La sospensione necessaria del processo prevista dall’art. 295 c.p.c. non può essere invocata per ragioni di mera opportunità e in assenza di una pregiudizialità logica tra i procedimenti pendenti. In quest’ultima ipotesi, per evitare il contrasto tra giudicati e per la trattazione congiunta e contestuale delle cause il convenuto deve eccepirne la connessione [nel caso di specie il Tribunale non ha ravvisato un nesso di pregiudizialità tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto compensi pretesi da sindaci di una S.r.l. e il parallelo giudizio risarcitorio instaurato dalla S.r.l. contro i sindaci per far valere la loro responsabilità per violazione dei loro doveri verso la società].
L’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. rappresenta una forma di autotutela negoziale, ma anche una eccezione proponibile in sede giudiziale quando la prestazione è già stata resa, anche solo parzialmente, e per il cui accoglimento occorre fornire la prova della puntuale correlazione tra le rispettive obbligazioni delle parti. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo per far valere l’eccezione di inadempimento spetterà al debitore opponente la semplice allegazione dell’inadempimento, mentre sarà onere del creditore opposto fornire la prova del fatto estintivo dell'obbligazione (nel caso di specie il Tribunale, preso atto della eccezione di inadempimento formulata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dalla società debitrice, in applicazione di detto principio ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e rideterminato il compenso dovuto dalla società perché i sindaci, in quanto creditori opposti, non hanno dato conto della maniera in cui hanno esercitato, all’epoca dei fatti, i doveri di controllo con conseguente mancato assolvimento del proprio onere probatorio).
L’attribuzione di determinate materie alla competenza delle sezioni specializzate istituite presso il Tribunale ex art. 3 del d.lgs. 168/2003 ha valenza meramente tabellare nella distribuzione interna degli affari, quindi la trattazione della materia da parte (altro…)
La sezione specializzata in materia di impresa è competente non solo per le cause che abbiano ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali, ma anche nelle ipotesi di “diritti inerenti” alle stesse partecipazioni (nel caso di specie il Tribunale, rilevato che (altro…)
La preliminare eccezione di incompetenza deve ritenersi infondata perché nel caso di specie sul criterio territoriale ha valenza assorbente il criterio funzionale di attribuzione alla sezione specializzata, vertendo la controversia sulle azioni di responsabilità promosse contro i componenti dell'organo amministrativo e risultando quindi attratte le cause e i procedimenti quando tra le domande proposte sia ravvisabile un rapporto di connessione oggettiva e soggettiva.
L' azione revocatoria di un contratto di permuta di partecipazioni in società di capitali rientra nella competenza dell’intestata Sezione specializzata in materia d’impresa.
Rientra nella competenza per materia del Tribunale delle Imprese la controversia avente ad oggetto la manleva pattuita nel contesto di un atto di cessione di quote sociali in quanto detta manleva rappresenta obbligazione ancillare alla cessione stessa, con conseguente competenza della medesima sezione specializzata ex art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 168/2003, ove si prevede la competenza nei procedimenti “relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”. Analogamente, rientra nella medesima competenza una domanda relativa alla rinuncia a esperire l’azione di responsabilità sociale nei confronti di un ex amministratore.
Qualora sia richiesto, in via pregiudiziale, l’accertamento della legittimità della delibera di esclusione (della parte convenuta) da una società cooperativa edilizia a proprietà indivisa, la competenza in ordine a eventuali domande di rilascio, di pagamento dei canoni e di pagamento dell’indennità per occupazione sine titulo relative agli immobili di proprietà della cooperativa, sono di competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa. La richiesta di accertamento della legittimità dell'esclusione è infatti una domanda che rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa, nonché una domanda riguardante una questione pregiudiziale ossia una "domanda connessa" ai sensi dell'art. 3, 3° comma, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012 n. 27 (connessione oggettiva propria).
Il credito azionato dall'ex amministratore nei confronti della società, relativo al pagamento del compenso attribuitogli, trova il proprio titolo nel rapporto societario inter partes, che non rientra fra quelli ricompresi nell’art. 409 n.3 c.p.c., per cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente tali rapporti deve svolgersi secondo il rito ordinario collegiale, avanti alla sezione specializzata imprese competente per territorio, con la conseguenza che non trovano applicazione né il rito del lavoro né la mancata sospensione dei termini feriali. (altro…)
Una controversia avente ad oggetto la violazione di un patto di non concorrenza incluso in un SPA deve ritenersi di competenza delle Sezioni Specializzate, dovendo rientrare tra quelle relative “al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”, che l’art. 3 comma 1 lett. b) del d. lgs. 27 giugno 2003 n. 168 rimette alla competenza delle sezioni specializzate.
L’art. 3 comma 2 del d.lgs. 168/2003 prevede che le sezioni specializzate sono competenti relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio (altro…)
La competenza territoriale per le cause di garanzia proposte contro società con sede all'estero, anche aventi sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, che ricadono nella competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa, non è regolata dall'art. 4, comma 1 bis, bensì dall'art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 168/2003. Infatti, l'art. 4, comma 1 bis, D. Lgs. n. 168/2003 menziona unicamente l’art. 33 c.p.c., omettendo qualsiasi riferimento ai casi disciplinati dall'art. 32 c.p.c. Tale omissione non può essere considerata frutto di mera dimenticanza, essendo piuttosto indicativa dell’intenzione del legislatore di non estendere la competenza esclusiva delle undici Sezioni specializzate al di là dell’ipotesi di cumulo soggettivo; ed invero, nelle materie devolute alle Sezioni specializzate la connessione (sussistente in particolare tra la causa di garanzia, sia propria che impropria, e la causa principale) è espressamente e separatamente regolata dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 168/2003. [Il Tribunale di Bologna ha così ritenuto che la causa di garanzia proposta nei confronti di una società estera, appartenesse alla propria competenza e non a quella del Tribunale di Genova, in applicazione dell'art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 168/2003].
Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione. Tra tali delibere non rientrano quelle di revoca degli amministratori.