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Imposte non versate, crisi di liquidità non esimente e danno limitato a sanzioni e interessi
Il versamento delle imposte è un obbligo specifico di legge degli amministratori, sicché, accertato l’omesso pagamento, spetta a questi dimostrare...

Il versamento delle imposte è un obbligo specifico di legge degli amministratori, sicché, accertato l’omesso pagamento, spetta a questi dimostrare ai sensi dell’art. 1218 c.c. che l’inadempimento dipende da causa non imputabile, e la carenza di liquidità della società non basta a escludere la responsabilità se non se ne provano il carattere improvviso e non preventivabile e l’impossibilità di reperire altrimenti le risorse, mentre il danno risarcibile è limitato alle sanzioni e agli interessi, esclusa l’imposta comunque dovuta [società per azioni ceramica fallita, cartelle per gli esercizi 2005-2011, danno di circa 100.800 euro a carico in solido dell’amministratore poi liquidatore, di due amministratori senza deleghe e dei sindaci].

Il danno da sanzioni e interessi conseguente a un accertamento fiscale che ha disconosciuto la detrazione dell’IVA chiesta a rimborso dalla società non è imputabile agli amministratori e ai sindaci quando la legittimità della detrazione, riconosciuta dal giudice tributario di primo grado, è stata negata in appello soltanto dopo il fallimento e la lite relativa a un’annualità analoga è ancora pendente con esiti alterni, perché in tal caso non risultano provati l’inadempimento e il nesso causale, che il curatore deve dimostrare in concreto, né la responsabilità può farsi derivare in via automatica dalla mancata impugnazione della decisione sfavorevole.

Quando la società, nell’imminenza di una procedura concorsuale, concede in affitto l’azienda a canone irrisorio a una società di nuova costituzione, il liquidatore che non pretende dall’affittuaria la fideiussione bancaria a prima richiesta prevista dal contratto né si attiva per riscuotere i canoni e il prezzo delle rimanenze di magazzino risponde del danno in solido con i sindaci che, pur avendo manifestato perplessità sull’operazione, non hanno impugnato la delibera autorizzativa né vigilato sull’esecuzione del contratto, e, mancando l’inventario contrattualmente previsto, il danno relativo al magazzino, non provato dalla sola fattura emessa unilateralmente dalla società, va liquidato ai sensi dell’art. 1226 c.c. in via equitativa.

Quando la proposta di concordato preventivo è meramente strumentale a ritardare il fallimento, perché fondata su un piano non fattibile che si regge sugli impegni di società prive dei requisiti economico-finanziari per adempierli, il liquidatore risponde dei pagamenti eseguiti senza autorizzazione degli organi della procedura, immediatamente prima e in pendenza del concordato, a favore dei professionisti e delle società che hanno predisposto e attuato il piano, in violazione della par condicio creditorum, e i sindaci ne rispondono in solido per omesso controllo.

La presenza di soggetti estranei agli organi sociali che si ingeriscono di fatto nella gestione, come i consulenti incaricati di condurre la liquidazione e di predisporre la domanda di concordato, non esonera da responsabilità l’amministratore o il liquidatore di diritto, che risponde in solido con loro per averne consentito l’ingerenza e per omesso controllo, mentre gli amministratori privi di deleghe esecutive rispondono ai sensi degli artt. 2381 e 2392 c.c. quando, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli come il protratto omesso versamento delle imposte o dovendone acquisire conoscenza in adempimento del dovere di agire informati, non hanno fatto quanto potevano per impedirli o attenuarne le conseguenze.

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro più amministratori e sindaci il diverso apporto causale di ciascuno rileva soltanto nei rapporti interni ai fini del regresso, perché la solidarietà prevista dall’art. 2055 c.c. discende dall’unicità del fatto dannoso anche se diversi sono i titoli di responsabilità, sicché l’atto di citazione non è nullo se non specifica il contributo di ciascuno, mentre su richiesta dei condebitori il giudice può graduare le quote interne secondo la posizione ricoperta, attribuendo un peso maggiore all’amministratore esecutivo e liquidatore rispetto agli amministratori privi di deleghe e ai sindaci.

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Funzione residuale del controllo giudiziario sulla gestione societaria ex art. 2409 c.c.
L’art. 2409 c.c. attribuisce ai soci la facoltà di attivare una forma assai pervasiva di controllo giudiziario sulla gestione, posta...

L'art. 2409 c.c. attribuisce ai soci la facoltà di attivare una forma assai pervasiva di controllo giudiziario sulla gestione, posta a tutela dell'interesse generale della società e del patrimonio sociale. Il rimedio, che appartiene alla volontaria giurisdizione, svolge una funzione residuale di garanzia e di ripristino della regolarità gestoria, mediante il possibile riassetto amministrativo e contabile disposto dall'esterno in chiave inquisitoria.

Il procedimento ex art. 2409 c.c. si sottrae in parte alle regole ordinarie della domanda civile e attenua, in favore del ricorrente, il normale riparto dell'onere della prova, essendo sufficiente l'allegazione di elementi dai quali emerga il fondato sospetto dell'irregolarità gestionale; per la stessa ragione l'omessa indicazione delle parti resistenti nel ricorso è priva di effetti sulla sua procedibilità. I poteri inquisitori presuppongono comunque che il ricorrente offra una piattaforma probatoria sufficiente a legittimare l'intervento esterno sull'organizzazione societaria.

Trattandosi di rimedio fortemente invasivo, la denuncia può essere accolta solo quando emergano in modo chiaro e privo di contraddizioni la gravità dell'irregolarità gestionale, il danno potenziale che ne deriva alla società, distinto dal pregiudizio del singolo socio, e l'imputabilità delle condotte all'amministratore anche sul piano soggettivo. Il limite al potere inquisitorio discende dal principio della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), di cui è espressione l'autonomia dei privati nelle compagini societarie entro i limiti posti a tutela dei terzi; restano pertanto estranei al sindacato giudiziale i profili di opportunità delle scelte gestorie.

La denuncia ex art. 2409 c.c. ha carattere residuale ed è esperibile soltanto per condotte che non possano essere censurate mediante i diversi e più specifici rimedi previsti dal codice civile, tra i quali, nella s.r.l., la revoca dell'amministratore e l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.; essa riguarda i soli danni che l'amministratore possa arrecare alla società, con esclusione di quelli diretti a soci o terzi, e presuppone l'attualità del pericolo, restando estranee al rimedio le condotte pregiudizievoli già consumate, per le quali il socio può agire in via risarcitoria contro l'amministratore o l'organo di controllo.

Sono estranee ai requisiti di attualità e residualità della denuncia le irregolarità riferite a fatti risalenti ed esauriti [rapporti con una società partecipata dall'amministratore e cancellata da anni] e quelle relative a condotte già oggetto di un procedimento penale in fase dibattimentale, rispetto alle quali l'amministratore abbia fornito elementi tecnici di segno contrario all'ipotesi accusatoria.

Le doglianze che si risolvono nella denuncia di un deficit informativo del socio, senza evidenziare il nesso tra la condotta contestata e un'irregolarità gestionale, esulano dal controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. e sono tutelabili con i diversi rimedi a disposizione del socio.

In difetto di allegazione di specifici profili di illegittimità, le spese di sponsorizzazione proporzionate al fatturato della società rientrano nelle scelte di opportunità e di strategia aziendale dell'amministratore, insindacabili in sede di controllo giudiziario.

L'andamento fortemente positivo del valore della produzione e del patrimonio netto della società nel periodo della dedotta mala gestio, unito alla sua solidità finanziaria e all'affidabilità bancaria, esclude il pericolo di danno al patrimonio sociale e conduce al rigetto della denuncia ex art. 2409 c.c.

Nel procedimento ex art. 2409 c.c. le spese seguono la soccombenza e il principio di causalità anche in favore della società e dell'organo di controllo resistenti; va invece respinta la domanda di condanna dei ricorrenti per responsabilità aggravata quando difettino allegazioni specifiche e il rigetto dipenda anche dall'inesperibilità del rimedio per condotte oggetto di un procedimento penale in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio.

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Fotografia creativa riprodotta su sito commerciale e risarcimento commisurato al prezzo della licenza
Costituisce opera fotografica tutelata ai sensi degli artt. 1 e 2, n. 7, l. 633/1941, e non semplice fotografia ai...

Costituisce opera fotografica tutelata ai sensi degli artt. 1 e 2, n. 7, l. 633/1941, e non semplice fotografia ai sensi degli artt. 87 ss. l. 633/1941, la fotografia nella quale l’uso della luce e degli effetti di colore e la scelta dello sfondo rendono percepibile, anche all’occhio non esperto, l’impronta creativa personale dell’autore, che non si limita a ritrarre il soggetto ma lo inserisce in un contesto creativo del tutto personale, sicché i diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte [fotografia di una basilica, pubblicata dall’autore con indicazione del nome e della data e riprodotta senza autorizzazione sul sito di un’impresa di viaggi per pubblicizzare un tour].

Il danno da utilizzazione non autorizzata di un’opera fotografica su un sito internet a fini commerciali può essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell’art. 158 l. 633/1941, sulla base dei corrispettivi che il titolare dei diritti avrebbe potuto ricevere concedendo a terzi il diritto di utilizzazione dell’opera e della presumibile durata della violazione, stimata in base ai dati informatici relativi alla data di caricamento dell’immagine sul server e alla sua perdurante presenza on line.

La chiara indicazione del nome dell’autore e della data di creazione della fotografia sul sito internet del titolare dei diritti, dalla quale l’utilizzatore avrebbe potuto facilmente evincere l’esistenza del diritto esclusivo, esclude la buona fede di chi la riproduce senza autorizzazione.

La domanda di risarcimento del danno da violazione del diritto d’autore può essere proposta con il procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al reg. (CE) n. 861/2007, anche limitando l’importo richiesto per ricondurla nei limiti di applicabilità del regolamento, e appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 168/2003.

Il licenziatario esclusivo dei diritti di utilizzazione economica su opere fotografiche, al quale sia stato contrattualmente attribuito il diritto di far valere la protezione del diritto d’autore contro usi non autorizzati, è legittimato ad agire per il risarcimento del danno in forza degli accordi contrattuali prodotti, fermo che il trasferimento dei diritti di utilizzazione deve essere provato per iscritto ai sensi dell’art. 2581 c.c.

Una fotografia costituisce opera fotografica, a prescindere dal suo valore artistico, quando esprime una scelta creativa del fotografo, desumibile da una precisa attività volta al miglioramento degli effetti ottenibili con l’apparecchio, come inquadratura, prospettiva e cura della luce, o dalla scelta e dall’elaborazione del soggetto, purché emerga la prevalenza del profilo artistico sull’aspetto tecnico, mentre la semplice fotografia, anche di elevata qualità, si limita a riprodurre fedelmente la realtà esterna senza una personale e sostanziale rielaborazione dell’autore.

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Esclusione del socio lavoratore di cooperativa per condotta conflittuale e irrilevanza dei principi sul licenziamento
Integra grave inadempienza idonea a giustificare l’esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa ai sensi dell’art. 2533 c.c. la condotta sistematicamente...

Integra grave inadempienza idonea a giustificare l’esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa ai sensi dell’art. 2533 c.c. la condotta sistematicamente conflittuale verso colleghi e superiori, accompagnata dalla contestazione pubblica e talvolta dalla mancata esecuzione dei compiti assegnati, dalla pretesa di impartire direttive ai colleghi valendosi dei rapporti personali con i vertici della società e da atteggiamenti inappropriati verso gli utenti assistiti, perché tali condotte, pur senza rendere impossibile il raggiungimento dello scopo sociale, ne ostacolano il perseguimento e minano l’affidamento reciproco su cui la cooperativa si fonda [cooperativa sociale che assiste persone con fragilità psichica; socio lavoratore più volte trasferito tra le strutture per i contrasti con i colleghi].

Nella valutazione della gravità delle inadempienze che giustificano l’esclusione del socio di cooperativa non si applicano i principi elaborati in materia di licenziamento, perché le condotte vanno apprezzate secondo i principi propri del diritto societario e secondo buona fede, che riguarda anche il comportamento del socio, tenendo conto dell’oggetto sociale e della particolare rilevanza che nella cooperativa assumono l’elemento personale e l’affidamento reciproco tra i soci.

La tolleranza manifestata in passato dalla cooperativa verso i comportamenti del socio e la mancata irrogazione di sanzioni disciplinari non impediscono di porre tali comportamenti a fondamento dell’esclusione, perché la tolleranza non elide l’illiceità della condotta né la sua contrarietà allo scopo mutualistico.

La comunicazione dell’esclusione che descrive puntualmente i comportamenti posti a fondamento della delibera consente al socio di cooperativa l’esercizio del diritto di difesa, e la sua legittimità non dipende dalla contestuale trasmissione della delibera o del verbale della seduta consiliare né, in mancanza di previsione statutaria, da una preventiva contestazione degli addebiti, perché al rapporto sociale non si applicano le regole della contestazione disciplinare proprie del rapporto di lavoro.

Nel giudizio di opposizione all’esclusione del socio di cooperativa le deposizioni di altri soci o di dipendenti della società non sono di per sé inattendibili, perché fatti come le polemiche sulle direttive ricevute, le frizioni con i colleghi e le difficoltà di relazione con gli utenti possono essere noti soltanto a chi ha lavorato con il socio escluso.

Nel giudizio di opposizione all’esclusione del socio di cooperativa la legittimità della delibera si valuta con riferimento ai fatti posti a suo fondamento, sicché sono irrilevanti le vicende successive alla delibera, come una condanna penale del socio o il successivo licenziamento.

Nelle società cooperative la comunicazione della deliberazione di esclusione del socio, rilevante ai fini del decorso del termine per l’opposizione, non richiede specifiche formalità, particolari mezzi di trasmissione né la rigorosa enunciazione degli addebiti, essendo sufficiente qualsiasi fatto o atto idoneo a rendere edotto il socio delle ragioni e del contenuto del provvedimento in modo da consentirgli di articolare le proprie difese, e il principio vale anche per la preventiva contestazione dei fatti quando lo statuto la preveda.

Nel giudizio di opposizione alla delibera di esclusione del socio di cooperativa grava sulla società l’onere di provare la fondatezza degli addebiti posti a fondamento dell’esclusione.

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Residualità del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. e attualità del danno alla società
Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. ha carattere residuale ed è attivabile solo per condotte che non possono essere...

Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. ha carattere residuale ed è attivabile solo per condotte che non possono essere censurate con rimedi più specifici previsti dal codice civile, per i soli danni che l’amministratore può cagionare alla società, esclusi quelli arrecati direttamente ai soci o ai terzi, e in presenza di un danno attuale. Restano estranee al rimedio le condotte, anche pregiudizievoli, ormai consumate, per le quali il socio può avvalersi delle azioni risarcitorie nei confronti dell’amministratore.

[Nella s.r.l.] difettano l’attualità del pregiudizio e la residualità del rimedio quando la denuncia riguarda un’unica condotta distrattiva risalente a circa due anni prima del ricorso e il socio ricorrente può convocare egli stesso l’assemblea ai sensi dell’art. 2479 c.c. per l’adozione delle determinazioni necessarie, compresa la revoca dell’amministratore o lo scioglimento della società.

La mancata approvazione e il mancato deposito dei bilanci sono di per sé inidonei a provare un danno per la società, perché ne derivano conseguenze eventuali sul piano della responsabilità dell’amministratore, da far valere con l’azione prevista dall’art. 2476 c.c., oltre alle conseguenze previste dall’art. 2630 c.c.

Il procedimento ex art. 2409 c.c., appartenente alla volontaria giurisdizione, si sottrae alle regole ordinarie della domanda e attenua l’onere probatorio del ricorrente, al quale basta offrire elementi da cui emerga il fondato sospetto di gravi irregolarità gestorie, purché idonei a legittimare l’intervento esterno sull’organizzazione sociale. Trattandosi di un rimedio fortemente invasivo, esso si applica solo quando emergono in modo chiaro, e non dubbio o contraddittorio, un’irregolarità gestionale grave e un danno attuale e concreto alla società, imputabile all’amministratore anche sul piano soggettivo; in applicazione del principio di libertà dell’iniziativa economica privata, restano estranei al sindacato giudiziale i profili di opportunità delle scelte gestorie.

Il procedimento ex art. 2409 c.c. può essere definito anche senza l’audizione personale dell’amministratore quando il ricorso gli è stato ritualmente notificato e il contraddittorio è stato regolarmente instaurato, a nulla rilevando l’invio irrituale di un certificato medico privo di diagnosi attestante l’impossibilità di presenziare all’udienza.

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Principi di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio e nullità della deliberazione di approvazione
È chiaro il bilancio che, nella struttura e nel contenuto, è comprensibile e trasparente nel processo di formazione sostanziale e...

È chiaro il bilancio che, nella struttura e nel contenuto, è comprensibile e trasparente nel processo di formazione sostanziale e nella rappresentazione formale; è veritiero il bilancio attendibile e credibile nelle stime e nella rappresentazione delle sue componenti; è corretto il bilancio coerente con le norme di legge e con le regole di settore che ne presiedono la redazione. Le norme di redazione del bilancio, pur tratte dai principi contabili e dotate di un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, la cui violazione determina l’illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione che lo approva.

La deliberazione di approvazione del bilancio è nulla quando le violazioni commesse comportano una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio e quello rappresentato, e anche quando dal bilancio e dai relativi allegati non è possibile desumere l’intera gamma delle informazioni previste dalla legge per ciascuna posta, senza che occorra una divergenza macroscopica tra risultato apparente e risultato effettivo della gestione. La violazione di uno solo dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza, ciascuno dotato di autonomia, basta a determinare l’illiceità del bilancio.

È nulla la clausola compromissoria [contenuta in uno statuto anteriore alla riforma del 2003] che attribuisce la nomina di un arbitro a ciascuna parte e del terzo alle parti d’accordo o, in difetto, al presidente del tribunale, perché l’art. 34 d.lgs. 5/2003 impone a pena di nullità di conferire il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società e l’art. 223-bis disp. att. c.c. imponeva alle società esistenti di adeguare lo statuto alle disposizioni inderogabili della riforma. Ne consegue la proponibilità davanti al tribunale delle impugnazioni delle deliberazioni assembleari.

La convocazione dell’assemblea di s.r.l. effettuata a mezzo posta elettronica certificata equivale alla lettera raccomandata prevista in via suppletiva dall’art. 2479-bis c.c. e soddisfa l’esigenza di tempestiva informazione dei soci, anche quando il destinatario è una persona fisica, in particolare se il socio non contesta la riferibilità a sé dell’indirizzo e lo ha utilizzato per comunicare con la società.

Il socio conserva l’interesse ad agire per l’impugnazione delle deliberazioni di approvazione di bilanci successivi a quelli già impugnati quando i vizi denunciati derivano solo in parte dai bilanci precedenti e non è intervenuto alcun giudicato di annullamento delle deliberazioni anteriori.

Quando le anomalie del bilancio puntualmente allegate dal socio impugnante non appaiono ictu oculi mere irregolarità formali, il loro accertamento richiede una consulenza tecnica percipiente e può giustificare l’ordine alla società di esibire i documenti contabili di riscontro delle poste contestate, anche in ragione della disparità tra le parti nell’accesso effettivo a tali documenti.

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Ampiezza e limiti del diritto di informazione e consultazione del socio non amministratore di s.r.l.
Il diritto del socio non amministratore di s.r.l. di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di...

Il diritto del socio non amministratore di s.r.l. di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., comprende il connesso diritto di ottenerne copia e si estende alla documentazione contabile, ai libri sociali obbligatori e a tutti i documenti dell’amministrazione, anche relativi a specifici affari. Il suo esercizio è svincolato dalla specificazione di interessi o utilità ulteriori rispetto al potere di controllo, sicché la società non può subordinare l’accesso all’indicazione dei motivi o di specifici fatti di mala gestio, e il preteso carattere esplorativo della richiesta non costituisce di per sé sintomo della sua natura emulativa.

Il diritto di informazione del socio incontra i soli limiti della buona fede, che ne esclude l’esercizio per fini meramente ostruzionistici, palesemente antisociali, concorrenziali o per danneggiare la società, e della riservatezza della società o di terzi, ove sufficientemente prospettata dalla parte che la invoca. L’esigenza di riservatezza non giustifica il sacrificio del diritto del socio, perché può essere soddisfatta mediante l’oscuramento dei dati sensibili o riservati o la sottoscrizione, da parte del socio, di un patto di riservatezza o di non divulgazione.

La società che oppone al socio [anche amministratore di una società asseritamente concorrente] il rischio di un uso pregiudizievole delle informazioni è tenuta, secondo buona fede, a indicare in dettaglio i documenti dalla cui ostensione deriverebbe il rischio concreto di un loro utilizzo in suo danno, ferma la possibilità di adottare cautele a tutela dei diritti propri e di terzi. La conflittualità tra il socio e l’amministratore e le iniziative giudiziarie reciprocamente promosse non escludono il diritto di controllo né rendono di per sé abusiva la richiesta.

Il diritto di accesso del socio ha ad oggetto documenti precostituiti, quali contratti, fatture, bonifici, libri sociali e documenti contabili; è pertanto inammissibile la domanda volta a ottenere documenti da formare, come relazioni sull’andamento economico o prospetti sulla redditività dei beni sociali, i cui dati sono ricavabili dall’analisi tecnica della contabilità. Le spese per l’estrazione delle copie gravano sul socio richiedente.

Nel procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso dal socio per ottenere l’accesso alla documentazione sociale il periculum in mora è connaturato all’esigenza di controllo, perché il ritardo nel consentire l’accesso determina una lesione attuale della facoltà di controllo connessa allo status di socio, che, se non sanata con provvedimento immediato, si protrarrebbe nell’attesa del giudizio di merito senza possibilità di tutela per equivalente.

La misura di coercizione indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c. può essere negata, in quanto iniqua, per i documenti indicati in termini generali la cui raccolta e riproduzione richiedono un’attività complessa, e concessa per i documenti specificamente individuati quando la società abbia tenuto un atteggiamento ostruzionistico verso le richieste del socio.

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Sopravvivenza della clausola compromissoria al fallimento di una delle parti ed efficacia verso il curatore
La dichiarazione di fallimento di una delle parti lascia ferma la scelta della via arbitrale operata in precedenza dal soggetto...

La dichiarazione di fallimento di una delle parti lascia ferma la scelta della via arbitrale operata in precedenza dal soggetto in bonis, perché il compromesso configura un atto negoziale riconducibile al mandato collettivo o conferito anche nell’interesse di terzi, vale a dire delle altre parti dell’arbitrato, ed è quindi sottratto allo scioglimento previsto dall’art. 78 l. fall.

Quando il curatore subentra nelle situazioni giuridiche attive derivanti dal contratto contenente la clausola compromissoria, questa conserva piena efficacia anche nei suoi confronti, perché altrimenti il curatore potrebbe sciogliersi da singole clausole del contratto di cui pure chiede l’adempimento. L’art. 83-bis l. fall., che afferma la natura accessoria della clausola compromissoria con riguardo alla sola ipotesi del procedimento arbitrale pendente e dello scioglimento del contratto su iniziativa del curatore ai sensi dell’art. 72 l. fall., conferma tale conclusione.

A fronte dell’eccezione di compromesso il giudice è sempre tenuto a verificarne la fondatezza, anche quando l’attore vi abbia aderito, perché l’adesione delle parti costituite all’indicazione del giudice competente prevista dall’art. 38, comma 2, c.p.c. opera soltanto per l’incompetenza per territorio derogabile e resta estranea all’eccezione di competenza arbitrale.

L’esistenza di una clausola compromissoria è inidonea a precludere la pronuncia del decreto ingiuntivo, perché la rinuncia alla tutela giurisdizionale è irrilevabile d’ufficio dal giudice del procedimento monitorio; nel giudizio di opposizione fondato sull’esistenza della clausola, il giudice dichiara la nullità del decreto ingiuntivo e assegna alle parti, in applicazione dell’art. 50 c.p.c., un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti agli arbitri.

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Liquidazione della quota del socio defunto di s.n.c.: rilevanza dell’avviamento e della redditività futura
Nella liquidazione della quota del socio defunto [di società in nome collettivo] ai sensi degli artt. 2284 e 2289 c.c.,...

Nella liquidazione della quota del socio defunto [di società in nome collettivo] ai sensi degli artt. 2284 e 2289 c.c., la valutazione deve tener conto anche dell’avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell’azienda, perché la norma, riferendosi allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone la continuazione dell’attività sociale, che va apprezzata nella sua fisiologica propensione verso il futuro e quindi oltre il compendio statico e disaggregato dei beni. È pertanto corretta la stima che assuma la media tra il valore dell’azienda fondato sui redditi del triennio anteriore al decesso e quello fondato sui redditi del triennio successivo, senza che rilevi lo scioglimento della società sopravvenuto in epoca ben successiva.

La controversia sulla titolarità e sull’ammontare del credito degli eredi alla liquidazione della quota del socio defunto [di società di persone] esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168/2003, perché si limita a presupporre l’estinzione del rapporto sociale senza attenervi.

Lo scioglimento della società deliberato quando è già decorso il termine per la liquidazione della quota del socio defunto, fissato dall’art. 2284 c.c. o dal contratto sociale, lascia fermo il diritto degli eredi alla liquidazione, ormai acquisito al loro patrimonio, e gli eredi vanno soddisfatti come gli altri creditori sociali.

La qualità di erede del socio defunto, che non è provata dalla sola dichiarazione di successione, può ritenersi pacifica quando la società, prima del giudizio e nel procedimento di mediazione, abbia trattato con gli attori quali eredi senza contestarne la qualità, limitando il contrasto alla sola misura della liquidazione.

Il credito alla liquidazione della quota costituisce obbligazione di valuta: gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria a titolo di maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c. richiedono un’apposita e tempestiva domanda, che va proposta al più tardi entro il primo dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.

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Danno indiretto del creditore sociale per incapienza del patrimonio ed esclusione dell’azione individuale ex art. 2395 c.c.
L’azione individuale di responsabilità del terzo ai sensi dell’art. 2395 c.c. presuppone un danno direttamente cagionato al suo patrimonio da...

L’azione individuale di responsabilità del terzo ai sensi dell’art. 2395 c.c. presuppone un danno direttamente cagionato al suo patrimonio da atti colposi o dolosi degli amministratori; il pregiudizio del creditore sociale [lavoratore dipendente] che lamenti l’impossibilità di soddisfare il proprio credito per l’incapienza del patrimonio sociale è un danno indiretto, inidoneo a integrare la fattispecie.

Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa ogni situazione creditoria (retributiva, risarcitoria, indennitaria) va accertata mediante insinuazione al passivo; le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della verificazione concorsuale soltanto quando sussista uno specifico interesse non altrimenti tutelabile [connesso alla definizione di rapporti contrattuali pendenti o, nei rapporti di lavoro, alla reintegrazione o all’attribuzione di una qualifica]. È pertanto, a rigore, inammissibile la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 2395 c.c. contro amministratori e commissario liquidatore che miri all’accertamento del medesimo credito da far valere con l’insinuazione al passivo.

Gli amministratori sono privi dell’obbligo giuridico di sospendere i rapporti di lavoro in essere per il solo fatto della crisi della società, perché un simile obbligo, operante in ogni ipotesi di crisi aziendale, contrasterebbe anche con il favor per la continuità aziendale; la prosecuzione del rapporto [con il dipendente addetto alla contabilità] è compatibile con una gestione meramente conservativa.

Il commissario liquidatore che, accettata la carica e acquisita la documentazione sociale, intima il licenziamento non appena accertata l’esistenza del rapporto di lavoro esercita tempestivamente i poteri riconosciutigli dalla legge e non risponde del danno derivante dalla prosecuzione del rapporto nel periodo anteriore.

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Legittimazione alla denuncia di gravi irregolarità del socio unico società in nome collettivo
Quando la partecipazione nella s.r.l. è detenuta da un’altra società [socio unico], la legittimazione a proporre la denuncia ai sensi...

Quando la partecipazione nella s.r.l. è detenuta da un’altra società [socio unico], la legittimazione a proporre la denuncia ai sensi dell’art. 2409 c.c. spetta alla società socia. Le persone fisiche che ne sono amministratori o liquidatori possono agire soltanto in nome e per conto di questa, nel rispetto delle regole sul suo potere di rappresentanza, e il ricorso da esse proposto in proprio è inammissibile.

Nella società in nome collettivo, cui l’art. 2258 c.c. si applica per il richiamo dell’art. 2293 c.c., quando l’amministrazione [o la liquidazione] spetta congiuntamente a più soggetti il singolo può agire da solo in nome della società soltanto se vi sia urgenza di evitare un danno alla società. La deroga mira a evitare i pregiudizi derivanti dal ritardo necessario per acquisire il consenso degli altri e presuppone che non si sia manifestato alcun dissenso e che sia ancora possibile acquisire i consensi necessari; essa è pertanto inapplicabile quando sussista un grave disaccordo. L’urgenza è inoltre esclusa quando i fatti dedotti come pregiudizievoli siano risalenti nel tempo.

Il procedimento di denuncia al tribunale per gravi irregolarità nella gestione previsto dall’art. 2409 c.c. è esperibile anche nei confronti della società a responsabilità limitata, in forza dell’art. 2477 c.c. come modificato dal d.lgs. n. 14/2019.

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Rinvio statutario a norma abrogata come rinvio mobile e iscrizione della delibera modificativa
Il rinvio operato dallo statuto di s.r.l. a una norma del codice civile, senza ulteriore precisazione [in materia di quorum...

Il rinvio operato dallo statuto di s.r.l. a una norma del codice civile, senza ulteriore precisazione [in materia di quorum deliberativi dell’assemblea straordinaria], va inteso, in difetto di una diversa volontà esplicitata, come rinvio alla disciplina codicistica nella formulazione per il tempo vigente, comprese le modifiche medio tempore intervenute, perché esprime la volontà dei soci di regolare i rapporti sociali secondo le norme dispositive del codice civile; la norma abrogata richiamata dallo statuto resta perciò priva di effetti e trovano applicazione i quorum degli artt. 2479 e 2479-bis c.c. La conclusione è confermata dall’art. 223-bis disp. att. c.c., che imponeva alle società iscritte nel registro delle imprese al 1° gennaio 2004 di uniformare atto costitutivo e statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004.

Quando il notaio non richiede l’iscrizione della delibera di modifica statutaria e gli amministratori ricorrono al tribunale ai sensi dell’art. 2436, comma 4, c.c., il tribunale accerta ex novo la sussistenza delle condizioni di legge per l’iscrivibilità, negli stessi termini e con gli stessi limiti del controllo notarile; l’iscrizione delle delibere meramente annullabili, come quella adottata in violazione del quorum deliberativo, va pertanto ordinata.

Il controllo del notaio sulla delibera di modifica dello statuto ai sensi dell’art. 2436 c.c. è un controllo di legalità formale e sostanziale, esteso alla conformità alla legge del procedimento formativo della volontà sociale ed estraneo al merito; in base agli artt. 27 e 28 della legge notarile al notaio è vietato ricevere soltanto gli atti affetti da nullità assoluta, mentre gli atti annullabili devono essere ricevuti.

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