L’azione di responsabilità esercitata nei confronti di più amministratori - tra i quali solo alcuni risultano formalmente amministratori della società al momento della dichiarazione di fallimento - presuppone , in primo luogo, l’accertamento del ruolo assunto da ciascun amministratore nei diversi periodi rilevanti ai fini dell’imputazione degli addebiti formulati dalla curatela. Il fatto che l’amministratore prendesse ordini ed istruzioni da un altro amministratore nell’esecuzione degli atti gestori non elide affatto la sua responsabilità, derivante dalla indispensabile cooperazione prestata nella conduzione dell’attività amministrativa e gestoria.
La responsabilità contrattuale dell’amministratore nei confronti della società presuppone la sussistenza di comportamenti tenuti dall’amministratore in violazione di specifici obblighi (derivanti dalla legge e dallo statuto), nonché la dimostrazione che ne sia derivato un pregiudizio nella sfera giuridica della società e che tale pregiudizio sia casualmente e logicamente connesso all’illecito prospettato. Tale responsabilità non è, infatti, configurabile in termini semplicemente sanzionatori della condotta illecita prospettata attraverso la concezione di una sorta di danno “punitivo”, sganciato nella sua determinazione della effettiva dimostrazione della natura e consistenza del pregiudizio che dall’illecito sarebbe derivato alla società.
La semplice violazione da parte dell’amministratore dell’obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili , condotta di per sé inidonea a determinare un materiale pregiudizio nella sfera patrimoniale della società, non giustifica l’imputazione all’amministratore inadempiente della responsabilità per il dissesto e non è , quindi, sufficiente a fondare la pretesa del fallimento di pagamento della somma corrispondente alla differenza tra l’attivo e il passivo fallimentare , come se si trattasse di una misura sanzionatoria della violazione. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]
È legittimato il terzo, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell’azione (di natura aquiliana) ex art. 2395 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l'azione contrattuale di cui all'art. 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell'art. 146 della legge fall.
Risulta applicabile la disciplina di cui all'art. 2395, benché dettata con riferimento agli amministratori di Spa, anche nel caso di analoghe azioni promosse dal socio o dal terzo nei confronti di amministratori (ancorché cessati) di altri tipi di società, ivi comprese quelle di persone.
Ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2393 c.c. non è richiesto un comportamento degli amministratori volontariamente diretto contro i singoli soci o i terzi, ma l’esistenza di un danno patrimoniale subito direttamente da parte di costoro in conseguenza di atti dolosi o colposi degli amministratori, assumendo rilievo il profilo psicologico come espressione della mera volontarietà dell’atto illecito ovvero come mancata attenzione e diligente cura nel compiere -o nel non astenersi dal compiere- un atto contrario alla legge o all'atto costitutivo.
In tema di azione individuale spettante al terzo (o al socio) di cui all'art. 2395 c.c. è richiesta la prova in base a conferente allegazione che costui abbia sofferto un danno diretto al proprio patrimonio o più in generale alla propria sfera giuridico-patrimoniale, in conseguenza della condotta dolosa o colposa degli amministratori. Ove viceversa il danno incida sul patrimonio sociale il pregiudizio per il singolo socio o per il singolo terzo è solo un effetto indiretto e riflesso del danno alla società e si è pertanto al di fuori della previsione in oggetto. Nello specifico, costituiscono condotte in relazione alle quali difetta il carattere del danno diretto p.es. quelle degli amministratori che abbiano impedito il conseguimento di utili ovvero abbiano danneggiato il patrimonio della società e reso impossibile la liquidazione delle quote sociali.
È irrilevante che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni e nello svolgimento dei loro incarichi ovvero al di fuori delle loro incombenze ed è altresì irrilevante la circostanza che l’atto lesivo sia stato eventualmente compiuto nell'interesse della società o a vantaggio della stessa; infatti la formulazione dell’art. 2476, 6° comma, c.c. dimostra che, ai fini della sua applicazione, rileva esclusivamente l’incidenza diretta del danno, ascrivibile agli amministratori, sul patrimonio o sulla sfera personale dei singoli soci o dei terzi.
La riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l’esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l’equità soccorre quando è difficile o impossibile l’esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell’altrui responsabilità.
È responsabile verso la società per violazione dell’obbligo di diligenza l’amministratore che, all’atto della nomina, ometta di comunicare l’esistenza di precedenti penali a proprio carico, quando questi ultimi precludano di diritto alla società stessa di partecipare a bandi di gara per le attività da essa stessa svolte in via principale (prestazione di servizi a pubbliche amministrazioni).
La società è tenuta ad allegare l’inadempimento dell’amministratore agli obblighi di carica, nonché a provare il danno attuale e concreto cagionato al patrimonio sociale, mentre grava in capo all’amministratore convenuto l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento.
In caso di azione di responsabilità promossa dalla s.r.l. nei confronti dell'ex amministratore delegato - cui è contestato il compimento di spese ingiustificate, il godimento di rimborsi spese maggiorati e la distrazione di somme nell'ambito di diverse operazioni, nonché l'emissione di false fatturazioni passive - , nella quantificazione del danno risarcibile va posta in compensazione la maggior somma dovuta all'ex amministratore ad integrazione del compenso già ricevuto perché il rapporto organico con la società deve rivestire rilievo prioritario rispetto ad accordi intercorsi fra amministratori sul criterio di calcolo della remunerazione (nella specie, nel cd. employment agreement era stato pattuito un compenso inferiore rispetto a quello deliberato dall'assemblea).
In tema di azione di responsabilità sociale, trattandosi di responsabilità contrattuale, valgono i canoni generali sul riparto dell'onere della prova e, dunque, spetta all'attore (la società) allegare l'inadempimento - ovvero il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto - e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere del convenuto (l'amministratore) contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell'esatto adempimento.
La disposizione dell’art 2479, co. 1, c.c. che prevede la facoltà per tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale di convocare l’assemblea sociale, prevale su eventuali previsioni statutarie difformi che riservino al solo amministratore il potere di convocare l’assemblea. Tale potere è implicito nella facoltà attribuita ai soci dal medesimo articolo di individuare argomenti da sottoporre alla collettività sociale.
L’amministratore di s.r.l. non ha un diritto al mantenimento dell’incarico, giacché può essere revocato in qualunque tempo e ad nutum. Tuttavia deve essere riconosciuto all’amministratore revocato il potere di far valere la violazione della procedura seguita per l’adozione della delibera contenente la sua revoca, qualora non adottata in conformità alla legge e allo statuto. In simili circostanze l’amministratore può far valere eventuali profili formali di invalidità, essendogli invece preclusa qualsiasi contestazione in ambito sostanziale.
Qualora un soggetto, socio e amministratore di una s.r.l., sia convenuto in giudizio in qualità di amministratore per l’accertamento di una sua eventuale responsabilità ex art. 2476 c.c., è manifestamente infondata l’eccezione di incompetenza territoriale per mancato esperimento della causa avanti il foro di cui all’art. 23 c.p.c., atteso che (altro…)
Se gli attori non abbiano domandato il rimborso delle spese legali sostenute dalla società danneggiata ex art. 2476, co. 4, c.c., nulla deve essere disposto al riguardo dal giudice adito, trattandosi di diritti lasciati alla disponibilità delle parti e rimanendo peraltro impregiudicato il suddetto diritto, da poter far valere in sede stragiudiziale o con azione autonoma.
L'insindacabilità del merito delle scelte di gestione compiute dall’amministratore di società (cd. business judgement rule) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi rigorosamente ex ante secondo i parametri della diligenza professionale richiesta all’amministratore stesso e tenendo conto in particolare della mancata adozione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, id est della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. Non può tuttavia essere dichiarata la responsabilità degli amministratori, utilizzando il criterio della business judgment rule, allorquando essi non abbiano agito in maniera scriteriata o in assenza dei dovuti approfondimenti, confidando legittimamente e non ingiustificatamente nella competenza delle singole figure professionali cui si siano affidate.