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Nullità e annullabilità delle delibere assembleari e relativa legittimazione ad agire
La nullità delle delibere assembleari in conformità all’art. 2379 c.c. è ravvisabile nell’ipotesi di mancata convocazione dell’assemblea, mancanza del relativo...

La nullità delle delibere assembleari in conformità all'art. 2379 c.c. è ravvisabile nell’ipotesi di mancata convocazione dell’assemblea, mancanza del relativo verbale, impossibilità/illiceità dell’oggetto, modifica dell’oggetto sociale per attività illecite o impossibili e il relativo vizio è deducibile da chiunque vi abbia interesse indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale in capo a chi agisce. Nel caso di annullabilità della delibera assembleare per non conformità della delibera a legge o statuto, la legittimazione ad agire spetta solo al socio che, individualmente o insieme ad altri attori, detiene almeno il 5% del capitale sociale.

Il principio in base al quale i vizi comportanti la radicale nullità della delibera di sodalizi assoggettati alla disciplina dettata per società per azioni, rappresenta l’eccezione, tassativamente prevista dall’Articolo 2379 del Codice Civile, alla regola generale della mera annullabilità. Pertanto, i vizi afferenti la regolarità della convocazione assembleare, della sua regolamentazione e discussione, dell’omessa allegazione al verbale dei presenti/votanti con le relative schede di votazione, nonché genericamente asseriti abuso/eccesso di maggioranza, conflitto di interessi e difetto di unanimità deliberativa, sono riconducibili alla generale categoria dei motivi di annullabilità della delibera assembleare.

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Inesistenza ed invalidità della delibera di seconda convocazione per vizi formali e sostanziali
La deliberazione assembleare societaria assunta, in seconda convocazione, non preceduta dalla verbalizzazione del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per la...

La deliberazione assembleare societaria assunta, in seconda convocazione, non preceduta dalla verbalizzazione del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per la sua costituzione in prima convocazione, non può essere considerata "inesistente", possedendo tutti gli elementi per essere riconducibile al modello legale delle deliberazioni assembleari e per essere imputata alla società nel cui ambito viene assunta, e ponendo solo problemi di validità legati all'accertamento della maggioranza necessaria per assumere la deliberazione.

Non ogni incompletezza o inesattezza del verbale inficia la validità della delibera assembleare, considerato che l’art. 2377, co. 5, n. 3, del c.c. limita la rilevanza dell’incompletezza o inesattezza del verbale ai fini dell’annullamento della delibera all’ipotesi in cui siano tali da impedire l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. In tal senso, la mancata allegazione al verbale di documenti prodotti dai soci non determina di per sé l’invalidità ai sensi dell’art. 2377 c.c., per l’incompletezza dello stesso.

Nelle società di capitali il diritto del socio a percepire gli utili presuppone e necessita di una preventiva delibera assembleare che ne disponga la distribuzione. Il socio ha, dunque, una aspettativa ma non un diritto di credito esigibile sino a quando l’assemblea, in sede di approvazione di bilancio (o, comunque, anche in un momento successivo), non decida circa la distribuzione, l’accantonamento o il reimpiego degli utili nell’interesse della stessa società.

La delibera assunta dalla maggioranza di non distribuire l’utile di esercizio è censurabile (da un punto di vista sostanziale) unicamente sotto il profilo dell’abuso di maggioranza, il cui carattere abusivo deriva dalla condotta dei soci di maggioranza volta ad acquisire posizioni di indebito vantaggio in antitesi con l’interesse sociale e/o idonea a provocare la lesione della posizione degli altri soci (rendendo più onerosa la partecipazione o sacrificando la legittima aspettativa di remunerazione dell’investimento in violazione del canone di buona fede e correttezza (ex art. 1175 e 1375 c.c.) nella esecuzione del contratto sociale (ove l’esercizio in comune dell’attività economica avviene proprio “allo scopo di dividerne gli utili”). Tuttavia, grava sul socio di minoranza che impugna la delibera l’onere di provare in giudizio che la decisione dell’accantonamento degli utili sia viziata sotto il profilo dell’abuso di maggioranza.

A tal proposito, la mancata distribuzione per diversi esercizi dell’utile sociale costituisce un indice rivelatore ma non è di per sé sufficiente a dimostrare il carattere abusivo della delibera di accantonamento (ciò anche in considerazione del fatto che la stessa produce effetti positivi diretti sul patrimonio della società e riflessi sul valore delle partecipazioni dei soci), rivestendo elemento determinante ai fini della decisione la valutazione circa le concrete ed effettive motivazioni sottese alla volontà della maggioranza. Tuttavia, il sindacato sull’esercizio del potere discrezionale della maggioranza deve, comunque, arrestarsi alla legittimità della deliberazione attraverso l’esame di aspetti all’evidenza sintomatici della violazione della buona fede e non può spingersi a complesse valutazioni di merito in ordine all’opportunità delle scelte di gestione e programma dell’attività comune sottese all’accantonamento dell’utile.

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Abuso del diritto di voto della maggioranza e invalidità della delibera di accantonamento degli utili
Sussiste un abuso del diritto di voto della maggioranza che sulla base di un interesse extra-sociale abbia portato a nuovo...

Sussiste un abuso del diritto di voto della maggioranza che sulla base di un interesse extra-sociale abbia portato a nuovo l’utile netto di esercizio. Infatti, si configura una condotta abusiva qualora la decisione non trovi giustificazione nell’interesse della società ed è il risultato di una intenzionale attività dei soci a provocare una lesione dei diritti spettanti ai soci di minoranza uti singuli.

In merito alla ripartizione degli utili va osservato che dalla natura del contratto di società discende l’aspettativa legittima di ciascuno socio ad un riparto degli utili come compenso adeguato all’investimento.

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Eliminazione della clausola statutaria di prelazione, abuso della maggioranza e sospensione della delibera impugnata
E’ abusiva la delibera di soppressione del diritto di prelazione, là dove sia assunta dalla maggioranza quando sono presenti (o di...

E' abusiva la delibera di soppressione del diritto di prelazione, là dove sia assunta dalla maggioranza quando sono presenti (o di imminente verificazione) i presupposti per l’esercizio, da parte del socio di minoranza, del diritto consacrato nella norma statutaria, la quale viene dunque eliminata allo scopo di evitare che il socio eserciti il diritto ivi previsto. L’eliminazione dallo statuto del diritto di prelazione è possibile in tanto in quanto essa non elimini anche nel contempo il diritto di prelazione esercitabile dal socio al momento della deliberazione o in un momento subito successivo.

Il contratto sociale è contratto associativo che, prevedendo l'esercizio in comune tra i soci di un'attività economica a scopo di lucro (art. 2247 c.c.), impone ai medesimi particolari doveri di collaborazione al fine di raggiungimento dello scopo stesso; doveri che derivano dall'applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti (artt. 1175, 1375 c.c.), valido anche con riferimento alle deliberazioni assembleari quali atti esecutivi del contratto sociale.

L'abuso esiste non solo in caso di atti emulativi, ma in ogni caso in cui il socio di maggioranza strumentalizza la società o il suo ordinamento per recare un danno ingiustificato al socio di minoranza, senza che sia necessario che il socio di maggioranza abbia altresì conseguito un particolare, individualistico e parimenti ingiustificato vantaggio.

Sono suscettibili di sospensione ai sensi dell'art. 2378 comma 3 c.c., tutte le deliberazioni assembleari i cui effetti non siano esauriti al momento dell'adozione della sospensiva, tra cui rientra la delibera di eliminazione del diritto di prelazione la quale ha l'effetto di rendere incondizionatamente efficaci verso la società le vendite di partecipazioni che sono state effettuate dopo la sua eliminazione. Viceversa, la sospensione degli effetti della delibera di eliminazione del diritto di prelazione, ripristinando ex tunc il vigore della previsione statutaria, rende quelle cessioni inefficaci nei confronti della società.

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Invalidità della delibera negativa di azione di responsabilità sociale assunta con il voto determinante dell’amministratore in conflitto di interessi
La delibera assembleare con cui viene rigettata l’azione di responsabilità sociale contro l’amministratore, assunta con il voto determinante di quest’ultimo...

La delibera assembleare con cui viene rigettata l'azione di responsabilità sociale contro l'amministratore, assunta con il voto determinante di quest'ultimo in violazione dell'art. 2373, co. 2, c.c. non è nulla ma meramente annullabile. (altro…)

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Azionisti di risparmio, limitazione del diritto d’opzione e prezzo d’emissione al di sotto della parità. Il caso Carige-Malacalza.
Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio di società emittenti azioni quotate non è legittimato a far valere in giudizio...

Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio di società emittenti azioni quotate non è legittimato a far valere in giudizio i pregiudizi patrimoniali in thesi prodottisi nelle sfere patrimoniali dei singoli azionisti di risparmio, rappresentando la sua legittimazione straordinaria “tutelare gli interessi comuni” di questi, ai sensi dell’art. 2418 c.c. cui l’art. 147, c. 3, del testo unico della finanza rinvia, una eccezione al principio generale stabilito dall'art. 81 c.p.c., a mente del quale "nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui".

Contravviene al divieto di venire contra factum proprium ed agisce in spregio al generale principio di correttezza nonché all’art. 1227 c.c. l’azionista che agisca ai sensi dell’art. 2379-ter c.c. per il risarcimento del danno derivante da una deliberazione di aumento del capitale sociale asseritamente invalida di cui egli ha (i) prima, consentito la favorevole deliberazione da parte dell’assemblea degli azionisti, non partecipando alla stessa e pur potendo da solo, data la propria partecipazione azionaria, impedirne la deliberazione, e (ii) poi, lasciato consolidarne gli effetti, non ricorrendo al Tribunale per la sospensione cautelare ai sensi dell’art. 2378, c. 3, c.c. prima dell’iscrizione dell’attestazione di cui all’art. 2444 c.c., preclusiva della pronuncia di nullità o annullamento nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi dell’art. 2379-ter, c. 2, c.c.

Le prescrizioni formali stabilite per la delega di voto c.d. ordinaria dall’art. 135-novies del testo unico della finanza che non siano espressamente richiamate dall’art. 135-undecies del medesimo testo unico a proposito della delega da conferirsi al rappresentante designato dalla società non sono richieste per la validità di quest’ultima forma di delega di voto, considerata la maggior attendibilità che il rappresentante in questione assicura.

La proposta dell’organo amministrativo all’assemblea degli azionisti di aumentare il capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto d’opzione ai sensi dell’art. 2441, c. 5, c.c. è soggetta all’applicazione della business judgment rule al pari di altri atti d’amministrazione e pertanto è sindacabile da parte del giudice in sede d’impugnazione solo in termini di manifesta irragionevolezza, di mancata adozione delle necessarie cautele procedimentali o di omessa assunzione di tutte le informazioni che, secondo le circostanze, appaiano rilevanti.

Per escludere o limitare il diritto d’opzione ai sensi dell’art. 2441, c. 5, c.c. è necessario che l’interesse sociale che giustifichi l’esclusione o la limitazione sia serio e consistente, tale da indurre l’organo amministrativo a ritenere che, nella scelta del modo in cui realizzare l’aumento del capitale sociale, sia ritenuto preferibile, perché ragionevolmente più conveniente, il sacrificio totale o parziale del diritto d’opzione medesimo.

Il riferimento dell’art. 2441, c. 6, c.c. al valore “patrimonio netto”, in base al quale deve essere determinato il prezzo d’emissione delle azioni di compendio di un aumento del capitale sociale deliberato con esclusione o limitazione del diritto d’opzione, non è da interpretarsi in accezione letterale di “patrimonio netto contabile” in quanto tale valore non sarebbe significativo del reale valore della società e condurrebbe alla determinazione di un prezzo d’emissione che non esprimerebbe il reale valore di mercato dell’azione.

Il parere sulla congruità del prezzo d’emissione di un aumento del capitale sociale rilasciato in via volontaria da un esperto indipendente all’organo amministrativo non deve necessariamente essere messo a disposizione del pubblico in quanto ciò non è previsto da alcuna disposizione di legge o regolamentare.

Ancorché per effetto della mancata adozione di una deliberazione assembleare dovuta al voto contrario di un azionista derivino, in via di fatto, pregiudizi obiettivi per la società, sia pure in termini di un misurabile deterioramento patrimoniale, non sono imputabili all’azionista in questione i predetti pregiudizi, dovendosi ritenere l’esercizio del voto una libera forma di manifestazione di volontà in senso favorevole o contrario ad una determinata proposta di deliberazione, con l’unico limite dell’abuso del diritto.

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Preventiva informazione sul valore di liquidazione delle azioni in caso di delibera legittimante il recesso e abuso di maggioranza
Ai sensi dell’art. 2437-ter il socio, avente diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso, ha diritto...

Ai sensi dell’art. 2437-ter il socio, avente diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso, ha diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea avente all’ordine del giorno le delibere all’esito delle quali è consentito il recesso del socio. (altro…)

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Validità della delibera assembleare assunta prima dell’iscrizione nel registro delle imprese della modifica statutaria
Le modifiche statutarie che acquistano efficacia solo dopo l’iscrizione nel registro delle imprese non impediscono che vengano assunte a cura...

Le modifiche statutarie che acquistano efficacia solo dopo l’iscrizione nel registro delle imprese non impediscono che vengano assunte a cura degli organi sociali muniti della relativa competenza, delibere fondate sulla modificazione statutaria approvata ma non ancora iscritta; l’efficacia di tali delibere è subordinata (solamente) all’iscrizione nel registro delle Imprese della modificazione Statutaria che ne costituisce il presupposto.

(Nel caso di specie, la convenuta, proprietaria di azioni speciali, eccepiva la nullità della delibera assembleare di emissione delle suddette azioni poiché, alla data della delibera, la trasformazione della società emittente in forma di S.p.A. non risultava ancora iscritta nel registro delle imprese.)

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Rilevanza dell’abuso della maggioranza ai fini dell’invalidità di una delibera assembleare e procedura competitiva per la vendita dell’azienda
L’abuso del diritto di voto si configura allorquando il socio eserciti consapevolmente il suo diritto di voto in modo tale...

L'abuso del diritto di voto si configura allorquando il socio eserciti consapevolmente il suo diritto di voto in modo tale da ledere le prerogative degli altri soci senza perseguire alcun interesse sociale, in violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto sociale, mentre il conflitto di interessi presuppone, come anche previsto dall'art. 2373 c.c. e dall'art. 2475 -ter c.c., un conflitto di interessi tra il socio e la società che si risolva nell’adozione di una decisione dannosa per l’ente. L’abuso della maggioranza presuppone, dunque, un conflitto fra soci e l’esercizio del diritto di voto in assemblea da parte del socio di maggioranza con lo scopo di ledere l’interesse degli altri soci senza che vi sia alcun interesse sociale all’adozione della deliberazione [nella specie il Tribunale esclude la sussistenza di un abuso di maggioranza per una delibera assembleare che ha deciso di offrire in vendita l'azienda al miglior offerente su base d'asta, escludendo così la possibilità di configurazione logica dell’abuso dei soci di maggioranza che presuppone la realizzazione, attraverso l’adozione della delibera assembleare, di una situazione ingiustificata di vantaggio per il gruppo di maggioranza a scapito del socio di minoranza].

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Contestazione di delibera assembleare non iscritta nei libri sociali e onere della prova
Laddove la società contesti l’esistenza di una delibera non annotata nei libri sociali, chi se ne avvale verso la società...

Laddove la società contesti l'esistenza di una delibera non annotata nei libri sociali, chi se ne avvale verso la società è onerato di provarne con ogni mezzo l'esistenza, il documento rappresentante il verbale non annotato risultando in sostanza un documento rispetto al quale la società va considerata terza per la mancanza di annotazione.

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Annullabilità della delibera assembleare per conflitto di interessi dei soci e abuso della maggioranza nella revoca di un amministratore
Ai fini dell’annullabilità di una delibera assembleare assunta in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2373 cod. civ. è necessario...

Ai fini dell’annullabilità di una delibera assembleare assunta in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2373 cod. civ. è necessario che ricorrano tre elementi: a) la prova di resistenza, ossia l’approvazione della delibera con il voto decisivo del socio in situazione di conflitto; b) il contrasto tra l’interesse egoistico del socio e l’interesse sociale; c) il danno, anche solo potenziale, per la società. (altro…)

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Delibera assunta con il voto del socio pignorato
Deve ritenersi viziata la delibera assunta con il solo voto del socio, le cui quote sono oggetto di pignoramento da...

Deve ritenersi viziata la delibera assunta con il solo voto del socio, le cui quote sono oggetto di pignoramento da parte di terzi (iscritto presso il Registro delle Imprese) e affidate a custode, da ritenersi unico titolare del diritto di voto ai sensi degli artt. 2352 e 2471-bis c.c.

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