La sezione specializzata in materia di impresa è competente non solo per le cause che abbiano ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali, ma anche nelle ipotesi di “diritti inerenti” alle stesse partecipazioni (nel caso di specie il Tribunale, rilevato che (altro…)
Deve essere annullato il contratto di affitto di azienda stipulato tra la s.r.l. attrice e la s.r.l. convenuta, questa in persona dell'altra convenuta che agiva in nome e per conto pur consapevole dell'intenzione dei soci di revocarle l'incarico di amministratore unico per comportamenti contrastanti con gli interessi della società (altro…)
La preliminare eccezione di incompetenza deve ritenersi infondata perché nel caso di specie sul criterio territoriale ha valenza assorbente il criterio funzionale di attribuzione alla sezione specializzata, vertendo la controversia sulle azioni di responsabilità promosse contro i componenti dell'organo amministrativo e risultando quindi attratte le cause e i procedimenti quando tra le domande proposte sia ravvisabile un rapporto di connessione oggettiva e soggettiva.
Rientra nella competenza per materia del Tribunale delle Imprese la controversia avente ad oggetto la manleva pattuita nel contesto di un atto di cessione di quote sociali in quanto detta manleva rappresenta obbligazione ancillare alla cessione stessa, con conseguente competenza della medesima sezione specializzata ex art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 168/2003, ove si prevede la competenza nei procedimenti “relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”. Analogamente, rientra nella medesima competenza una domanda relativa alla rinuncia a esperire l’azione di responsabilità sociale nei confronti di un ex amministratore.
L'importo dovuto dal (l'ex) socio di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa per occupazione sine titulo degli immobili di proprietà della prima è determinato attraverso l'applicazione, in via analogica, del criterio previsto dall’art. 1591 c.c. in materia di locazione (norma che statuisce come “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna”), e comunque con modalità corrispondente a quanto la cooperativa avrebbe percepito dall’assegnazione ad altro socio, qualora l'occupante avesse rilasciato tempestivamente l’immobile.
Qualora sia richiesto, in via pregiudiziale, l’accertamento della legittimità della delibera di esclusione (della parte convenuta) da una società cooperativa edilizia a proprietà indivisa, la competenza in ordine a eventuali domande di rilascio, di pagamento dei canoni e di pagamento dell’indennità per occupazione sine titulo relative agli immobili di proprietà della cooperativa, sono di competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa. La richiesta di accertamento della legittimità dell'esclusione è infatti una domanda che rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa, nonché una domanda riguardante una questione pregiudiziale ossia una "domanda connessa" ai sensi dell'art. 3, 3° comma, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012 n. 27 (connessione oggettiva propria).
Il trasferimento di quote sociali non è fatto idoneo a far trasmigrare sull'acquirente anche l’obbligazione, già assunta personalmente dall'alienante nei confronti della società ceduta, di effettuare un finanziamento: la cessione del debito, nonché del contratto ex art. 1407 c.c., presuppone in ogni caso l’assenso del creditore stesso, non potendo certo il debitore spogliarsi dell’obbligazione assunta semplicemente cedendo a terzi la posizione sostanziale collegata al debito (e, infatti, nell’ipotesi opposta ma similare in cui il socio cede la quota ad un terzo, il cedente non perde certo i diritti di credito da lui precedentemente vantati verso la società (così anche Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2015, n. 16049).
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d’ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. La transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere (21.04.2021).
Non ha diritto a percepire un compenso per l’attività prestata come Amministratore Unico di società partecipata dall’Amministrazione di appartenenza il dirigente pubblico che ricopra tale ruolo unitamente alle proprie funzioni dirigenziali quando la tipologia di incarico ad esso affidato rientra fra le attività connesse al rapporto organico tra il dirigente e l’Amministrazione di appartenenza. In tal caso, infatti, trova applicazione l’art. 24 del t.u. sul pubblico impiego (d.lgs. 30.3.2001 n. 165) che regolamenta il trattamento economico dei dirigenti pubblici e che, al comma 3, prevede il regime di onnicomprensività della retribuzione. (altro…)
La proposizione dell’azione di annullamento dell’atto degli amministratori da parte del socio di società di capitali presuppone che la deliberazione impugnata: conservi efficacia fino alla sua rimozione; sia non conforme a legge o statuto; e sia potenzialmente lesiva dei diritti del socio o per lui dannosa in via diretta, senza che sia altresì necessaria la verificazione di un danno effettivo. La regola per cui le limitazioni ai poteri degli amministratori, che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti, non sono, anche se pubblicate, opponibili ai terzi salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società, dettata in tema di società di capitali e applicabile anche alle società cooperative, opera non solo per la rappresentanza processuale, ma anche per la rappresentanza negoziale della società.
Nell’ipotesi in cui il rappresentante legale di una società abbia disposto di un diritto della società senza spenderne il nome, può sussistere manifestazione tacita del rapporto rappresentativo rispetto alla società, con la conseguenza che l’atto di disposizione produce effetti nei confronti della società rappresentata. La rappresentanza, infatti, può essere dedotta da ogni altro elemento da cui risulti che l’attività di tale soggetto si svolge, appunto, in attuazione di un potere rappresentativo a lui conferito; di conseguenza la contemplatio domini può essere manifestata anche con un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto siano destinati a prodursi direttamente.
La c.d. contemplatio domini non richiede l'uso di formule sacramentali né per l'attività negoziale sostanziale né per quella processuale
Non può di regola essere demandato né all’assemblea né tantomeno agli organi della cooperativa il potere di imporre al socio versamenti in denaro ulteriori rispetto all’iniziale conferimento, salvo che tale potere non sia stabilito da una clausola statutaria per i fini dell’espletamento dell’attività della cooperativa e per il perseguimento dello scopo sociale.
La deliberazione dell’assemblea di una società cooperativa, con cui la maggioranza imponga ai soci nuove prestazioni accessorie, ovvero modifichi quelle previste dall’atto costitutivo non è di per sé nulla per l’impossibilità dell’oggetto, né inesistente per provenienza da un organo sfornito di potere, ma è soltanto impugnabile, se contraria alla legge o all’atto costitutivo, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 2377 c.c.