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Tribunale di Perugia, 12 Ottobre 2024

La tutela cautelare nell’affitto d’azienda

Tribunale di Perugia, 12 Ottobre 2024
La tutela cautelare nell’affitto d’azienda

Il sequestro giudiziario di cui all’art. 670, n. 1, c.p.c. presuppone l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene e l’opportunità di provvedere alla sua custodia o gestione temporanea. La nozione di controversia sulla proprietà o sul possesso va intesa in senso ampio, potendo ricomprendere anche azioni personali o contrattuali dalle quali possa derivare una condanna alla restituzione o al rilascio del bene; tuttavia, non è sufficiente la mera contestazione della legittimità o convenienza di un contratto avente ad oggetto il bene, ove la futura azione di merito non comporti una statuizione sulla proprietà o sul possesso né una condanna restitutoria in favore del ricorrente. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per sequestro giudiziario dell’azienda oggetto di un contratto di affitto, quando il ricorrente non contesti la proprietà o il possesso del ramo d’azienda in capo alla società concedente, ma deduca esclusivamente l’illegittimità del contratto per carenza di poteri dell’organo amministrativo, incongruità del canone o asserita finalità fraudolenta. L’azione di nullità del contratto ha infatti natura dichiarativa e di mero accertamento; le azioni di annullamento o inefficacia, pur avendo natura costitutiva, non comportano di per sé una condanna alla restituzione dell’azienda in favore del socio ricorrente, sicché difetta il necessario rapporto di strumentalità tra cautela richiesta e futura decisione di merito.

In materia di affitto d’azienda, è astrattamente ammissibile il ricorso alla tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. per ottenere l’anticipazione degli effetti restitutori o la cessazione degli effetti del contratto, quando tale misura sia funzionale a evitare un pregiudizio imminente e irreparabile alla continuità e funzionalità aziendale. Tale tutela, tuttavia, richiede la sussistenza di un periculum in mora attuale e imminente, non ravvisabile qualora le parti del contratto abbiano consensualmente differito l’efficacia dell’affitto d’azienda a una data futura, con possibilità di ulteriore posticipazione, sicché il pericolo allegato non presenta il carattere dell’incombente minaccia del pregiudizio.

Data Sentenza: 12/10/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Sara Fioroni
Registro: RI 3303 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 04/08/2026
Massima a cura di: Jacopo Coppola
Jacopo Coppola

Dottore in Giurisprudenza e Praticante avvocato del Foro di Milano. Nell'ottobre 2025 consegue la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano con voti 110/110, discutendo una tesi in diritto commerciale dal titolo "La ricapitalizzazione della società nel concordato preventivo: tra diritto societario e concorsuale", relatore: Chiar.mo Prof. Andrea Vicari. Esercita l'attività professionale presso lo Studio Legale Avv. Prof. Giorgio De Nova, principalmente in materia contenziosa (giudiziale e arbitrale) legata al diritto civile e commerciale.

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