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Esclusione del socio amministratore di società di persone e contestuale revoca della facoltà di amministrare. Ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.
Quando il socio amministratore compie atti contrastanti non solo con i doveri inerenti al rapporto gestorio, ma anche con gli...

Quando il socio amministratore compie atti contrastanti non solo con i doveri inerenti al rapporto gestorio, ma anche con gli obblighi ad esso incombenti quale socio, tali fatti ben possono costituire presupposto, oltre che della revoca per giusta causa della facoltà di amministrare, anche per l’esclusione dalla società ai sensi dell’art. 2286, co.1, c.c., quando si connotino in termini di gravità tale da compromettere il conseguimento dell’oggetto sociale (altro…)

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Incompatibilità della procedura ex art. 702 bis c.p.c. con le cause di competenza della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese
Il procedimento sommario es art. 702 bis c.p.c. è previsto solo nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione...
Il procedimento sommario es art. 702 bis c.p.c. è previsto solo nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con la conseguenza che è inammissibile ove proposto in relazione a domande la cui competenza a decidere sia riservata al Tribunale in composizione collegiale.

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Impugnazione di delibera assembleare di nomina dell’amministratore e determinazione del compenso: Conflitto di interessi. Abuso di maggioranza
Sussiste conflitto di interessi tra socio e società quando il primo si trovi nella condizione di essere portatore -con riferimento...

Sussiste conflitto di interessi tra socio e società quando il primo si trovi nella condizione di essere portatore -con riferimento a una specifica delibera- di un duplice e contrapposto interesse: da una parte il proprio interesse di socio e dall'altra l'interesse della società, e questa duplicità di interessi è tale per cui il socio non può realizzare l'uno se non sacrificando l'altro (altro…)

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Equivalenza del messaggio di posta elettronica certificata alla lettera raccomandata ai fini della convocazione dell’assemblea di srl
La convocazione dell’assemblea dei soci, in forza dell’art. 2479 bis c.c., deve avvenire nelle modalità indicate nell’atto costitutivo e, in...

La convocazione dell’assemblea dei soci, in forza dell’art. 2479 bis c.c., deve avvenire nelle modalità indicate nell’atto costitutivo e, in assenza di tale indicazione, mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.

Ai sensi degli artt. 4 e 6 del d.p.r. numero 68 del 2005, l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata è equivalente, sotto il profilo giuridico, all’invio di una missiva raccomandata: tale equiparazione, in particolare, deriva dalla circostanza che entrambi i mezzi garantiscono in modo certo che la comunicazione entri nella sfera di conoscibilità (non esigendo la legge una conoscenza effettiva del testo) del destinatario.

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Natura ed effetti del negozio di sottoscrizione in sede di aumento di capitale. Forma degli impegni assunti dalla pubblica amministrazione.
L’effetto modificativo del contratto sociale non si produce automaticamente con la deliberazione di aumento del capitale, ma ciò avviene solo...

L'effetto modificativo del contratto sociale non si produce automaticamente con la deliberazione di aumento del capitale, ma ciò avviene solo con il concorso delle volontà dell'ente e dei sottoscrittori del nuovo capitale deliberato e quindi, in una fase successiva e diversa da quella meramente deliberativa; pertanto, ai fini del perfezionamento dell'operazione di aumento di capitale, la deliberazione assembleare, con la quale è stato approvato l'incremento quantitativo del capitale, è sicuramente necessaria, ma non sufficiente, in quanto è pur sempre necessaria la dichiarazione di adesione dei soci ovvero, se prevista, anche dei terzi; detta dichiarazione si manifesta appunto con la sottoscrizione di una quota dell'aumento deliberato.

Il negozio di sottoscrizione ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso fra il socio sottoscrittore o il terzo e la società, per il tramite dell'organo amministrativo; quindi la deliberazione di aumento di capitale ben può configurasi come una proposta e la sottoscrizione del socio o del terzo come una accettazione, secondo il classico schema del contratto di natura consensuale. Deve precisarsi che il contratto di sottoscrizione di nuove azioni emesse in sede di aumento di capitale ha natura consensuale e non reale e che, ove la legge preveda la consensualità come meccanismo regolatore per un certo assetto negoziale, le parti non possono ad esso derogare creando un corrispondente modello reale atipico.

La manifestazione di volontà del socio o del terzo di voler procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale non è soggetta a forme particolari, non essendo al riguardo le stesse prescritte dalla legge, e che l'esercizio di tale diritto può desumersi anche da comportamenti concludenti: l'importante è che l'esercizio del diritto avvenga nel termine previsto nella deliberazione assembleare.

Tali principi devono tuttavia coordinarsi con i principi che regolano i rapporti contrattuali nei quali sia parte una pubblica amministrazione. Poiché la pubblica amministrazione non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono la forma scritta ad substantiam, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi; tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della amministrazione posti dall'art. 97 Cost. e assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria. La regola della necessaria forma scritta, a pena di nullità, dei contratti nei quali sia parte una pubblica amministrazione è applicabile anche all'assunzione, da parte dello Stato o di enti pubblici, di partecipazioni in società di capitali perché tali partecipazioni, oltre che costituire negozi giuridici, comportano l'assunzione di impegni verso la società.

 

 

 

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Srl. Diritto di informazione e diritto alla consultazione dei libri e documenti sociali. Socio (non amministratore) di maggioranza
In analogia con quanto previsto dall’art. 2261 c.c. in tema di controllo sulla gestione di società di persone da parte...
In analogia con quanto previsto dall’art. 2261 c.c. in tema di controllo sulla gestione di società di persone da parte dei soci che non partecipano alla relativa amministrazione, anche nelle società a responsabilità limitata il diritto di informazione ed il diritto alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non amministratore, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui lo stesso sia titolare; infatti la legge, nel riconoscere detto diritto potestativo di controllo, attuabile nelle forme del pieno accesso all’intera documentazione sociale, non si riferisce ad un determinata (minima o massima) entità di quote possedute né di per sé esclude che la richiesta possa essere avanzata, in ipotesi, anche dal socio di maggioranza.
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Azione di responsabilità nei confronti del curatore. Legittimazione, natura e distribuzione dell’onere della prova.
  Legittimato ad agire in giudizio per far valere la responsabilità dell’ex curatore, ai sensi dell’art. 38 l.f.. -e, conseguentemente,...

 

Legittimato ad agire in giudizio per far valere la responsabilità dell’ex curatore, ai sensi dell’art. 38 l.f.. -e, conseguentemente, la responsabilità del terzo per concorso nell’illecito ascrivibile al medesimo ex curatore – è il nuovo curatore, incaricato ex lege di tutelare gli interessi dei creditori concorsuali. (altro…)

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Srl. Abolizione dell’obbligatorietà del libro soci ed efficacia del trasferimento delle partecipazioni. Diritto di informazione e consultazione del socio non amministratore in via di urgenza.
A seguito dell’abolizione dell’obbligatorietà del libro soci, deve ritenersi esclusa la possibilità di continuare a subordinare all’iscrizione nel libro soci,...

A seguito dell'abolizione dell'obbligatorietà del libro soci, deve ritenersi esclusa la possibilità di continuare a subordinare all’iscrizione nel libro soci, volontariamente istituito e tenuto dall’amministratore, l’efficacia, di fronte alla società, dell’atto di trasferimento di partecipazioni sociali (altro…)

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Iscrizione nel Registro delle Imprese del trasferimento della sede legale
In tema di iscrizioni del registro delle imprese, il sitema normativo non consente l’iscrizione di ufficio di una asserita sede...
In tema di iscrizioni del registro delle imprese, il sitema normativo non consente l'iscrizione di ufficio di una asserita sede effettiva in luogo di quella indicata quale sede legale della società (nella specie, il Giudice del registro ha respinto la domanda del conservatore volta a ottenere un provvedimento di iscrizione d’ufficio, ai sensi dell’art. 2190 c.c., del trasferimento della sede legale di una società non già sulla base una apposita delibera societaria, ma di un mero fatto ricostruito sulla base di presunzioni concernenti il luogo ove la società svolge la propria attività).

 

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Responsabilità degli amministratori di srl. Inversione dell’onere della prova. Sequestro conservativo.
Per gli amministratori di Srl, al pari di quelli delle Spa, è attualmente richiesta non la generica diligenza del mandatario...
Per gli amministratori di Srl, al pari di quelli delle Spa, è attualmente richiesta non la generica diligenza del mandatario (art. 1710 c.c.), cioè quella tipizzata nella figura dell’uomo medio, ma quella desumibile in relazione alla natura dell’incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall’art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista; è inoltre intuitivo che nella valutazione della diligenza usata dall’amministratore nel caso concreto è necessario operare un giudizio ex ante e non ex post, dovendosi quindi prendere in considerazione solo quelle circostanze, oggettive e soggettive, conosciute o conoscibili, esistenti al momento in cui è stata tenuta quella determinata condotta, poi risultata foriera di danni per la società.

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Revoca dell’amministratore in via cautelare nella società in accomandita semplice. Giusta causa di revoca.
La revoca dell’amministratore nelle società di persone e, in particolare, in quelle in accomandita semplice, in forza dell’art. 2259, applicabile...

La revoca dell'amministratore nelle società di persone e, in particolare, in quelle in accomandita semplice, in forza dell'art. 2259, applicabile anche alle società di persone, per il duplice rinvio di cui agli artt. 2315 e 2293 c.c., non ha effetto se non ricorre giusta causa, nel caso in cui l'amministratore sia stato nominato con il contratto sociale, mentre, se nominato con atto separato, è revocabile secondo le norme sul mandato.  (altro…)

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