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Tribunale di Roma, 9 Gennaio 2017

Intenzionalità dell’atto dannoso e responsabilità del socio

Tribunale di Roma, 9 Gennaio 2017
Intenzionalità dell’atto dannoso e responsabilità del socio

Ai sensi del settimo comma dell’art. 2476 c.c. sono altresì solidamente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto in forza di un potere loro attribuito per legge o per statuto ovvero semplicemente di fatto ed anche solo in via occasionale. L’intenzionalità, cui fa riferimento la norma, deve essere interpretata quale consapevolezza dell’antigiuridicità dell’atto dannoso e con accettazione, quindi, del rischio che da tale condotta possano derivare danni alla società, ai soci ed ai terzi; quindi, ai fini della sussistenza della responsabilità in capo al socio non amministratore, è sufficiente che egli abbia deciso ed autorizzato e quindi abbia concorso al compimento dell’atto, nonostante avesse la consapevolezza della sua contrarietà a norme o a principi generali dell’ordinamento giuridico, con l’accettazione che da tale condotta possano derivare danni.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 09/01/2017
Registro: RG 39437 / 2016
Allegato:
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Data: 28/04/2022
Massima a cura di: Federico Maffeis
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