La controversia tra la società cooperativa edilizia e l’ex-socio assegnatario di un immobile in godimento per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di assegnazione e per sentirlo, conseguentemente, condannare al rilascio (altro…)
Rientrano nella cognizione della sezione specializzata in materia di impresa le azioni di regresso esercitate (ai sensi dell’art. 195 t.u.f. ratione temporis applicabile) nei confronti dei cessati amministratori dalla società quotata che ha effettuato (altro…)
La domanda giudiziale con cui si chiede di accertare la responsabilità di un istituto bancario per aver concesso abusivamente credito ad una società e aggravato così lo stato di dissesto della stessa (altro…)
Il Tribunale delle imprese decide sempre in composizione collegiale le controversie rimesse alla sua cognizione ed è (altro…)
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio (altro…)
L’attribuzione di determinate materie alla competenza delle sezioni specializzate istituite presso il Tribunale ex art. 3 del d.lgs. 168/2003 ha valenza meramente tabellare nella distribuzione interna degli affari, quindi la trattazione della materia da parte (altro…)
La sezione specializzata in materia di impresa è competente non solo per le cause che abbiano ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali, ma anche nelle ipotesi di “diritti inerenti” alle stesse partecipazioni (nel caso di specie il Tribunale, rilevato che (altro…)
La preliminare eccezione di incompetenza deve ritenersi infondata perché nel caso di specie sul criterio territoriale ha valenza assorbente il criterio funzionale di attribuzione alla sezione specializzata, vertendo la controversia sulle azioni di responsabilità promosse contro i componenti dell'organo amministrativo e risultando quindi attratte le cause e i procedimenti quando tra le domande proposte sia ravvisabile un rapporto di connessione oggettiva e soggettiva.
L' azione revocatoria di un contratto di permuta di partecipazioni in società di capitali rientra nella competenza dell’intestata Sezione specializzata in materia d’impresa.
Rientra nella competenza per materia del Tribunale delle Imprese la controversia avente ad oggetto la manleva pattuita nel contesto di un atto di cessione di quote sociali in quanto detta manleva rappresenta obbligazione ancillare alla cessione stessa, con conseguente competenza della medesima sezione specializzata ex art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 168/2003, ove si prevede la competenza nei procedimenti “relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”. Analogamente, rientra nella medesima competenza una domanda relativa alla rinuncia a esperire l’azione di responsabilità sociale nei confronti di un ex amministratore.
Qualora sia richiesto, in via pregiudiziale, l’accertamento della legittimità della delibera di esclusione (della parte convenuta) da una società cooperativa edilizia a proprietà indivisa, la competenza in ordine a eventuali domande di rilascio, di pagamento dei canoni e di pagamento dell’indennità per occupazione sine titulo relative agli immobili di proprietà della cooperativa, sono di competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa. La richiesta di accertamento della legittimità dell'esclusione è infatti una domanda che rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa, nonché una domanda riguardante una questione pregiudiziale ossia una "domanda connessa" ai sensi dell'art. 3, 3° comma, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012 n. 27 (connessione oggettiva propria).
Il credito azionato dall'ex amministratore nei confronti della società, relativo al pagamento del compenso attribuitogli, trova il proprio titolo nel rapporto societario inter partes, che non rientra fra quelli ricompresi nell’art. 409 n.3 c.p.c., per cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente tali rapporti deve svolgersi secondo il rito ordinario collegiale, avanti alla sezione specializzata imprese competente per territorio, con la conseguenza che non trovano applicazione né il rito del lavoro né la mancata sospensione dei termini feriali. (altro…)