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Tutela cautelare del diritto di ispezione del socio di s.r.l.
Il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro...

Il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione spetta al socio di s.r.l. che non sia anche amministratore.

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Responsabilità degli amministratori di s.r.l. e diritto/obbligo di informazione ex art. 2476, co. 2 c.c.
In tema di responsabilità degli amministratori, nonostante il silenzio dell’art. 2476 c.c. circa il grado di diligenza richiesto, si ritiene...

In tema di responsabilità degli amministratori, nonostante il silenzio dell'art. 2476 c.c. circa il grado di diligenza richiesto, si ritiene ormai pacificamente che, come per gli amministratori di s.p.a. (art. 2392 c.c.), anche per quelli di s.r.l. debba farsi riferimento alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze possedute, la quale (altro…)

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Diritto di informazione del socio di srl su società controllate di una società holding
Il perimetro del diritto di informazione del socio sui documenti relativi all’amministrazione della società da lui stesso direttamente partecipata deve...

Il perimetro del diritto di informazione del socio sui documenti relativi all’amministrazione della società da lui stesso direttamente partecipata deve intendersi comprensivo di tutta la documentazione “ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata/utilizzata per l’esercizio delle proprie funzioni dall’organo amministrativo della società soggetta al potere di ispezione (altro…)

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Diritto all’informativa del socio di s.r.l.
L’informativa prodotta in giudizio dall’amministratore in merito agli affari di una società ricomprendente copia del libro cespiti, i contratti di...

L’informativa prodotta in giudizio dall'amministratore in merito agli affari di una società ricomprendente copia del libro cespiti, i contratti di vendita dei cespiti, copia delle schede contabili, copia dei mandati di vendita, gli scambi di documenti e la corrispondenza delle trattative è tale da far venir meno qualsiasi pregiudizio per il socio ricorrente che lamentava la lesione del diritto all'informativa a lui riconosciuto dall'art. 2476, co. 2, c.c..

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Diritti partecipativi riconosciuti al socio receduto
Al socio receduto, in ragione della manifestata volontà di fuoriuscire dalla compagine monetizzando la sua quota di partecipazione, possono essere...

Al socio receduto, in ragione della manifestata volontà di fuoriuscire dalla compagine monetizzando la sua quota di partecipazione, possono essere riconosciuti i soli diritti partecipativi funzionali alla valorizzazione della quota che deve essergli liquidata, l’attribuzione di tutte le posizioni partecipative ordinarie risultando incongrua in quanto non più collegata alla partecipazione sociale in senso proprio e in particolare l’attribuzione della legittimazione ad impugnare non essendo più connessa all’interesse ad agire - tipico del socio non receduto - quanto alla rispondenza allo schema legale delle delibere assembleari, il tutto salvo il caso che l’esercizio dei diritti partecipativi sia strumentale rispetto alla salvaguardia del patrimonio sociale in vista della liquidazione della quota e che l’impugnazione sia rivolta nei confronti di delibere anch’esse idonee ad incidere rispetto a tale liquidazione.

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Diritto dei soci di s.r.l. che non partecipano all’amministrazione di prendere visione della relativa documentazione e dei libri sociali
Il socio di s.r.l. che non partecipa all’amministrazione ha un diritto potestativo ai sensi dell’art. 2476 co. 2 c.c. a...

Il socio di s.r.l. che non partecipa all’amministrazione ha un diritto potestativo ai sensi dell’art. 2476 co. 2 c.c. a consultare e, quindi, prendere visione di tutta la documentazione sociale, cui corrisponde l’onere per la società di metterla a disposizione del socio in locali a ciò adeguati, se necessario recuperandola presso chi materialmente la detiene.

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Diritto del nudo proprietario di consultare la documentazione sociale di s.r.l.
Il diritto di informazione previsto dall’art. 2476 co. 2 c.c. costituisce, come noto, espressione di un generale potere di controllo...

Il diritto di informazione previsto dall’art. 2476 co. 2 c.c. costituisce, come noto, espressione di un generale potere di controllo spettante al socio di s.r.l. sull’attività gestoria, non solo a tutela di propri interessi individuali, ma anche al fine di tutelare il generale interesse sociale a una corretta gestione a cura degli amministratori. Così concepito, risulta evidente che il diritto del socio alla informazione e consultazione della documentazione societaria, quale strumento essenziale con cui si realizza il controllo sulla gestione dell’impresa, non può ritenersi soggetto ad alcun limite temporale, potendo essere esercitato in ogni momento, per tutto il periodo in cui perdura il rapporto associativo e non può dunque essere limitato temporalmente, opponendo il termine prescrizionale quinquennale.

L’attribuzione, in via esclusiva, di tutti i diritti amministrativi correlati alla propria partecipazione sociale in favore dell'usufruttuario non preclude al nudo proprietario l'esercizio del diritto di controllo previsto dall'art. 2476, co. 2, c.c. A ciò non osta il rinvio operato dall’art. 2471 bis c.c. alla disciplina in materia di società per azioni, il quale non può prescindere dalla considerazione della diversità del tipo sociale delle società a responsabilità limitata, dovendosi necessariamente operare, come osservato da attenta dottrina, una verifica di compatibilità del precetto contenuto con l’art. 2352 c.c. con le peculiarità proprie delle società a responsabilità limitata. Un siffatto rilievo si impone, senz’altro con riferimento al diritto di vigilanza previsto in capo al socio di s.r.l. dall’art. 2476 co. 2 c.c., costituendo lo stesso una prerogativa del tutto estranea alla disciplina legislativa delle s.p.a. Non deve pertanto ritenersi consentito alle parti, in virtù dei richiamati artt. 2471 bis e 2352, ult. co., c.c., attribuire in via esclusiva al solo usufruttuario l’esercizio del potere di vigilanza sulla gestione sociale previsto dall’art. 2476 co. 2 c.c.

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Diritto di accesso ai documenti sociali in capo al socio titolare di quote pignorate
Il socio di una s.r.l., che non partecipi all’amministrazione della società e che risulti  titolare di quote di partecipazione sociale,...

Il socio di una s.r.l., che non partecipi all’amministrazione della società e che risulti  titolare di quote di partecipazione sociale, già oggetto di pignoramento, è legittimato ad esercitare il proprio diritto di controllo sulla società, previsto dall’art. 2476 c.c., 2° comma, potendo, quindi, consultare i libri sociali ed ogni altro documento relativo all’amministrazione, ed estrarne copia.

Ciò in quanto, in caso di pignoramento delle quote di partecipazione sociale, si applica il combinato disposto degli artt. 2471-bis e 2352 c.c., ai sensi del quale il socio, in concorrenza con il creditore pignoratizio, risulta legittimato ad esercitare i diritti amministrativi non espressamente previsti dall’art. 2352 c.c., tra cui rientra il diritto di visione dei documenti societari ai sensi dell’art. 2476 c.c., 2° comma.

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Sul diritto di ispezione e controllo del socio di S.r.l.
La disposizione dell’art. 2476, co. 2 c.c. ha la funzione di permettere al socio di S.r.l. un controllo sulla società...

La disposizione dell’art. 2476, co. 2 c.c. ha la funzione di permettere al socio di S.r.l. un controllo sulla società e di consentirgli un esercizio consapevole dei propri diritti.

La richiesta del socio deve essere sufficientemente dettagliata; il diritto di consultazione non è limitato ai libri sociali, ma si estende a ogni documento concernente la gestione della società – come, ad esempio, la documentazione amministrativo-contabile e la documentazione più prettamente commerciale – mentre non sono ricomprese elaborazioni contabili non previste dalla legge né relazioni, valutazioni o pareri da parte dell’amministratore.

Sebbene la norma, sul piano letterale, ponga il dovere informativo esclusivamente a carico dell’organo amministrativo, tale dovere sussiste anche in capo al liquidatore, quando la società è in fase di liquidazione.

Sul piano processuale, il diritto di ispezione e controllo può essere fatto valere anche d’urgenza in via cautelare, senza che sia necessaria, a pena di inammissibilità, la prospettazione di una futura azione di merito, trattandosi di un provvedimento cautelare anticipatorio. È sufficiente ad integrare il requisito del periculum in mora l’ingiustificato protrarsi di una situazione di incertezza e di impossibilità per il socio ricorrente di avere libero accesso alla documentazione sociale, posto che il ritardo è di per sé lesivo del diritto potestativo di cui il socio è titolare.

Non è abusiva la condotta del socio ricorrente che abbia presentato reiterate richieste di informazione e di consultazione alla società, qualora la documentazione da quest’ultima già messa a disposizione risulti largamente incompleta e comunque diversa da quella successivamente richiesta in via giudiziale. La circostanza che la società resistente sia in fase di liquidazione rende inconferente la contestazione relativa ad una presunta strumentalizzazione della richiesta da parte del socio per il perseguimento di finalità concorrenziali.

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Il provvedimento con cui il giudice ordina alla società l’esibizione di determinati documenti sociali elencandoli nel dettaglio deve essere interpretato restrittivamente
Il provvedimento con cui il giudice ordina alla società, a seguito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui...

Il provvedimento con cui il giudice ordina alla società, a seguito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui il socio ha fatto valere il suo diritto di informazione ex art. 2476 c.c., l'esibizione di determinati documenti sociali, elencandoli nel dettaglio, deve essere interpretato restrittivamente e non come un elenco aperto [nel caso, il giudice ha respinto il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. con cui il socio lamentava che la società non avesse rispettato l'ordinanza cautelare, avendo messo a disposizione solo i documenti elencati dal giudice nell'ordinanza medesima, affermando che il dispositivo dell'ordinanza non autorizzava in alcun modo l'opzione interpretativa proposta dal socio ricorrente].

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Diritto di controllo del socio di s.r.l. ex art. 2476 c.c.. Principio di buona fede e bilanciamento di interessi
Il diritto del socio di srl non amministratore di avere accesso alla documentazione sociale ex art. 2476 co. 2 c.c....

Il diritto del socio di srl non amministratore di avere accesso alla documentazione sociale ex art. 2476 co. 2 c.c. è esercitabile in via potestativa, senza che il socio sia onerato di dimostrarne l'utilità (altro…)

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Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore della S.r.l. sulle società controllate dalla società partecipata
Il diritto di consultazione del socio non amministratore ex art. 2476, secondo comma, c.c. riguarda i libri sociali e i...

Il diritto di consultazione del socio non amministratore ex art. 2476, secondo comma, c.c. riguarda i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione della S.r.l. di cui è socio.  Il socio non amministratore della S.r.l. controllante (altro…)

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