Ai fini del perfezionamento dell’operazione di aumento di capitale, ai sensi dell’art. 2481 bis c.c., la deliberazione assembleare, con la quale è approvato l’incremento quantitativo del capitale, è necessaria, ma non sufficiente, in quanto occorre che la stessa abbia effettiva esecuzione attraverso la sottoscrizione da parte dei soci, titolari del diritto di sottoscrivere l’aumento, ovvero, se prevista, dei terzi, indipendentemente dal fatto che gli stessi, in sede assembleare, abbiano o meno votato per l’aumento di capitale. Il negozio di sottoscrizione, infatti, ha natura consensuale, ex art. 1376 c.c., e si perfeziona con lo scambio del consenso tra il socio sottoscrittore e la società: la deliberazione di aumento di capitale si configura come proposta e la sottoscrizione del socio come accettazione. (altro…)
Sono ammissibili l'azione sociale di responsabilità e la richiesta di revoca per gravi irregolarità nella gestione spiegate nei confronti dell'amministratore di società cooperativa a responsabilità limitata da parte dei relativi soci. I rimedi in argomento (ex art. 2476 c.c.), pur presentando elementi di interferenza con il controllo giudiziario previsto per le società cooperative (ex art. 2545 quinquiesdecies c.c.), non sono a quest'ultimo sovrapponibili, operando su versanti distinti e, eventualmente, complementari. (altro…)
Va respinta la richiesta di sospensione della delibera di approvazione del bilancio in quanto inammissibile, avendo essa natura dichiarativa e di mero accertamento e come tale non suscettibile di esecuzione. (altro…)
In caso di scissione non proporzionale di srl, ai sensi dell’art. 2506 bis, quarto comma, c.c., al socio di minoranza, che abbia votato contro l’approvazione del progetto di scissione, è riconosciuto il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato in quel momento sulla base dei criteri stabiliti per il recesso, ex art. 2473, terzo comma, c.c., con indicazione specifica nel progetto di scissione del socio o del terzo nei cui confronti è posto l’obbligo di acquisto. In forza dell’art. 2473, terzo comma, c.c., in caso di disaccordo sul valore della quota la determinazione è compiuta tramite una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, con applicazione dell’art. 1349 c.c., in base al quale, se non risulta che le parti vollero rimettersi al mero arbitrio di quest’ultimo, il terzo deve procedere con equo apprezzamento che si risolve in valutazioni comunque ancorate a criteri obiettivi, suscettibili di dare luogo a un controllo giudiziale circa la loro applicazione, nel caso in cui siano inique o (altro…)
Poiché l’obbligazione solidale dà luogo ad un’unica situazione giuridica passiva facente capo a più soggetti e non ad una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi (essendo una la prestazione dedotta in giudizio), ai fini della concessione del sequestro conservativo deve prendersi in considerazione la valutazione complessiva del temuto pericolo con riguardo a tutti i debitori tenuti in solido (altro…)
Il ricorso alla querela di falso si rende necessario solo nel caso in cui colui che contesta il contenuto della scrittura assume che il riempimento sia avvenuto absque pactis, sicché l’interpolazione del testo esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore e realizza una vera e propria falsità materiale che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore (altro…)
La ditta è segno distintivo dell'imprenditore, ma non è soggetto distinto dal suo titolare, e pertanto questi, pur senza specificare la sua qualità, è legittimato ad opporsi ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quella.
La competenza per i provvedimenti cautelari in corso di causa va determinata in relazione alla pendenza del giudizio di merito, a prescindere dall’esito, dando così prevalenza alla ‘investitura’ attuale della causa di merito e non all’astratta competenza a conoscere.
Fino alla scadenza del termine per l’instaurazione del procedimento arbitrale e, una volta tempestivamente iniziato il procedimento arbitrale, fino alla sua definizione, il provvedimento cautelare mantiene la sua efficacia.
Al pari della mancata tempestiva instaurazione del procedimento di merito ex art. 669 novies c.p.c., anche l’estinzione del giudizio di merito comporta ipso iure la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari emessi ante causam e sul punto è opinione condivisa che nell’ambito della previsione sull’immediata inefficacia automatica del provvedimento cautelare a seguito di estinzione del giudizio di merito debbano essere ricompresi anche i provvedimenti che definiscono il processo decidendo su questioni processuali impedienti, (altro…)