Non è ravvisabile alcuna violazione di legge né di statuto, nell’ipotesi di distribuzione di utili in difformità rispetto a una disposizione statutaria, ma comunque approvata dall’assemblea (e prima di questa dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale). Va in proposito sottolineato che nelle società per azioni, a norma dell’art. 2433 c.c. anche nel testo pre-riforma, la competenza a deliberare la distribuzione degli utili è riservata all’assemblea dei soci, che decide secondo le maggioranze di legge e di statuto; analoga previsione è contenuta nell’art. 2478 bis, comma 3, c.c., con riguardo alle società a responsabilità limitata. La decisione di distribuire utili è quindi rimessa alla maggioranza dei soci, che potrebbe anche legittimamente deliberare di accantonarli o di destinarli ad aumento di capitale; rientra, infatti, nei poteri dell’assemblea la facoltà di disporre la ripartizione degli utili ovvero di destinarli ad altro impiego o di differirne la distribuzione.