Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 (o 2476 comma 3 c.c. per la s.r.l.) e 2394 c.c. (o, adesso, 2476 comma 6 per la s.r.l.) a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell’ente confluiscono nell’unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. (ora art. 255 c.c.i.i.).
Inoltre, il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell’azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell’onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.
La disciplina applicabile in punto di prescrizione si atteggia in modo differente a seconda dei presupposti operativi evocati: pur essendo comunque quinquennale il termine prescrizionale dell’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall., il dies a quo è differente a seconda che il curatore abbia agito con la legittimazione processuale ex art. 146 l.fall. nell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, oppure dell’azione di responsabilità esperibile da parte dei creditori.
Il termine di prescrizione decorrerà quindi:
1) per l’azione sociale, pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, dal momento in cui, per effetto dell’inadempimento degli obblighi degli amministratori e dei sindaci, si verifichi il danno alla società oggettivamente percepibile all’esterno e cioè si sia manifestato nella sfera patrimoniale della stessa; il dies a quo, pertanto, può essere posteriore non solo a quello in cui si sia verificato l’inadempimento, ma anche a quello in cui amministratori e sindaci siano cessati dalla carica;
2) per l’azione dei creditori sociali, dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 della l.fall., derivante, “in primis”, dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa.
La mera iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera del consiglio di amministrazione della società, risultante da verbale notarile, con cui è stata manifestata – ai sensi dell’art. 152 l.f. allora in vigore, comma 2 e comma 3 l.f., richiamato dall’art. 161, comma 4 l.f., – la volontà della società di depositare una proposta di concordato (che è atto prodromico al deposito della domanda) è del tutto aspecifico rispetto alla valutazione della ricorrenza di una situazione di incapienza del patrimonio sociale, presupposto dell’azione di responsabilità dei creditori sociali. Costituisce invece indice rivelatore dell’incapienza patrimoniale l’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di ammissione alla procedura concordataria.