Quando il socio amministratore compie atti contrastanti non solo con i doveri inerenti al rapporto gestorio, ma anche con gli obblighi ad esso incombenti quale socio, tali fatti ben possono costituire presupposto, oltre che della revoca per giusta causa della facoltà di amministrare, anche per l’esclusione dalla società ai sensi dell’art. 2286, co.1, c.c., quando si connotino in termini di gravità tale da compromettere il conseguimento dell’oggetto sociale (altro…)
Sussiste conflitto di interessi tra socio e società quando il primo si trovi nella condizione di essere portatore -con riferimento a una specifica delibera- di un duplice e contrapposto interesse: da una parte il proprio interesse di socio e dall'altra l'interesse della società, e questa duplicità di interessi è tale per cui il socio non può realizzare l'uno se non sacrificando l'altro (altro…)
La convocazione dell’assemblea dei soci, in forza dell’art. 2479 bis c.c., deve avvenire nelle modalità indicate nell’atto costitutivo e, in assenza di tale indicazione, mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.
Ai sensi degli artt. 4 e 6 del d.p.r. numero 68 del 2005, l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata è equivalente, sotto il profilo giuridico, all’invio di una missiva raccomandata: tale equiparazione, in particolare, deriva dalla circostanza che entrambi i mezzi garantiscono in modo certo che la comunicazione entri nella sfera di conoscibilità (non esigendo la legge una conoscenza effettiva del testo) del destinatario.
L'effetto modificativo del contratto sociale non si produce automaticamente con la deliberazione di aumento del capitale, ma ciò avviene solo con il concorso delle volontà dell'ente e dei sottoscrittori del nuovo capitale deliberato e quindi, in una fase successiva e diversa da quella meramente deliberativa; pertanto, ai fini del perfezionamento dell'operazione di aumento di capitale, la deliberazione assembleare, con la quale è stato approvato l'incremento quantitativo del capitale, è sicuramente necessaria, ma non sufficiente, in quanto è pur sempre necessaria la dichiarazione di adesione dei soci ovvero, se prevista, anche dei terzi; detta dichiarazione si manifesta appunto con la sottoscrizione di una quota dell'aumento deliberato.
Il negozio di sottoscrizione ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso fra il socio sottoscrittore o il terzo e la società, per il tramite dell'organo amministrativo; quindi la deliberazione di aumento di capitale ben può configurasi come una proposta e la sottoscrizione del socio o del terzo come una accettazione, secondo il classico schema del contratto di natura consensuale. Deve precisarsi che il contratto di sottoscrizione di nuove azioni emesse in sede di aumento di capitale ha natura consensuale e non reale e che, ove la legge preveda la consensualità come meccanismo regolatore per un certo assetto negoziale, le parti non possono ad esso derogare creando un corrispondente modello reale atipico.
La manifestazione di volontà del socio o del terzo di voler procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale non è soggetta a forme particolari, non essendo al riguardo le stesse prescritte dalla legge, e che l'esercizio di tale diritto può desumersi anche da comportamenti concludenti: l'importante è che l'esercizio del diritto avvenga nel termine previsto nella deliberazione assembleare.
Tali principi devono tuttavia coordinarsi con i principi che regolano i rapporti contrattuali nei quali sia parte una pubblica amministrazione. Poiché la pubblica amministrazione non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono la forma scritta ad substantiam, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi; tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della amministrazione posti dall'art. 97 Cost. e assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria. La regola della necessaria forma scritta, a pena di nullità, dei contratti nei quali sia parte una pubblica amministrazione è applicabile anche all'assunzione, da parte dello Stato o di enti pubblici, di partecipazioni in società di capitali perché tali partecipazioni, oltre che costituire negozi giuridici, comportano l'assunzione di impegni verso la società.
Legittimato ad agire in giudizio per far valere la responsabilità dell’ex curatore, ai sensi dell’art. 38 l.f.. -e, conseguentemente, la responsabilità del terzo per concorso nell’illecito ascrivibile al medesimo ex curatore – è il nuovo curatore, incaricato ex lege di tutelare gli interessi dei creditori concorsuali. (altro…)
A seguito dell'abolizione dell'obbligatorietà del libro soci, deve ritenersi esclusa la possibilità di continuare a subordinare all’iscrizione nel libro soci, volontariamente istituito e tenuto dall’amministratore, l’efficacia, di fronte alla società, dell’atto di trasferimento di partecipazioni sociali (altro…)
La revoca dell'amministratore nelle società di persone e, in particolare, in quelle in accomandita semplice, in forza dell'art. 2259, applicabile anche alle società di persone, per il duplice rinvio di cui agli artt. 2315 e 2293 c.c., non ha effetto se non ricorre giusta causa, nel caso in cui l'amministratore sia stato nominato con il contratto sociale, mentre, se nominato con atto separato, è revocabile secondo le norme sul mandato. (altro…)