La domanda cautelare volta ad ottenere che una persona giuridica (i) contabilizzi in bilancio alcune somme accantonandole a fondi rischi ed oneri e (ii) ne dia notizia nella nota integrativa e/o nella relazione di accompagnamento al bilancio – proposta con ricorso ex art. 700 c.p.c. – difetta dei requisiti (altro…)
L’intervento in un giudizio da parte di un soggetto terzo che ha come unico legame con le parti in causa la parentela con i soci di una delle società coinvolte rappresenta un caso di interesse di mero fatto, che non attribuisce all’interveniente la legittimazione a svolgere un volontario adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c.
Affinché un terzo possa intervenire, questi deve far valere - in relazione all'oggetto del processo o in dipendenza dal titolo in questo già dedotto - quantomeno una posizione di interesse a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti, sotto il profilo del danno o del vantaggio riflessi che l'interveniente possa subire in dipendenza della soccombenza o della vittoria della parte adiuvata. L’intervento deve dunque fondarsi su una posizione di diritto direttamente riconosciuta dall’ordinamento, rimanendo esclusi quegli interessi che, pur dotati di rilevanza soggettiva o morale, non possiedano tali caratteri.
A mente dell'art. 669quinquies c.p.c., in pendenza di giudizio arbitrale la domanda cautelare va proposta al “giudice che sarebbe stato competente a conoscere il merito".
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Il criterio determinativo previsto dall'art. 20 c.p.c. si applica anche quando l'oggetto dell'azione (non sia l'adempimento dell'obbligazione ma) l'accertamento della nullità del contratto che ne costituisce la fonte, posto che tra le "cause relative a diritti di obbligazione" rientrano anche quelle dirette a postulare l'accertamento del modo di essere del contratto dal quale siano originate le obbligazioni, mentre il riferimento "al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio" ha solo la funzione di fissare i criteri di collegamento utili all'individuazione dei fori concorrenti rispetto a quelli generali, ma non di esprimere la loro attinenza rispetto al petitum dell'azione esercitata.
L’accoglimento della domanda per un importo inferiore a quello inizialmente richiesto - e per il quale era stato ottenuto un sequestro conservativo sui beni del convenuto - «non comporta la declaratoria di parziale inefficacia del sequestro (che si avrebbe solo in caso di accertamento dell’inesistenza totale o parziale del diritto di credito cautelato)»; piuttosto, la predetta misura cautelare si converte automaticamente in un pignoramento dei beni sequestrati per la minor somma per la quale il convenuto è stato effettivamente condannato.
Se l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 l. fall., cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, il curatore può formulare istanze risarcitorie (nella specie, verso i sindaci) tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili.
Il termine di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità decorre, sia per gli amministratori che per i sindaci, dalla data di cessazione dalla carica.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto vincola anche il curatore là dove eserciti l'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c., vertendo quest'ultima in tema di diritti disponibili; viceversa, resta la competenza del giudice ordinario (altro…)
È infondata l’eccezione preliminare di nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza funzionale inderogabile del tribunale ordinario adito in sede monitoria anziché della competente sezione speciale in materia di imprese del medesimo tribunale in quanto, laddove entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, il rapporto tra le stesse non attiene alla competenza ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c., rientrando, invece, nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale che rimette ad un collegio arbitrale la decisione delle controversie tra soci non si applica laddove la controversia sorga tra soci e non soci.
Ex art. 112 c.p.c., l'eccezione di arbitrato è eccezione in senso stretto, rimessa alla parte e per questa disponibile, come si evince dal chiaro disposto dell’art. 819 ter c.p.c.
Le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, in quanto tipicamente riguardanti i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, sono generalmente compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 34, comma 1, d.lgs. 5/2003, qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili. Tuttavia, non sono attinenti a diritti disponibili, e in quanto tali non compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 806 c.p.c., quelle controversie relative all’impugnazione di delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche d’ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., quelle assunte in assoluta mancanza di informazione.
Ai fini della regolamentazione delle spese processuali, posto che il principio cardine che regola la materia è il criterio della soccombenza, al quale si può derogare solo nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 92 c.p.c., la condotta processuale della ingiungente opposta, che aderisce all’eccezione di compromesso di controparte, non rileva ai fini della compensazione delle spese del giudizio, non potendo integrare un’ipotesi di reciproca soccombenza o una delle altre ipotesi previste dall’art. 92 c.p.c. [nella specie, il Tribunale di Bologna, dopo aver accolto l’eccezione di compromesso e conseguentemente dichiarato nullo il decreto ingiuntivo ottenuto da un socio di una cooperativa per la restituzione di un finanziamento soci infruttifero, ha condannato il socio al pagamento delle spese di lite anche se nel corso del giudizio aveva aderito all’eccezione di compromesso della cooperativa controparte].