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Tribunale di Bologna, 12 Gennaio 2024, n. 141/2024

Del rapporto tra la procedura ex art. 2471 c.c. e la clausola statutaria di prelazione

Tribunale di Bologna, 12 Gennaio 2024, n. 141/2024
Del rapporto tra la procedura ex art. 2471 c.c. e la clausola statutaria di prelazione

E’ nota la questione se, comunque, prevalgano le clausole statutarie (dunque, ad esempio, la prelazione); ovvero la procedura dell’articolo 2471 c.c.. La differenza consiste – nel caso in cui lo statuto preveda la prelazione – sostanzialmente in questo. Nel caso in cui si ritenga prevalente l’articolo 2471 c.c., la società, fallito l’accordo amichevole di cui al terzo comma di tale articolo, può designare un acquirente diverso dai soci. Infatti, se si ritiene applicabile l’articolo 2471 c.c., in luogo delle clausole statutarie per la specialità della situazione della espropriazione forzata, allora questa norma prevale ed esclude le clausole statutarie, anche se di maggior favore per i soci uti singuli; in sintesi, l’articolo 2471 c.c. opera come una norma di ordine pubblico, che ha natura inderogabile quale norma processuale relativa al procedimento di espropriazione e dunque travolge le clausole statutarie. Nel caso invece in cui si ritenga che la procedura espropriativa (o fallimentare) non faccia venire meno la prelazione in favore degli altri soci, occorre offrire ai soci e non solo alla società, rispettando il loro diritto di prelazione.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 12/01/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco D'Orazi
Registro: RG 6637 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 15/06/2026
Massima a cura di: Leonardo Serra
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