Il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., spetta ai soli soci che non partecipano all’amministrazione. Non può pertanto invocarlo il socio [società] il cui legale rappresentante sia componente del consiglio di amministrazione, perché per il suo tramite partecipa all’amministrazione e ha libero accesso alla documentazione contrattuale, amministrativa, contabile e fiscale della società, senza necessità di alcuna autorizzazione per prenderne visione, consultarla o estrarne copia.
Difetta il fumus boni iuris della domanda cautelare volta a ottenere l’accesso alla documentazione sociale quando la società abbia ripetutamente invitato il richiedente a recarsi presso la sede per consultare ed estrarre copia dei documenti di interesse, senza ricevere riscontro, perché in tal caso non è ravvisabile alcun palese inadempimento della società.
Il bilancio di esercizio delle società di capitali, avendo la funzione di misurare gli utili e le perdite dell’impresa e di fornire ai soci e al mercato le informazioni richieste dall’art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, le quali, pur essendo tratte dai principi contabili e connotate da discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti; alla loro violazione consegue l’illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione che lo approva, perché le scelte operate dai redattori nella rappresentazione contabile sono sempre sindacabili, salvo che rientrino nell’ambito delle scelte insindacabili di gestione.
È nulla la decisione dei soci di s.r.l. che approva un bilancio non chiaro né veritiero e corretto [in quanto omette di contabilizzare tra i debiti i finanziamenti eseguiti da un socio, li qualifica come versamenti anziché come finanziamenti ed espone un risultato d’esercizio diverso nello stato patrimoniale e nel conto economico].
Le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c., applicabili alla s.r.l. in forza degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., che disciplinano le modalità con cui le disponibilità della società possono essere intaccate e impongono il previo deposito di una situazione patrimoniale aggiornata, sono strumentali alla tutela sia dei soci sia dei terzi; è pertanto nulla la decisione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale adottata in base a una situazione patrimoniale non aggiornata ovvero non chiara, veritiera e corretta, o assunta sulla base di una determinazione delle perdite al lordo delle riserve.
Il deposito presso la sede sociale, nei giorni che precedono l’assemblea, della relazione dell’organo amministrativo sulla situazione patrimoniale [ai fini della riduzione del capitale per perdite] è un adempimento inderogabile dell’amministratore, strumentale al diritto individuale e intangibile del socio all’informazione preassembleare; in difetto di prova del deposito, la decisione di riduzione e contestuale aumento del capitale è invalida.
La legittimazione all’impugnazione della delibera assembleare presuppone la qualità di socio dell’attore tanto al momento della proposizione della domanda quanto al momento della decisione, salvo che la perdita di tale qualità sia conseguenza diretta della deliberazione impugnata. È pertanto priva di legittimazione la società [consorziata] esclusa nel corso del giudizio con distinta deliberazione.
L’interesse ad agire, condizione dell’azione ai sensi dell’art. 100 c.p.c., deve sussistere tanto al momento della proposizione della domanda quanto al momento della decisione e tradursi in un’utilità concreta del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata. Il socio escluso è privo di interesse concreto alle domande di inefficacia dei trasferimenti di quote compiuti in violazione della prelazione statutaria, di rimessione in termini per l’esercizio del diritto di prelazione e di risarcimento del danno conseguente.
Le controversie relative a un consorzio stabile costituito nella forma della società di capitali appartengono alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 168/2003, anche in forza del richiamo dell’art. 2615-ter c.c. L’eventuale assegnazione del fascicolo a una diversa sezione del medesimo tribunale attiene al riparto interno degli affari e non integra un difetto di competenza.
La condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. richiede la prova, a carico dell’istante, dell’an e del quantum del danno, o comunque che tali elementi siano desumibili dagli atti di causa; la relativa domanda va quindi rigettata quando l’istante non abbia specificamente allegato il danno subito né offerto alcun criterio, anche equitativo, per liquidarlo.
La prelazione sulle quote di s.r.l. [nel regime dell’art. 2479 c.c. anteriore al d.lgs. n. 6/2003] ha fonte negoziale, perché la legge si limita a consentire il relativo patto in coerenza con il principio di libera trasferibilità delle quote. La violazione della clausola statutaria di prelazione comporta l’inopponibilità della cessione alla società e ai soci titolari del diritto di prelazione e l’obbligo di risarcire il danno secondo le norme generali sull’inadempimento; resta escluso il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell’acquirente, forma di tutela riservata alle prelazioni legali.
In caso di riduzione del capitale per perdite, l’art. 2482-bis c.c. impone che all’assemblea sia sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, da depositare, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, almeno otto giorni prima dell’assemblea perché i soci possano prenderne visione. La mancata prova del tempestivo deposito integra una palese violazione del disposto normativo, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 2479-ter c.c. e più grave di un mero «deficit informativo», considerata la delicatezza dei provvedimenti che la società deve adottare in caso di perdite e il conseguente diritto del socio a essere pienamente informato dei fatti gestionali che le hanno determinate e delle possibili soluzioni; ne discende l’annullamento della delibera, anche quando la situazione patrimoniale allegata risulti aggiornata.
L’attestazione di avvenuto deposito presso la sede sociale, riportata in calce alla relazione ex art. 2482-bis c.c. e sottoscritta dall’amministratore e dal socio di maggioranza, è insufficiente a provare il tempestivo deposito e può essere smentita dagli argomenti logici desumibili dalla corrispondenza intercorsa tra le parti prima e dopo l’assemblea. Trattandosi di adempimento prescritto dalla legge a carico dell’organo amministrativo, l’onere di provarne il corretto adempimento grava sull’amministratore secondo le regole della responsabilità contrattuale; ove pure lo si ponesse a carico del socio impugnante, questi, dovendo provare un fatto negativo, può avvalersi anche di argomenti di ordine logico dai quali desumere la fondatezza dell’allegazione.
È valida la delibera che, a seguito di riduzione del capitale per perdite, disponga l’azzeramento e il contemporaneo aumento del capitale mediante sottoscrizione immediata e per intero da parte del socio presente, purché ai soci assenti o impossibilitati alla sottoscrizione immediata sia consentito di esercitare, nel termine stabilito, il diritto di opzione sulle partecipazioni sottoscritte in misura eccedente la quota di spettanza dell’originario sottoscrittore; l’esercizio postumo dell’opzione opera come condizione risolutiva che rimuove pro quota e retroattivamente gli effetti dell’originaria sottoscrizione.
Ove la delibera di ricapitalizzazione non imponga una determinata forma di adempimento e sia pacifica l’esigibilità del credito del socio verso la società, è ingiustificato il diniego opposto dalla società all’esercizio del diritto di opzione tempestivamente effettuato dal socio assente mediante compensazione con il proprio credito, considerato anche che in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci. L’eventuale danno del socio deriva in tal caso dal successivo diniego e resta estraneo alla deliberazione di ricapitalizzazione.
Il credito del socio verso la società è compensabile con il debito relativo alla sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale, in assenza di un divieto implicito desumibile da principi inderogabili del diritto societario; l’aumento sottoscritto mediante compensazione non è contrario all’interesse della società o dei terzi e comporta in concreto un aumento della garanzia patrimoniale generica offerta ai creditori, poiché, trasformato il credito certo, liquido ed esigibile del socio in capitale di rischio, detta garanzia non copre più tale credito.
La postergazione legale del rimborso dei finanziamenti dei soci prevista dall’art. 2467 c.c., volta a contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale nelle società chiuse, incide unicamente sull’ordine di soddisfazione dei crediti e lascia fermo il diritto al rimborso, senza riqualificare il finanziamento come conferimento. Pertanto nelle operazioni di ricapitalizzazione, con rideterminazione del capitale di rischio, la regola della postergazione è rispettata quando il socio liberi la sottoscrizione utilizzando la parte esigibile del proprio credito e nessuno ne alleghi l’inesigibilità.
Un danno risarcibile per il mancato esercizio del diritto di opzione presuppone l’identificabilità di un valore di mercato della quota rimasta inoptata, difficilmente configurabile in una società ininterrottamente in perdita, come conferma la regola dell’art. 2473 c.c., che àncora il rimborso spettante al socio recedente al valore del patrimonio sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato; tale danno resta comunque distinto dal mancato rimborso del finanziamento eseguito dal socio.
La cancellazione della società dal registro delle imprese preclude qualsiasi assegnazione al socio delle quote rimaste inoptate, residuando in astratto la sola tutela risarcitoria, la cui erogabilità va verificata alla stregua degli oneri di allegazione e di prova gravanti sull’attore e dell’assenza di somme distribuite ai soci in sede di liquidazione.
Ai fini della configurabilità del conflitto di interessi è irrilevante che la delibera consenta al socio anche il perseguimento di un proprio interesse personale, ove non risulti nel contempo evidentemente pregiudicato l’interesse della società, che è distinto dall’interesse personalistico dei soci pur senza essere necessariamente in conflitto con esso. Il conflitto rilevante ex art. 2373 c.c. va valutato in relazione al contrasto tra l’interesse del socio e l’interesse sociale, inteso come l’insieme degli interessi comuni ai soci in quanto parti del contratto di società, e prescinde dalla contrapposizione tra gli interessi dei singoli soci.
In applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo, cui deve essere improntata l’esecuzione del contratto di società, la regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell’altrui potenziale danno; l’abuso della regola di maggioranza è causa di annullamento della deliberazione quando questa non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, per essere il voto ispirato al perseguimento di un interesse personale antitetico a quello sociale, oppure sia il risultato di un’intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a ledere i diritti di partecipazione e patrimoniali dei soci di minoranza uti singuli.
Nell’azione di responsabilità contro gli amministratori, pur di natura contrattuale, gravano sull’attore l’allegazione specifica delle violazioni e la prova del danno effettivo e del nesso di causalità con le condotte, elementi che non possono farsi discendere dalla mera violazione dei doveri di diligenza o di norme di legge. Il danno lamentato dal socio non può consistere nel danno riflesso di condotte commesse in danno della società, e l’andamento negativo dell’impresa, che può dipendere dalle più diverse cause, è di per sé inidoneo a dimostrarlo.
Nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare è passivamente legittimata la sola società.
La violazione della clausola statutaria di prelazione comporta esclusivamente l’inopponibilità della cessione della partecipazione nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, nonché l’obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto secondo le norme generali sull’inadempimento delle obbligazioni. Il trasferimento resta valido tra le parti, perché non si configura violazione di norme imperative, e la tutela del socio pretermesso è limitata al piano risarcitorio. Il socio pretermesso è privo del diritto potestativo di riscattare la partecipazione dall’acquirente, perché il retratto è una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge per le prelazioni legali e non costituisce un rimedio generale per la violazione di obbligazioni contrattuali.
Quando al socio pretermesso nella prelazione statutaria è concedibile soltanto la tutela risarcitoria, difetta il pericolo di un pregiudizio irreparabile richiesto dall’art. 700 c.p.c., poiché il danno è ristorabile per equivalente. La preannunciata volontà della società di procedere a una scissione lascia immutata la natura delle tutele concedibili al socio pretermesso, e contro l’eventuale delibera sono previsti rimedi cautelari tipici.
La denuntiatio inviata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo riferibile al socio, o a quello da lui indicato per le comunicazioni sociali, produce, quanto alla spedizione e alla ricezione, gli stessi effetti della raccomandata con avviso di ricevimento prevista dallo statuto. In applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c., la denuntiatio si considera pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario alla data della sua consegna a mezzo p.e.c., sicché la dichiarazione di voler acquistare resa dal socio dopo la scadenza del termine statutario è tardiva e inidonea a impedire il trasferimento.
In assenza di una clausola di gradimento, sono irrilevanti la mancata indicazione del terzo acquirente nella denuntiatio e la circostanza che la società acquirente sia stata costituita dopo la comunicazione, perché la denuntiatio serve a porre il socio in condizione di esercitare il diritto di acquistare le quote e l’identificazione e l’esistenza giuridica del terzo acquirente, che in astratto potrebbe anche non essere ancora individuato, sono estranee alla ratio della pattuizione.
La denuntiatio ha la sola funzione di consentire al socio l’esercizio della prelazione; la sua legittimità resta perciò salva anche quando le modalità di pagamento in essa indicate [pagamento al rogito notarile] differiscono da quelle poi convenute tra alienante e terzo acquirente [rilascio di cambiali a vista, immediatamente esigibili], tanto più se la comunicazione ha consentito l’esercizio del diritto.
La clausola statutaria di prelazione trova la propria disciplina nella fonte negoziale e costituisce un’eccezione alla regola generale della libera trasferibilità delle partecipazioni, espressione della libertà negoziale tutelata dall’art. 41 Cost. Ne consegue che tutto ciò che la clausola limitativa non vieta resta consentito, salva la contrarietà a norme imperative, al buon costume o all’ordine pubblico, e che dal principio di buona fede non possono desumersi obbligazioni eccedenti il generale dovere di protezione dei diritti della controparte, tali da restringere la libertà negoziale di una parte a vantaggio dell’altra.
L’art. 2473 c.c. delinea un procedimento di volontaria giurisdizione, promuovibile dal socio receduto o anche dalla società, che presuppone un mero disaccordo sul valore della partecipazione. Il ricorso al tribunale per la nomina dell’esperto è quindi inammissibile quando tra le parti siano controverse l’efficacia e la legittimità del recesso, perché il conflitto sull’an del diritto alla liquidazione è difficilmente compatibile con la natura non contenziosa del rimedio.
La natura del procedimento previsto dall’art. 2473 c.c. trova conferma nel richiamo testuale all’art. 1349 c.c., poiché l’arbitraggio è finalizzato a integrare il contenuto di un rapporto negoziale incompleto.
Anche ad ammettere la valutazione incidentale del diritto di recesso nel procedimento ex art. 2473 c.c., il socio che deduca una modificazione di fatto dell’oggetto sociale [derivante dall’assunzione di una partecipazione in altra società] deve fornire elementi documentali e probatori sufficienti a dirimere il conflitto, la cui risoluzione presuppone comunque una cognizione piena, estranea al perimetro fisiologico del rimedio.
Nel procedimento ex art. 2473 c.c. non si provvede sulle spese, in ragione della natura del procedimento e dell’assenza di profili contenziosi in senso stretto, che esclude una vera e propria soccombenza processuale ai sensi dell’art. 91 c.p.c.
In tema di impugnazione delle decisioni dei soci di s.r.l., l’istanza di sospensione prevista dall’art. 2378, comma 3, c.c., applicabile per effetto del rinvio dell’art. 2479-ter c.c., deve accompagnare l’azione di impugnazione o, al più, essere proposta nel corso del relativo giudizio; è pertanto inammissibile il ricorso cautelare ante causam con il quale il socio chieda la sola sospensione della delibera senza proporre alcuna domanda di merito.
La sospensione della delibera è una misura cautelare strumentale all’accertamento della sua invalidità e può vivere solo dentro il processo che ha ad oggetto tale accertamento, perché la regola di contestualità risponde alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di stabilità degli effetti delle decisioni sociali che permeano l’intera disciplina del diritto societario; l’oggetto dell’accertamento cautelare e quello del giudizio di merito devono coesistere, e un giudizio cautelare tipico autonomo è inammissibile.
L’invalidità della delibera dedotta al solo fine di sostenere il fumus boni iuris della tutela cautelare invocata resta estranea al perimetro della domanda di merito, e la domanda non può essere riqualificata [con le note scritte successivamente depositate] quando il tenore letterale dell’atto introduttivo è chiaro.