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Tribunale di Ancona, 24 Giugno 2024, n. 1078/2024

Azione del curatore ex art. 146 l. fall.: prescrizione, onere di allegazione degli inadempimenti specifici, deficit fallimentare e postergazione

Tribunale di Ancona, 24 Giugno 2024, n. 1078/2024
Azione del curatore ex art. 146 l. fall.: prescrizione, onere di allegazione degli inadempimenti specifici, deficit fallimentare e postergazione

L’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall’art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tanto che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie sia con riferimento ai presupposti dell’azione sociale, che ha natura contrattuale, sia con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale.

L’azione sociale di responsabilità, pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società; termine il cui decorso rimane, peraltro, sospeso, a norma dell’art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dell’amministratore dalla carica.

Per l’azione extracontrattuale di responsabilità dei creditori sociali, la prescrizione decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cod. civ.), non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 della legge fall., derivante, in primis, dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo.

La irregolare tenuta delle scritture contabili non comporta automaticamente un danno risarcibile in capo al fallimento ma è onere del curatore indicare specificamente la causa del danno stesso direttamente correlato.

Nella quantificazione del danno per indebita continuazione dell’attività di impresa successiva allo scioglimento della società per la perdita del capitale non vanno computati i crediti che, benché ipoteticamente sussistenti, non sono stati oggetto di ammissione al passivo del fallimento.

Non può costituire valida allegazione di una condotta foriera di danno la violazione del generale obbligo di diligente gestione della società, posto che – per quanto tale obbligo sia indubbiamente gravante sull’amministratore secondo il canone di diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176, comma secondo, c.c. – ai fini che qui interessano occorre la puntuale allegazione di fatti specifici che abbiano costituito fattore causale del danno lamentato.

Il rimborso a sé stesso, da parte dell’amministratore socio, del finanziamento erogato alla società non è fonte di responsabilità se il curatore non allega e dimostra che, alla data del versamento, la società versasse nella situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o di ragionevolezza di un conferimento che rende operante la postergazione ex art. 2467 c.c. Quando la società fallita sia stata costituita al solo fine di proseguire, nei medesimi locali e con i medesimi fornitori, l’attività di un’impresa già insolvente, il deficit accertato in sede concorsuale non può essere addossato per intero all’amministratore, non risultando dimostrato che una gestione diligente avrebbe condotto a esiti diversi; l’accertamento induttivo dell’Agenzia delle entrate, fondato su criteri presuntivi a fini fiscali, non può essere assunto a parametro del danno.

Data Sentenza: 24/06/2024
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Pompetti
Relatore: Andrea Marani
Registro: RG 5583 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/09/2026
Massima a cura di: giovanni noschese
giovanni noschese

Avvocato specializzato in gestione di Crisi di Impresa - Curatore di Liquidazioni Giudiziali e Commissario Giudiziale di Concordati Preventivi - Docente della Scuola Superiore della Magistratura

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