchio “complesso” va compiuto sulla scorta di un criterio sintetico-globale, cioè in base ad una valutazione complessiva del grado di confondibilità tra i segni, da condurre considerando la normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori riferito a quel determinato genere di prodotti.
La domanda di accertamento di un rapporto di società di fatto non rientra tra le materie di competenza della Sezione specializzata in materia d’impresa di cui all’art. 3 del D. lgs. n. 168 del 2003. Invero, tale disposizione individua la competenza per materia non già con riguardo a qualsivoglia rapporto societario, bensì esclusivamente riguardo rapporti societari che involgano società di capitali (art. 3, co. II, D. lgs. n. 168/2003). Conseguentemente, deve escludersi che la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa comprenda anche le domande aventi ad oggetto l’accertamento di una società di fatto: quest’ultima configura, infatti, una società di persone e, segnatamente, una società in nome collettivo irregolare, in quanto non soggetta all’iscrizione nel registro delle imprese.
La fattispecie di abuso di posizione dominante sul mercato interno (art. 102 TFUE) si configura in presenza di tre elementi strutturali: una posizione dominante, un mercato rilevante, uno sfruttamento abusivo.
Il mercato rilevante su cui valutare la posizione dominante deve essere tale sia in termini geografici che in termini di prodotti o di servizi e corrisponde ad un’area in cui le imprese interessate forniscono o acquistano prodotti o servizi in condizioni di concorrenza omogenee, sensibilmente diverse da quelle inerenti zone geografiche contigue.
La stazione aeroportuale costituisce un mercato distinto e autonomo rispetto al mercato esterno ed è suscettibile di essere qualificata come mercato rilevante, nei termini indicati dalla giurisprudenza comunitaria, sia per la sua estensione giuridicamente delimitata, che influisce sulla concorrenza e sulla determinazione dei prezzi, sia per la prevedibilità dei ricavi e delle marginalità, a sua volta data dalla prevedibilità del numero di consumatori giornalieri che transitano all’interno dell’area aeroportuale.
In presenza dei presupposti è configurabile, in capo alla società concessionaria di un servizio aeroportuale, una cd. posizione dominante verticale quando opera quale titolare esclusiva del diritto di erogazione di tutti servizi ad esso correlati, anche tramite subconcessione dei servizi strumentali o meno all’attività aereonautica (cd. servizi aviation o non aviation) e sia altresì prospettabile, nei termini indicati dalla giurisprudenza comunitaria, un cd. mercato rilevante.
Va ritenuto insussistente lo sfruttamento abusivo da parte del gestore del servizio e, dunque, non integrata la fattispecie di abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE, qualora il mancato compimento del piano industriale dell’impresa che si ritenga pregiudicata dall’abuso, nonché lo stato di insolvenza irreversibile della medesima, siano imputabili a fattori indipendenti, non causalmente riconducibili alla condotta tenuta dal gestore del servizio.
In tema di marchi controversi, non ricorrono le limitazioni di cui all’art. 21 c.p.i., 1° co., lett. a), qualora venga accertato in giudizio che la forza distintiva del marchio e, quindi, la conseguente tutela del marchio azionato, dipenda proprio dall’uso del patronimico; quest’ultimo non può, in particolare, assurgere a causa scriminante della condotta illecita nei casi in cui sia effettuato in spregio ai principi di correttezza professionale.
Nel caso in cui l’uso del marchio controverso sia caratterizzato dalla sussistenza degli indici che la Corte di Giustizia ha dettato per negare la conformità dell’uso ai principi di correttezza professionale, va esclusa l’applicabilità della scriminante di cui all’art. 21, c.p.i., 1° comma, lett. a), rispetto alla condotta illecita perpetrata dal soggetto utilizzatore del marchio azionato in sede giudiziale. Tali indici sussistono in tutti i casi in cui l'uso avvenga in modo da far pensare che esista un legame commerciale tra i terzi ed il titolare del marchio; l'uso pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; l’uso causi discredito o denigrazione del marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è titolare.
In tema di marchi controversi, nel caso in cui non si verta nell’ipotesi di identità tra segni distintivi, bensì di segni distintivi simili, la tutela del diritto di privativa incontra, ai sensi degli artt. 20 e ss. del C.P.I., il limite dell’assenza di confusione in concreto per il pubblico, nonché il rischio di associazione dei marchi o segni. Tale rischio di confusione e di associazione deve poi essere ulteriormente valutato con riferimento ai marchi c.d. deboli, ossia per quei marchi caratterizzati dal lieve potere distintivo in ragione dell’evidente assonanza tra il marchio e l’oggetto dell’attività di impresa.
Il criterio interpretativo su cui fondare la distinzione tra marchio “debole” e marchio “forte” va sempre ricondotto a principi di giustizia sostanziale e non può prescindere dall’adeguata valutazione delle sfumature fattuali che possono, in concreto, condurre a concludere nel senso della sussistenza di confondibilità tra due marchi. In altri termini, la “debolezza” del marchio non può condurre ad una denegata tutela giudiziale a fronte di modifiche che, seppur lievi ed apparentemente insignificanti, finiscono per porsi come potenziali strumenti di “aggiramento” della normativa in materia di C.P.I.
L’apposizione materiale di un elemento distintivo in grado di differenziare un marchio cd. “debole” da un marchio denominativo simile costituisce un criterio escludente la confondibilità tra segni distintivi controversi.
Va dichiarata improponibile l’azione di annullamento proposta avverso la decisione assembleare mediante la quale non venga assunta nessuna decisione oppure ne venga disposto il mero rinvio. Invero, tali decisioni, essendo prive di contenuto deliberativo, non possono essere qualificate come vere e proprie “delibere” e non sono, pertanto, soggette alla disciplina prevista dal codice civile in materia di invalidità delle deliberazioni assembleari.
Nel caso in cui il socio di una società di capitali impugni una delibera di approvazione di un determinato bilancio e venga successivamente emanata la delibera sostitutiva avente ad oggetto l’approvazione dello stesso bilancio d’esercizio, se avverso la nuova deliberazione sia stata proposta un’autonoma impugnazione da parte dello stesso socio per le medesime ragioni, occorre tener conto, ai fini dell’accertamento dell’interesse ad agire del socio in ordine alla prima impugnazione proposta, del principio di continuità dei bilanci e degli effetti della dichiarazione di nullità della delibera di approvazione del bilancio previsti dall'art. 2434-bis, co. 3, c.c.
Invero, posto che in caso di annullamento della delibera sostitutiva di approvazione del bilancio d’esercizio l'organo gestorio è comunque tenuto a rifare quello precedentemente impugnato (riavviando il procedimento di cui all'art. 2429 c.c.) e ad adeguare quello dell'esercizio durante il quale è intervenuta la decisione ai criteri e dettami offerti dalla sentenza di annullamento, ne consegue che nel giudizio d’impugnazione della prima deliberazione va rilevata l’insussistenza dell’interesse ad agire del socio ad esperire l’impugnativa, atteso che tale interesse deve sussistere ed essere valutato non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione.
Ai sensi dell’art. 2479 ter, comma 1, c.c., il termine per l'impugnativa delle decisioni dei soci delle s.r.l. decorre dalla trascrizione nel libro delle decisioni e non dall'iscrizione della decisione nel registro delle imprese (salvo quanto previsto per l'impugnativa dell'aumento di capitale sociale, ex 2479-ter, comma 4, e 2379-ter, comma 1, c.c.). Tale previsione normativa è espressione del rilievo attribuito dal legislatore alla cd. “pubblicità interna” delle decisioni dei soci delle S.R.L. e va considerata come regola generale valida per tutte le decisioni, sia per quelle adottate in assemblea (ai sensi dell’art. 2479 bis c.c.) sia per quelle che i soci possono adottare fuori e senza assemblea (ex art. 2479, comma 3, c.c.).
La questione della ritualità dell’impugnazione di delibera assembleare proposta con ricorso e non con atto di citazione va ritenuta assorbita nel caso in cui, ratione temporis, il giudizio possa essere introdotto con ricorso, nelle forme del procedimento semplificato ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
L’impugnazione di delibera assembleare con cui il socio di una S.R.L. intenda eccepire la fittizietà della prima convocazione per essere quest’ultima stata fissata in un giorno prefestivo ed al di fuori dell’usuale orario lavorativo va ritenuta manifestamente infondata, considerato che, in mancanza di una norma che disponga il contrario, non esistono limiti di orario alla convocazione di un'assemblea.
La deliberazione assembleare societaria assunta in seconda convocazione non può essere considerata tout court invalida nel caso in cui non sia preceduta dalla verbalizzazione del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per la sua costituzione in prima convocazione. Se è vero, infatti, che la seconda convocazione è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima per assenza o per insufficiente partecipazione dei soci, è anche vero che la verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi soci, che o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni. Pertanto, l’omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell'assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l'assemblea in seconda convocazione né la rende invalida.
Considerato che la ratio dell’istituto della consulenza tecnica preventiva previsto dall’art. 696 bis, c.p.c. consiste nell’evitare l’instaurazione del giudizio di cognizione ordinario, nel caso in cui le parti risultino essere divise in ordine a questioni di diritto di natura pregiudiziale ed emerga, altresì, il rischio che la consulenza preventiva venga utilizzata non già ai fini della composizione della lite, bensì per finalità meramente esplorative, vanno ritenute insussistenti le condizioni di ammissibilità, di rilevanza e di utilità previste dall’art. 696 bis c.p.c. e l’istanza di nomina di un consulente tecnico ante causam va rigettata.
L’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168/2003, dev’essere interpretato restrittivamente, nel senso che tale norma non può comportare un’attrazione, in favore delle sezioni specializzate in materia d’impresa, di tutte le domande che siano connesse a qualsiasi titolo con quelle indicate nei primi due commi del suddetto art. 3. Il rapporto di connessione tra procedimenti è un criterio speciale ed inderogabile di attribuzione della competenza per materia alle sezioni specializzate e sebbene sia considerato dal legislatore alla stregua di un criterio cogente di attribuzione di competenza esclusiva in favore delle suddette sezioni, opera come tale nei soli casi in cui la connessione tra le cause sia così stretta da rendere indefettibile il simultaneus processus, ossia quando sussista una connessione cd. “qualificata” tra le cause, ravvisabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pregiudizialità tecnica.
Nel caso in cui la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust sia proposta innanzi al giudice dell’opposizione congiuntamente ad un’opposizione agli atti esecutivi e ad un’opposizione all’esecuzione entrambe fondate su altra causa petendi, qualora dette cause vengano rimesse innanzi alla Sezione specializzata in materia d’impresa con ordinanza d’incompetenza emessa dal giudice dell’opposizione, va sollevato d’ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., atteso che la cd. vis attractiva della competenza del tribunale delle imprese non opera quando una delle cause rientri nell’alveo della competenza cd. “funzionale” di altro giudice.