La società cooperativa edilizia che agisca per l'accertamento della legittimità dell'esclusione del socio moroso, con conseguente decadenza dall'assegnazione dell'alloggio sociale, è tenuta a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del credito fatto valere, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento del socio; sarà quest'ultimo a dover fornire la prova dell'avvenuto adempimento.
La norma di cui all’art. 2476 comma 2 assolve alla funzione di permettere al socio un controllo sulla società e di consentirgli un esercizio consapevole dei suoi diritti. La portata della suddetta disposizione non si estende soltanto ai “libri sociali”, ma anche a tutti i documenti e alle scritture contabili, ai documenti fiscali e a quelli riguardanti singoli affari sociali. Il riferimento normativo ai “documenti relativi all’amministrazione” appare infatti idoneo a ricomprendere ogni documento concernente la gestione della società quali, ad esempio, la documentazione amministrativo-contabile e la documentazione più prettamente commerciale.
Da un punto di vista processuale, il potere di controllo di cui all’art. 2476 c.c. può essere esercitato anche in via d’urgenza, allorquando coesistono il requisito della verosimile esistenza del diritto ed il fondato motivo di temere che, stante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo rimanga all’esito insoddisfatto. La mera partecipazione alla decisione di scissione da parte del socio che richiede l’accesso alla documentazione sociale non può costituire circostanza idonea a giustificare il diniego alla richiesta di accesso.
Ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasferimento di quote con firma digitale (art. 36, comma 1-bis d.l. 112/2008, conv. nella legge 133/2008), tale atto deve essere in formato digitale ab origine e sottoscritto digitalmente dalle parti dopo essere stato convertito in file con estensione PDF/A. Non sono di contro ammesse procedure di digitalizzazione di secondo grado, come la scansione di un documento cartaceo.
L’art. 2331 c.c. dispone che per le operazioni compiute dalla società prima dell’iscrizione al Registro delle Imprese sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito, fermo restando che, qualora successivamente all’iscrizione la società abbia approvato l’operazione, è responsabile anche la società stessa ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito. La norma in questione mira a tutelare l’affidamento dei terzi i quali, non essendo in grado di conoscere la consistenza patrimoniale della persona giuridica, non possono che aver negoziato basandosi sulla solvibilità di coloro che hanno agito per conto della costituenda società.
L'art. 11, co. 7, del d.lgs. 175/2016 (c.d. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), rinviando all'art. 4, co. 4, del d.l. 95/2012, si limita a esprimere un limite massimo e onnicomprensivo di spesa con riferimento ai compensi riconosciuti ai vari componenti dell'organo amministrativo di società a controllo publico, non un meccanismo di riduzione automatica e proporzionale dei compensi eventualmente eccedenti tale limite.
Il creditore, sia che agisca per l’adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: è il debitore a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento.
Rispetto al debito di valuta sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale dalla scadenza al saldo, mentre non è dovuta rivalutazione in quanto non si tratta di debito di valore e non è stato allegato e provato il maggior danno patito dal creditore in conseguenza del ritardato adempimento alle obbligazioni di pagamento. Si precisa che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell’art. 1284, 4° comma, c.c.
Le dichiarazioni testimoniali e le relative fotografie, sulla base delle quali sono rilasciate, sono in grado di privare di novità un brevetto laddove siano ritenute condivisibili dal CTU, non contestate e sostanzialmente conformi a quelle rese da altro CTU per il medesimo brevetto. Dette dichiarazioni sono considerate al pari delle deposizioni testimoniali ex art. 244 e seg. c.p.c.
In ottemperanza al principio dell’onere della prova, ex art. 2697 c.c., la parte che intende invocare la tutela delle informazioni riservate ai sensi degli artt. 98 e 99 CPI deve provarne (a) l’effettiva consistenza, fattura e configurazione depositando disegni, progetti, o comunque documentazione tecnica idonea di per sé a circoscrivere, identificare e descrivere l’oggetto dell’asserita indebita divulgazione e utilizzazione, (b) l’effettiva identità tra le macchine realizzate sulla base di tali informazioni e (c) l’effettiva commercializzazione delle macchine con caratteristiche rispondenti alle informazioni.
In caso di società cancellata dal Registro delle Imprese con provvedimento d'ufficio assunto a norma dell'art. 2490 c.c., i beni immobili di cui risulti titolare all'esito dell'estinzione devono ritenersi confluiti nella comunione indivisa fra i soci superstiti, in virtù del fenomeno di tipo successorio che si verifica nel caso di cancellazione e che riguarda non solo i rapporti obbligatori facenti capo all’ente, ma anche il patrimonio esistente al momento dell’estinzione. La titolarità degli immobili della società passa dunque ai soci, nelle medesime quote rappresentative della loro partecipazione.
In merito alle questioni relative ai rapporti tra il giudizio sulla contraffazione nell’ambito del quale viene fatta valere in via incidentale la questione relativa alla validità dei brevetti e il giudizio sulla validità degli stessi la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo, anche recentemente, di affermare il principio secondo cui in base alla disciplina nazionale in tema di brevetti e di marchi, ove la nullità del titolo di proprietà industriale sia proposta in via di mera eccezione, il relativo accertamento è compiuto incidenter tantum, sicché la pronuncia assunta nel giudizio relativo alla contraffazione non è idonea ad assumere autorità di giudicato in ordine alla questione relativa alla nullità o validità del brevetto.