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Tribunale di Roma, 28 Febbraio 2018

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento contro l’amministratore di società a responsabilità limitata

Tribunale di Roma, 28 Febbraio 2018
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento contro l’amministratore di società a responsabilità limitata

In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, che sia fallita, deve ritenersi pacifica la legittimazione attiva del curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, poiché, ai sensi dell’art. 146 L.F., così come riformulato dall’art. 130 del d.lgs. n. 5/2006, tale organo è abilitato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori della società.

L’amministratore di società a responsabilità limitata, a differenza di quello di una s.p.a., è tenuto ad eseguire l’incarico con la diligenza richiesta  dalla natura dell’attività esercitata, come ricavabile dagli artt. 1176, comma 2, e 1710 c.c.

Poiché la responsabilità di cui all’art. 2476 c.c. ha natura contrattuale, l’attore ha l’onere di allegare l’inadempimento dell’amministratore e di provare il nesso causale tra la condotta e il danno, nonché la riconducibilità di quest’ultimo in via immediata e diretta alla condotta dolosa o colposa dell’amministratore; mentre, il convenuto, per superare la presunzione di colpa ex art. 1218 c.c., ha l’onere di provare che l’inadempimento non è a lui imputabile.

Nell’ipotesi di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, lo scioglimento della società si produce automaticamente e immediatamente, salvo il verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 2447 c.c., che determinano il venir meno, con efficacia ex tunc, dello scioglimento della società. Da ciò consegue che la mancata adozione da parte dell’assemblea dei provvedimenti di azzeramento e ripristino del capitale sociale o di trasformazione della società in altro tipo, compatibile con la situazione determinatasi, non esonera gli amministratori dalla responsabilità conseguente al proseguimento dell’attività d’impresa in violazione del divieto di nuove operazioni (nella specie il Tribunale quantifica il danno secondo il principio della differenza dei netti patrimoniali). [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]

Data Sentenza: 28/02/2018
Registro: RG 34420 / 2015
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Data: 10/01/2022
Massima a cura di: Anna Guadagnin
Anna Guadagnin

Nel 2015 ha conseguito l'abilitazione alla professione forense e dal 2017 esercita la professione presso lo Studio Legale Associato BM&A, dedicandosi al diritto commerciale, concorsuale, civile e finanziario. Nel 2015 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca (Ph.D) nell’ambito della Scuola di Diritto internazionale, privato e del lavoro dell'Università degli Studi di Padova.

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