Il marchio per servizi alberghieri il cui cuore denominativo è costituito dal nome storico del palazzo in cui l’attività è esercitata [nella specie, “Giovanelli”] è un marchio forte, poiché il nome non presenta alcuna attinenza concettuale con i servizi contraddistinti, mentre hanno valenza meramente descrittiva le sole parole “hotel” e “palazzo”; né lo priva di distintività la presenza del medesimo cognome nella toponomastica cittadina, quando la sua diffusione sia limitata a pochi luoghi e non valga come indicazione di provenienza.
L’uso del nome di un palazzo storico in funzione distintiva di una struttura alberghiera di prossima apertura, in fiere di settore, su piattaforme di prenotazione e nel materiale promozionale, integra uso del segno nell’attività economica ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i. Nel giudizio di confondibilità tra segni denominativi che condividono il medesimo cognome, la presenza di una consonante in più e di elementi aggiuntivi di breve estensione o descrittivi non muta il cuore espressivo del segno, tanto più per un pubblico prevalentemente straniero che si affida al ricordo evocativo del nome; l’aggiunta di un marchio rinomato di terzi [nella specie, “Orient Express”] non vale a differenziare i segni e anzi accresce il rischio di associazione tra le imprese, potendo indurre il pubblico a ritenere sussistente un collegamento tra il titolare del marchio anteriore e il nuovo progetto imprenditoriale.
La concorrenza sleale confusoria di cui all’art. 2598, n. 1, c.c. è illecito di pericolo, configurabile anche quando l’attività del concorrente non sia stata ancora avviata ma sia di prossima apertura e già promossa sul mercato, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a cagionare un pregiudizio; la concorrenza parassitaria ex art. 2598, n. 3, c.c. richiede invece un continuo e sistematico operare sulle orme del concorrente attraverso l’imitazione di rilevanti iniziative imprenditoriali. Quando l’attività del resistente non sia ancora avviata, la pubblicazione del provvedimento cautelare su quotidiani a tiratura nazionale è sproporzionata e va limitata alla pagina di apertura del sito internet del resistente.