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Abuso di dipendenza economica e reverse factoring
Nel caso in cui un contratto di durata asimmetrico sia affetto da un vizio genetico, al fine di tutelare l’interesse...

Nel caso in cui un contratto di durata asimmetrico sia affetto da un vizio genetico, al fine di tutelare l’interesse del contraente “debole” ad ottenere la prosecuzione del rapporto contrattuale, la declaratoria di nullità dell’intero contratto per l’abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 della l. n. 192/1998, può non costituire il rimedio più idoneo a tutelare la parte che subisce l’abuso; invero, appare opportuno valutare in sede di giudizio la possibilità di procedere ad una riconduzione del contratto in equilibrio attraverso la rimozione non dell’intero contratto bensì delle singole clausole riconducibili all’abuso, così consentendo la prosecuzione del rapporto.

[Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli, in seguito all’accertamento della condotta di abuso di posizione dominante posta in essere dal factor, ritenuta la validità e l’efficacia del contratto di reverse factoring, dichiarava la nullità di alcune clausole contrattuali in esso contenute - tra cui la clausola di recesso ad nutum - nonché l’abusività del recesso esercitato in mala fede dal factor, ritenendole illecite in quanto derivanti dall’abuso ed espressione della violazione dei doveri di correttezza e buona fede commessa dal contraente “forte”].

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Diritto d’autore e luogo di produzione della condotta dannosa
La giurisdizione non appartiene al giudice italiano laddove si siano verificate in Italia soltanto le conseguenze patrimoniali della condotta dannosa,...

La giurisdizione non appartiene al giudice italiano laddove si siano verificate in Italia soltanto le conseguenze patrimoniali della condotta dannosa, posta in essere interamente fuori dal territorio italiano. Per identificare il luogo in cui si è realizzato l’evento dannoso, ai sensi dell’art. 7, n. 2, del Regolamento UE 1215/2012, si deve avere riguardo al luogo in cui si è prodotto il danno iniziale, cioè la lesione del diritto della vittima; eventuali risvolti di natura patrimoniale non assumono alcun rilievo, posto che il locus commissi delicti non può dilatarsi fino a ricomprendere qualunque luogo in cui le conseguenze del danno si siano manifestate.

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Carattere accessorio dell’astreinte e forme di opposizione all’esecuzione del debitore
Nel caso in cui vengano inflitte dal giudice le penali previste dagli artt. 124, co II e 131, co. II,...

Nel caso in cui vengano inflitte dal giudice le penali previste dagli artt. 124, co II e 131, co. II, del C.P.I., si osserva che dopo il passaggio in giudicato (per le sentenze) o l’acquisizione del carattere della definitività (per i provvedimenti sommari-semplificati-esecutivi aventi ad oggetto prestazioni non pecuniarie), il debitore, con le forme dell’opposizione all’esecuzione, non può più dedurre la manifesta iniquità dell’astreinte, né può contestare i criteri con i quali essa sia stata determinata “a monte” dal giudice della cognizione, né può denunciare che sia sproporzionata rispetto alla entità dell’inadempimento o al ritardo nell’adempimento, né può, ancora, dedurre che sia divenuta eccessivamente onerosa; in coerenza con il carattere accessorio dell’astreinte rispetto alla prestazione principale oggetto della condanna, egli può solo dedurne l’inefficacia in quanto l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento della prestazione principale non pecuniaria si sia verificato per cause a lui non imputabili, e può anche chiederne (sempre nelle forme dell’opposizione all’esecuzione) la riduzione nel caso in cui, a fronte della comminatoria dell’astreinte in caso di totale inadempimento, vi sia stato comunque un adempimento parziale che abbia soddisfatto, almeno in parte, un apprezzabile interesse del creditore.

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Differenze tra informazioni segrete e riservate in relazione agli atti di concorrenza sleale
In tema di atti di concorrenza sleale, poste le differenze intercorrenti tra le informazioni segrete, tutelate ex artt. 98 e...

In tema di atti di concorrenza sleale, poste le differenze intercorrenti tra le informazioni segrete, tutelate ex artt. 98 e 99 C.P.I. e le informazioni riservate, cioè le informazioni prive dei requisiti di segretezza e segretazione, rientra nell’art. 2598 n. 3, c.c., l’atto con cui un’impresa concorrente sottrae le informazioni riservate contenute nel data base di proprietà di un’altra società.

[Nella specie, il Tribunale di Napoli, ritenendo risarcibile il danno da sottrazione dei contatti cd. “profilati” contenuti nel data base di proprietà della società lesa, provvedeva a liquidare in via equitativa il danno osservando che, pure a volere ritenere questi contatti come concrete opportunità di vendita (leads), la “profilazione” contiene, in realtà, un numero limitato di informazioni ed assume un rilievo diverso a seconda che venga effettuata da un utente professionale (ad es. Facebook, Instagram) ovvero da soggetti privati.]

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Revoca dell’amministratore che viola il divieto di concorrenza
L’amministratore che viola il divieto di concorrenza stabilito dall’art. 2390 c.c., la cui ratio va rinvenuta nella funzione di prevenzione...

L’amministratore che viola il divieto di concorrenza stabilito dall’art. 2390 c.c., la cui ratio va rinvenuta nella funzione di prevenzione di un potenziale conflitto di interessi e di tutela del perseguimento dell’interesse sociale, può essere revocato dall’ufficio e condannato al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2390, co. 2, c.c. La condotta tenuta dall’amministratore in violazione di tale divieto è inoltre idonea a giustificare l’emanazione di un provvedimento cautelare di revoca richiesto dal socio ex art. 2476, co. 3, c.c., costituendo un atto di grave irregolarità nella gestione della società.

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Onere della prova nella simulazione assoluta di donazione di azioni
La simulazione assoluta della donazione di azioni, quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 2724 c.c., può essere provata tanto per...

La simulazione assoluta della donazione di azioni, quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 2724 c.c., può essere provata tanto per via testimoniale quanto tramite presunzioni. L’accordo simulatorio, pur essendo riconducibile ai patti per i quali opera il limite all’ammissibilità della prova testimoniale, non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, il che consente di superare il divieto discendente dagli articoli 2722 e 2729 c.c. Il documento, non contestato, nel quale è contenuta la dichiarazione della natura simulata della donazione e che reca la sottoscrizione della persona contro la quale è prodotto, seppur privo di data, è idoneo a costituire quel principio di prova per iscritto che consente di provare la simulazione assoluta anche tramite presunzioni.

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Azione di nullità della delibera assembleare e legittimazione ad agire
L’azione di nullità della delibera assembleare, a differenza di quanto previsto dal legislatore per l’azione di annullamento, necessita dell’allegazione e...

L’azione di nullità della delibera assembleare, a differenza di quanto previsto dal legislatore per l’azione di annullamento, necessita dell’allegazione e della prova, da parte del soggetto che impugna la delibera, di un interesse concreto e attuale alla declaratoria di nullità, in quanto esso è la fonte della sua legittimazione ad agire in giudizio e deve sussistere, quale condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., non solo al momento della proposizione della domanda ma anche al momento della decisione. In particolare, a prescindere dal fatto che il soggetto agente ricopra o meno la qualifica di socio, laddove venga denunciata la nullità della delibera assembleare ex art. 2379, c.c., non è sufficiente allegare un generico interesse al rispetto della legalità, ma è necessaria l’allegazione e la prova di un’incidenza negativa delle irregolarità denunciate nella sfera giuridica di colui che propone l’impugnativa.

[Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’azione di nullità della delibera di approvazione del bilancio avanzata dal socio receduto, il quale, divenuto titolare dei soli diritti partecipativi funzionali alla liquidazione della quota sociale per effetto della perdita della qualifica di socio, non aveva fornito la prova del rischio di lesione del proprio diritto di ricevere una corretta liquidazione della quota oggetto di recesso.]

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Rigetto dell’azione di nullità del marchio che ha acquisito carattere distintivo
In tema di tutela dei segni distintivi, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di tutela previsti dagli artt. 19 e...

In tema di tutela dei segni distintivi, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di tutela previsti dagli artt. 19 e 28 c.p.i., la domanda o l’eccezione di nullità del marchio va rigettata ogniqualvolta il segno che ne forma oggetto abbia acquisito un carattere distintivo suo proprio a seguito dell’uso che ne è stato fatto (art. 13, co. 3, c.p.i.).

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Controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. e consistenza delle gravi irregolarità
Il procedimento di controllo giudiziario risponde all’esigenza di ripristinare la legalità violata dell’agire amministrativo, quando vi siano state violazioni idonee...

Il procedimento di controllo giudiziario risponde all’esigenza di ripristinare la legalità violata dell’agire amministrativo, quando vi siano state violazioni idonee a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa; non ha, invece, finalità sanzionatorie in ordine all’agire degli amministratori. L’ex liquidatore non è legittimato ad intervenire nel procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 2409 c.c., in quanto non sussiste alcun interesse qualificato a difendersi ma solo un mero interesse di fatto, che non è tale da legittimarne l’intervento; egli avrebbe piena legittimazione soltanto nella sede contenziosa, laddove venisse intentata un’azione di responsabilità. Al contrario, sussiste una piena legittimazione ad intervenire in capo ai soci titolari di una partecipazione qualificata, a prescindere dal fatto che essi sostengano le ragioni di parte ricorrente o si oppongano all’accoglimento del ricorso ex art. 2409 c.c.; depone in tal senso il fondamentale principio di economia processuale, poiché ammettere l’intervento da parte del socio, in particolare ove legittimato ex se ad invocare tale strumento di tutela, consente di evitare l’inutile dispendio di attività processuale che deriverebbe dall’instaurazione di un secondo procedimento, da riunire a quello già introdotto.

Il rimedio ex art. 2409 c.c. può essere invocato laddove vi sia il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, tali da arrecare danno alla società o a una o più società controllate; ne deriva che non assume rilievo qualsiasi inosservanza dei doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto quelle violazioni che siano idonee a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa. Sono irrilevanti le censure attinenti al merito, con due sole eccezioni: le scelte palesemente irragionevoli o negligenti e le scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interessi, a condizione che ricorra l'ulteriore presupposto della potenzialità del danno per la società. In caso di conflitto di interessi tra i rappresentanti e la società rappresentata, la sfera dei poteri del giudice si amplia fino ad includere il sindacato sulla ragionevolezza delle scelte di gestione assunte dagli amministratori nell’espletamento del loro incarico, in quanto il limite derivante dalla c.d. business judgement rule non opera laddove si tratti di sindacare l’osservanza dell'obbligo di fedeltà, compreso tra quelli richiamati dall'art. 2409, comma 1, c.c. e sotteso ai precetti normativi in tema di conflitto di interessi. Il ricorrente che invoca la sussistenza di un conflitto di interessi tra il collegio dei liquidatori e la società ha l’onere di fornirne la prova mediante qualsiasi strumento probatorio e, perché sia configurabile, occorre che il rappresentante e la società siano portatori di interessi non solo confliggenti, ma incompatibili, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per addivenire ad un regolamento contrattuale che risponda ad un apprezzabile interesse della società e che non sia per essa soltanto pregiudizievole; tale situazione deve emergere da indici ed elementi di anomalia del contesto concreto in cui la scelta è stata compiuta.

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Tutela del diritto d’autore nelle opere di disegno industriale e concorrenza sleale
Le opere del disegno industriale, destinate ad una produzione seriale già nella fase progettuale, sono oggetto della tutela del diritto...

Le opere del disegno industriale, destinate ad una produzione seriale già nella fase progettuale, sono oggetto della tutela del diritto d’autore soltanto qualora presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Il carattere creativo è rinvenibile laddove le forme costituiscano una personale rappresentazione dell’autore; il carattere artistico si risolve, invece, in un’originalità più spiccata rispetto alle forme simili presenti sul mercato, con una prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica dell’opera. Affinché sussistano i presupposti per l’operatività della tutela autoriale, non è sufficiente che parte attrice, sulla base di una ricostruzione storica e pubblicitaria dell’azienda, affermi che l’accostamento dei soggetti e delle gradazioni di colori sia espressione di una personale interpretazione artistica dell’autore; occorre, altresì, che siano allegati e provati una serie di indicatori obiettivi, tra cui, in particolare, il riconoscimento collettivo, soprattutto negli ambienti culturali ed istituzionali.

È configurabile la responsabilità per il compimento di atti di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., quando emerge ictu oculi, dal confronto tra prodotti, che vi sia stata la riproduzione non isolata delle soluzioni di disegno e di colore, in modo tale da rendere non sostenibile, sotto il profilo matematico probabilistico, che si sia trattato di una sorta di mera coincidenza. Tale pluralità di atti di riproduzione consente di ritenere integrata una condotta contraria alla correttezza professionale, in quanto permette all’autore della stessa di trarre vantaggio dall’uso di una serie di disegni già realizzati da altri, senza apportare nessuno sforzo economico e organizzativo o alcuna apprezzabile modifica.

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Rapporto tra amministratore e società e rinuncia al compenso
Il rapporto tra società e amministratore rientra tra i rapporti societari ex art. 3 d.lgs. 168/03 non essendo assimilabile né...

Il rapporto tra società e amministratore rientra tra i rapporti societari ex art. 3 d.lgs. 168/03 non essendo assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato. Da ciò deriva la competenza per materia del tribunale delle imprese.

L'esistenza di un rapporto organico, in virtù del quale l'amministratore impersona la società all'esterno, non esclude che, nei rapporti interni, sia configurabile un vincolo di natura obbligatoria tra l’amministratore e l’ente da lui gestito, né la conseguente distinzione, in quest’ambito, di due centri d’interesse contrapposti facenti rispettivamente capo alle parti di tale ultimo rapporto.

(Nel caso di specie, la domanda di condanna al pagamento del compenso è stata rigettata, in quanto la delibera del consiglio di amministrazione, con cui veniva stabilita la rinuncia ai compensi da parte degli amministratori a partire dal momento della nomina, era oggetto di rinuncia implicita da parte dell’attore).

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Elementi distintivi per la costituzione di un marchio
Secondo la giurisprudenza comunitaria, ai fini della costituzione di un valido marchio, i colori o le combinazioni di colori devono...

Secondo la giurisprudenza comunitaria, ai fini della costituzione di un valido marchio, i colori o le combinazioni di colori devono rispondere ai requisiti indicati nell’art. 4 del regolamento (CE) n. 207/2009, in particolare:

  • devono costituire un valido segno;
  • il segno deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica;
  • il segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti o servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese.

Da ciò discende che non possa costituire un valido marchio la mera giustapposizione di due o più colori senza forma né contorno, in assenza dei criteri di precisione richiesti dal suddetto art. 4.

Infatti, una tale rappresentazione non consentirebbe al consumatore di percepire e di memorizzare una combinazione particolare che egli potrebbe utilizzare per reiterare, con certezza, un’esperienza di acquisto, così come, essa, non permetterebbe alle autorità competenti e agli operatori economici di conoscere la portata dei diritti tutelati e spettanti al titolare del marchio.

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