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Il requisito dell’originalità di una banca dati
Per quanto concerne la costituzione di una banca dati, il criterio di originalità è soddisfatto quando, mediante la scelta o...

Per quanto concerne la costituzione di una banca dati, il criterio di originalità è soddisfatto quando, mediante la scelta o le modalità di disposizione dei dati in essa contenuti, il suo autore esprima la sua capacità creativa con originalità, effettuando scelte libere e creative. In tale contesto le nozioni di “scelta” e di “ disposizione”, ai sensi dell’art. 3, par. 1, Dir. n. 96/9/CE riguardano, rispettivamente, la selezione e la sistematizzazione dei dati con cui l’autore della banca dati conferisce a quest’ultima la sua struttura. Al contrario il criterio de quo non è soddisfatto quando la costituzione della banca dati sia dettata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa. Tali nozioni non comprendono, invece, la creazione dei dati contenuti nella banca dati stessa. Peraltro il fatto che quest’ultima abbia richiesto un dispiego di attività e know-how significativi da parte del suo autore, non può, di per sé, giustificare la sua tutela in base al diritto d’autore, qualora tali attività e tale know-how non esprimano alcuna originalità nella scelta o nella disposizione di cui trattasi.

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Presupposti applicativi della misura cautelare della descrizione, misure di protezione e inibitorie nei procedimenti in materia di concorrenza sleale, industrialistica e diritto d’autore
La misura della descrizione, con finalità di acquisizione probatoria, è prevista solo con riferimento ai diritti industriali e/o previsti dalla...

La misura della descrizione, con finalità di acquisizione probatoria, è prevista solo con riferimento ai diritti industriali e/o previsti dalla legge sul diritto di autore. Attesa la funzione probatoria, il fumus richiesto per la concessione della descrizione è dunque sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella sussistenza di un ragionevole sospetto di violazione o nella non pretestuosità della domanda, ma la concessione o comunque la conferma della misura non possono prescindere dalla verosimiglianza della titolarità, in capo a chi agisce, di un diritto industriale [nel caso di specie trattavasi di informazioni segrete ai sensi dell’art. 98 CPI e/o di una banca dati ex art. 2, n. 9, e 102 bis LdA].

Le misure di protezione ex art. 98, lett. c) cpi hanno il duplice scopo di impedire che coloro che detengono determinate informazioni (ad esempio dipendenti e collaboratori) le portino a conoscenza di terzi e che i terzi possano accedervi direttamente. A tal fine, l’imprenditore deve intervenire su più livelli, adottando misure che possono ricondursi a tre categorie: le misure di carattere fisico (quali l’utilizzo di archivi cartacei protetti da chiavi e accessibili solo ad alcuni dei dipendenti), le misure di carattere tecnologico (quali l’utilizzo di sistemi che rendano accessibili le informazioni solo a particolari soggetti, mediante l’utilizzo di accorgimenti tecnici) e le misure di carattere organizzativo (quali ad esempio circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza o accordi di segretezza che consentano di rendere manifesta la volontà del titolare delle informazioni di mantenerle segrete). L’idoneità delle misure adottate deve essere valutata caso per caso, considerando vari fattori, tra i quali rilevano le dimensioni dell’impresa, la natura dell’informazione, il numero di soggetti che vi abbiano accesso e la tipologia di accesso previsto all’informazione stessa.

Il criterio di originalità è soddisfatto quando, mediante la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti, il suo autore esprima la sua capacità creativa con originalità effettuando scelte libere e creative. Al contrario, il criterio de quo non è soddisfatto quando la costituzione della banca di dati sia dettata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa.
Non va considerata, al fine di valutare l’originalità della banca dati , la rilevanza del dato in quanto tale e nemmeno il fatto che la costituzione della banca di dati abbia richiesto, oltre alla creazione dei dati in essa contenuti, un dispiego di attività e know-how significativi da parte del suo autore (fattori rilevanti, invece, per la tutela della banca dati sui generis ex ar.t 102 LdA). Da ciò consegue che, qualora l'organizzazione dei dati si ispiri ed assolva a informative o gestionali, senza un apprezzabile gradiente di apporto intellettuale creativo, il carattere dell’originalità non sussiste.

Qualora si tratti di una banca dati di tipo dinamico, è nell’in sé della banca dati stessa che i contenuti si evolvano in continuazione, dal che non è possibile sostenere che le continue modifiche del contenuto dei dati attribuiscano all’investimento una portata qualificante e sostanziale, tale da far decorrere continuamente un nuovo termine quindicennale: seguendo tale impostazione, una tale tipologia di banca dati godrebbe di una tutela sui generis illimitata, e ciò si porrebbe in contrasto con la norma che, al contrario, precede che detta tutela sia accordata per un tempo determinato. Al fine di far decorrere un nuovo termine quindicennale, è dunque necessario un investimento di rilevante e sostanziale innovazione della banca dati, distinto dal mero aggiornamento dei dati contenuti nei listini prezzi.

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Inadempimento reciproco in un contratto di coproduzione cinematografica
In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del...

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.

Nel caso in cui le parti abbiano dedotto inadempimenti reciproci in contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento, il giudice di merito non può limitarsi ad esaminare il comportamento di una sola delle parti, ma è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in ordine al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti – tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto – si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.

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La tutela delle fotografie semplici e gli effetti del decorso del termine ventennale ex art. 92 l.a.
La dichiarazione di notevole interesse storico di un archivio di fotografie da parte del M.I.B.A.C.T. ha l’effetto di limitare il...

La dichiarazione di notevole interesse storico di un archivio di fotografie da parte del M.I.B.A.C.T. ha l’effetto di limitare il diritto di proprietà privata per ragioni di interesse pubblico e mira a scongiurare il pericolo di distruzione o smembramento di tutto o di parte dell’archivio per cause fortuite o di forza maggiore. È dunque evidente che i vincoli apposti per ragioni di interesse storico sull’intero archivio, in quanto individuato proprio per il complesso dei documenti in esso compresi, non possano avere rilievo laddove si controverta sul diverso piano della tutelabilità ai sensi della disciplina del diritto d’autore di singole immagini, pure in esso comprese.

L’estinzione dei diritti di esclusiva del fotografo per le cd. fotografie semplici ex art. 92 l.a. deve necessariamente estendersi anche alla (omessa) menzione del nome del fotografo in caso di pubblicazione dell’immagine. La disposizione dell’art. 90, co. 1, l.d.a. – che esige che gli esemplari della fotografia debbano essere diffusi con la menzione dell’autore (o del soggetto titolare dei diritti di utilizzazione economica) è evidentemente predisposta al fine di consentire l’opponibilità dei diritti connessi del fotografo (o dei titolari dei diritti sull’immagine) ai terzi, sicchè - a mente del secondo comma della medesima disposizione di legge – la mancanza di tali indicazioni determina la libera riproducibilità dello scatto da parte di terzi. Se, dunque, tale ipotesi comunque non pare attenere in sé alla tutela del diritto morale dell’autore della fotografia - in quanto specificamente rivolta a consentire l’opponibilità dei diritti connessi sull’immagine ai sensi degli artt. 88 e ss. l.d.a. - deve rilevarsi che l’imporre in epoca successiva alla scadenza fissata dall’art. 92 l.d.a. ad un utilizzatore di un’immagine in libera riproduzione l’onere di menzionare il nome dell’autore, oltre ad non essere stabilito da alcuna disposizione attinente alle fotografie “semplici”, sarebbe evidentemente eccessivo e di fatto inesigibile, laddove – come nel caso di specie – l’immagine sembrerebbe essere circolata priva di tale indicazione. La semplice omissione del nome dell’autore – ove intervenuta la scadenza prevista dall’art. 92 l.a. – non può costituire dunque fonte di illecito, mentre il richiamo a principi generali che consentono ad ogni individuo di rivendicare la paternità del frutto delle proprie attività potrebbe trovare un fondamento nella particolare ipotesi in cui la paternità dell’immagine sia stata attribuita a persona diversa.

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Il marchio come firma di un’opera e lo stato soggettivo per l’inibitoria
Il marchio è un segno distintivo di un prodotto, che rende riconoscibile il suo produttore. Non costituisce contraffazione di marchio...

Il marchio è un segno distintivo di un prodotto, che rende riconoscibile il suo produttore. Non costituisce contraffazione di marchio l'utilizzo della componente figurativa di un marchio, anche se registrato, ove esso sia utilizzato non in funzione di marchio, ma abbia finalità meramente illustrative (ferma restando l'illecito utilizzo di opere altrui).

Riprodurre l’opera altrui, utilizzandola a fini commerciali senza alcuna autorizzazione dell’autore, costituisce un plagio, ossia un atto illecito; e tanto più integra l’illecito riprodurre la stessa opera dopo aver cancellato la firma dell’autore.

Cancellare il marchio, fosse esso nominativo o figurativo e che in relazione all’opera rappresenta la firma dell’autore, integra violazione non solo del diritto di sfruttamento economico dell’opera ma anche del diritto morale, poiché significa occultarne volontariamente la paternità.

È da presumere che un distributore titolare di un marchio si informi della provenienza dei prodotti da distribuire anche con il proprio segno distintivo.

La tutela del diritto d’autore e dei segni distintivi prescinde dallo stato soggettivo di chi ha partecipato alle contraffazioni, talché è possibile inibire la reiterazione di condotte di concorso anche a chi le abbia poste in essere incolpevolmente ignorando la sussistenza di una contraffazione; ma questo vale in un giudizio di merito, al quale il concorrente inizialmente di buona fede abbia dato causa alimentando in qualche modo la controversia tra le parti (mentre potrebbe non ravvisarsi alcun interesse apprezzabile a ottenere una inibitoria nei confronti di chi abbia subito riconosciuto il diritto altrui e si sia immediatamente e definitivamente astenuto da altre condotte lesive).

Uno stato soggettivo di assoluta buona fede, da parte di chi non aveva alcun motivo per sospettare una contraffazione, o era addirittura nell’impossibilità materiale di riconoscerla, non consente di ravvisare rischi di reiterazione di condotte lesive dei diritti d’autore del ricorrente; e ciò porta a escludere, quanto meno, l’urgenza di un provvedimento cautelare che inibisca la loro commercializzazione.

Non ha ragion d’essere un ordine di pubblicazione del dispositivo sul sito web e sulle pagine social del ricorrente, che può liberamente procedervi nel rispetto della riservatezza delle parti diverse dai diretti concorrenti al plagio.

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Contratto di edizione musicale: inadempimento e onerosità sopravvenuta
Nella valutazione della gravità dell’inadempimento di un contratto, devono essere preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale,...

Nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto, devono essere preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento, potendosi darsi rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla cd. buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, ovvero di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscenti.

Il contratto di edizione musicale, privo di una disciplina legale, si pone al di fuori delle indicazioni contenute negli artt. 118 e ss. della legge 22 aprile 1941, n. 633, costituendo pertanto un negozio atipico che attiene alla cessione di diritti economici dell’autore sulle opere musicali oggetto del contratto.

L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto, richiede l'incidenza sul sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale e che si caratterizzano per la loro straordinarietà, connotato di natura oggettiva che qualifica un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico); e per la loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza.

Il contratto di edizione musicale è indubbiamente caratterizzato da un profilo aleatorio di apprezzabile rilievo, tenuto conto della normale incertezza che necessariamente caratterizza le previsioni di successo relative a composizioni musicali future anche laddove espressione della personalità di un artista già apprezzato dal pubblico.

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Diritti autorali del fotografo e fotografie pubblicate sui social networks
L’interesse pubblico alla pubblicazione su testate giornalistiche limita i diritti esclusivi dell’autore della fotografia, che non può opporsi alla sua...

L’interesse pubblico alla pubblicazione su testate giornalistiche limita i diritti esclusivi dell’autore della fotografia, che non può opporsi alla sua riproduzione e diffusione, ma ha diritto ad un equo compenso; conseguentemente, la testata giornalistica che intenda pubblicare una fotografia ritraente un personaggio di attualità deve chiedere preventiva autorizzazione al suo autore, ove noto.

Non giova la presunzione di titolarità dei diritti autorali connessi alla pubblicazione del contenuto digitale in capo al titolare del profilo social, se la pubblicazione è avvenuta ab origine sul profilo FB di terzi e non dell’autore della fotografia.

La mala fede non è equiparabile a negligenza e denota un atteggiamento psicologico intenzionalmente malevolo. Pertanto, non può dirsi avvenuto in mala fede il download di fotografia apparsa su profilo FB di soggetti terzi senza digital watermarks, se non dimostrando che all’epoca della pubblicazione il riproduttore già conosceva che altri era l’autore della fotografia, con onere della prova a carico di quest’ultimo.

Non può avere rilievo, ai fini della prova della mala fede del riproduttore ai sensi dell’art. 90 cit., che la parte, scaricando il contenuto IP apparso su profilo social di terzi, non abbia richiesto previamente l’autorizzazione del titolare del profilo; né l’eventuale accettazione del rischio di ledere i diritti di terzi (in ipotesi il titolare del profilo FB) equivale a male fede nei confronti dell’autore della fotografia.

Nulla provano sulla malafede del riproduttore gli eventuali accordi che la parte abbia successivamente raggiunto con le altre testate giornalistiche che, parimenti, pubblicarono la fotografia senza il suo consenso.

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La tutela autorale di una banca dati non è riconosciuta in caso di mancata estrazione e reimpiego della stessa
Ai sensi dell’art. 102 bis l.d.a. colui che effettua investimenti finalizzati alla realizzazione di una banca di dati è definito...

Ai sensi dell’art. 102 bis l.d.a. colui che effettua investimenti finalizzati alla realizzazione di una banca di dati è definito dalla legge il costitutore (art. 102-bis, comma 1 lett. a) l.d.a.), ed è titolare di un diritto sui generis ovvero può “vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa”, salvi ovviamente i diritti già esistenti sul contenuto della raccolta o parti di esso” (art. 102-bis, comma 3, l.d.a.).

L’art. 102 bis comma 9 l.d.a. vieta anche l'estrazione e/o il reimpiego di parti non sostanziali qualora dette operazioni siano ripetute in maniera sistematica purché ciò presupponga:
a) operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati, oppure
b) tali da arrecare un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore.
Tale diritto sui generis ha lo scopo di assicurare la tutela di un investimento rilevante da un punto di vista qualitativo e quantitativo effettuato per costituire, verificare o presentare il contenuto di una banca di dati per la durata limitata del diritto.
La durata della tutela è fissata in quindici anni a partire dall’effettuazione dell’investimento rilevante, in termini qualitativi e quantitativi, che deve essere riferito alla creazione di sistemi di memorizzazione e gestione di informazioni esistenti.
Ogni investimento "sostanziale" diretto ad integrare o modificare la stessa banca dati determina la decorrenza di un nuovo termine di quindici anni, giacché è la portata qualificante di tale investimento a conferire alla banca dati esistente una nuova veste, che giustifica un nuovo periodo di protezione.

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Utilizzazione abusiva di un software e risarcimento del danno
La disinstallazione di un software durante l’esecuzione delle operazioni di descrizione ex art. 129 c.p.i. costituisce conferma della consapevolezza del...

La disinstallazione di un software durante l’esecuzione delle operazioni di descrizione ex art. 129 c.p.i. costituisce conferma della consapevolezza del resistente della mancanza di licenza d’uso relativa al software e, quindi, del carattere abusivo dell’utilizzazione di questo.

In tema di diritto d’autore, la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che sussiste in re ipsa, salva la prova contraria, incombendo al danneggiato solo la dimostrazione della sua estensione.

In tema di diritto d’autore, ai sensi dell’art. 158 comma 2 l.d.a. il danno patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di esclusiva può essere liquidato in via forfettaria sulla base del cd. prezzo del consenso, che, in virtù dell’impiego dell’espressione “quanto meno”, rappresenta la soglia minima risarcitoria.

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Tutela autorale di un oggetto e contraffazione di marchio
Ai fini del riconoscimento della tutela autorale ad un oggetto ai sensi dell’art. 2, n. 10, l.d.a. contribuiscono vari aspetti...

Ai fini del riconoscimento della tutela autorale ad un oggetto ai sensi dell’art. 2, n. 10, l.d.a. contribuiscono vari aspetti quali il carattere di notorietà dell’opera, la fama internazionale dell’ideatore, l’esposizione delle opere in prestigiose sedi museali a livello internazionale, nonché il grado di trasposizione dell’idea artistica da parte dell’autore, la produzione non meramente seriale e l’astrazione dell’oggetto dalla mera utilità.

Costituisce contraffazione di marchio il suo uso non autorizzato da parte di terzi come titolo di una iniziativa di vendita on line e a fini identificativi dell’artista.

Sussiste l’illecito della concorrenza sleale per imitazione servile nei casi di imitazione di disegni e modelli altrui che possiedono una capacità distintiva che ne individua agli occhi del pubblico la provenienza da una determinata impresa.

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Tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche e violazione dei diritti morali del fotografo
La disciplina della tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche contempla attualmente tre ipotesi: 1) le opere d’ingegno che ricadono...

La disciplina della tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche contempla attualmente tre ipotesi: 1) le opere d’ingegno che ricadono sotto la previsione dell’art. 2 n. 7 L.D.A. e che godono della tutela d’autore ai sensi degli artt.12 e ss., 20 e ss. e 171 e ss.; 2) le fotografie semplici, vale a dire le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale”, prive del carattere creativo, pur essendo caratterizzate da una qualche attività personale del fotografo, quanto meno nella ricerca del soggetto da fotografare, e tutelate, più limitatamente, ai sensi degli artt.87 e ss. L.D.A., come tipici diritti connessi; 3) le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, prive di tutela ex art.87, 2° comma L.D.A.

Ai fini della distinzione tra la prima e la seconda categoria di fotografie meritevoli di tutela, occorre verificare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un’attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l’opera tra le altre analoghe. La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L’apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggiamento o sull’espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto prettamente tecnico. In sintesi la professionalità nella cura dell’inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono sufficienti a qualificare la fotografia come creativa, essendo invece a questo fine necessarie anche la originalità e la creatività della fotografia.

Anche l’autore delle fotografie non creative gode di un diritto morale connesso o, quantomeno, un diritto alla paternità in considerazione del generale diritto di ogni individuo alla paternità delle proprie azioni, nonché in considerazione della tutela prevista per il fotografo dagli artt. 87 e segg. LDA. In particolare, l’importanza che emerge dall’art. 90, co. 1, LDA, della presenza sulla foto del nome dell’autore, nonché la necessità, prevista dall’art. 91 LDA, dell’indicazione del nome dell’autore, se risulta sulla foto riprodotta, in caso di riproduzioni fotografiche in antologie per uso scolastico o, comunque, per uso scientifico e didattico e l’analoga previsione contenuta nell’at.98 LDA in caso di ritratto fotografico, consentono di ritenere la rilevanza giuridica del diritto alla paternità anche nel caso dell’autore di fotografie non creative.

Il diritto di rivendicare la paternità dell'opera consiste non soltanto in quello di impedire l'altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri, e la violazione del diritto importa l'obbligo del responsabile di risarcire il danno non patrimoniale arrecato.

 

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