Ai sensi dell’art. 2476, c. 2, c.c., il socio di minoranza di una S.r.l., anche se in conflitto di interessi con la suddetta società, ha diritto di richiedere con provvedimento d’urgenza agli amministratori della stessa la consultazione della documentazione sociale (ivi inclusi gli estratti conto bancari, le fatture passive e, se in forma scritta, tutte le proposte contrattuali ed i contratti sottoscritti dalla società, con la relativa documentazione contabile ad essi inerente). (altro…)
Va accolta la richiesta presentata - ex art. 700 c.p.c. - da un socio di s.r.l., funzionale alla consultazione della documentazione contrattuale, amministrativa, contabile, bancaria e fiscale richiesta onde procedere al controllo sulla gestione sociale e sull'andamento economico-finanziario della società. (altro…)
Il socio di s.r.l. ha diritto di chiedere con provvedimento d'urgenza l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale per consentirgli la tempestiva verifica della gestione in corso e di quella passata. Precisamente: a) al socio spetta di ricevere informazioni sullo svolgimento dell'attività sociale oltre al diritto di consultare i libri sociali e la documentazione attinente all'amministrazione della società, non invece il diritto a procedere autonomamente ad atti di ispezione, sicché l'esercizio del diritto di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. presuppone necessariamente la collaborazione degli organi sociali o dei professionisti preposti alla conservazione delle scritture contabili; b) le modalità di esercizio del diritto di accesso devono essere improntate al canone della buona fede; c) l'accesso alla documentazione societaria da parte del socio deve essere eseguito nel rispetto delle esigenze gestionali della società e i tempi e i modi del suo esercizio - ferma la piena estrinsecazione del diritto del socio - devono essere concordati con gli organi societari; d) a seguito dell'avvenuto accesso il socio deve garantire la riservatezza circa le informazioni contenute nei documenti visionati. (altro…)
L'impossibilità per il socio non amministratore di procedere al controllo sulla regolare gestione sociale e sull'andamento economico finanziario della società a r.l. per il tramite della normale interlocuzione con gli organi sociali legittima il ricorso in via d'urgenza al Tribunale e, attesa la necessità di collaborazione degli organi sociali, l'emanazione di un provvedimento (altro…)
Al socio non amministratore di una società a responsabilità limitata è riconosciuto ex art. 2476 comma 2 cod.civ. solamente il diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi alla gestione e di estrarne copia, ma non spetta il diritto di chiedere la consegna di essi. Pertanto lo strumento del decreto ingiuntivo non può essere utilizzato per far valere il diritto previsto dalla norma citata.
Il diritto di esibizione, copia ed ispezione previsto dall'art. 2476, co. 2, c.c. va configurato alla stregua non di un diritto potestativo, ma di un diritto di credito, esercitabile anche una volta cessato il rapporto con la società, nel termine di prescrizione.
L'assunto di eccessiva onerosità dell’importo richiesto in pagamento dalla società all'attrice per evadere la sua richiesta di ottenere estratti dei documenti sociali, nella sua estrema genericità, appare chiaramente da respingere alla luce di: copiosità dei documenti da fotocopiare (circa 1600 pagine); urgenza di soddisfacimento della richiesta avanzata (a fronte della intimazione di un termine di appena dieci giorni); piena (altro…)
In ambito endo-societario, al fine dell'esercizio dei diritti sociali (nel caso di specie il diritto di accesso alla documentazione sociale), la qualità di socio deve essere attribuita al soggetto il cui atto di acquisto della partecipazione risulta iscritto nel Registro delle imprese. (altro…)
Il socio che in precedenza non abbia avanzato riserve o contestazioni sulla gestione della società, ovvero abbia votato a favore dell’approvazione dei bilanci di esercizio, o ancora non abbia impugnato le relative delibere di approvazione, preserva comunque il pieno diritto di accesso alla documentazione sociale in base ai poteri di controllo ad esso conferiti dall’art. 2476, co. 2, c.c. Tale conservazione delle facoltà del socio si desume (altro…)
Va respinta la richiesta di pronunciarsi in via cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere una serie di provvedimenti diversi tra loro, ma comunque volti a garantire in via d'urgenza il corretto svolgimento della convocanda assemblea (altro…)
Nelle s.r.l. il diritto di informazione e alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non amministratore, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui lo stesso sia titolare. La legge, infatti, nel riconoscere (altro…)