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Tribunale di Torino, 24 Ottobre 2014

Contraffazione di marchi celebri e scriminante dell’uso descrittivo del marchio altrui

Tribunale di Torino, 24 Ottobre 2014
Contraffazione di marchi celebri e scriminante dell’uso descrittivo del marchio altrui

Il titolare di un marchio registrato è legittimato a vietare l’uso da parte di un terzo del proprio marchio, anche solo per finalità di richiamo nell’ambito della propria attività di pubblicità commerciale, restando irrilevante l’indicazione in un apposito disclaimer che “I marchi e i nomi indicati nel presente volantino sono puramente indicativi e appartengono ai rispettivi proprietari”. Tra le funzioni che il marchio assolve vi è infatti la funzione di garanzia di qualità e la funzione comunicativa e pubblicitaria (nella specie si trattava di profumi, indicati richiamando altri profumi con marchi celebri).

I principi di correttezza professionale declinano nel nostro ordinamento il parametro comunitario della conformità alle consuetudini della lealtà commerciale e industriale, vietando, fra l’altro, gli usi che comportino un indebito vantaggio e la presentazione del proprio prodotto come imitazione o replica del prodotto altrui.

 

Data Sentenza: 24/10/2014
Registro: RG 26590 / 2014
Allegato:
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Data: 19/02/2017
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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