La clausola del patto di non concorrenza accessorio a una cessione di partecipazioni che, dopo aver riservato ai cedenti un settore merceologico, stabilisca un elenco di clienti per i quali “non vige alcun patto di non concorrenza” limitatamente a determinati prodotti, non può assumere altro plausibile significato se non quello di rendere accessibili detti prodotti anche al cessionario. Per ottenere un diverso risultato interpretativo, le parti avrebbero dovuto sottoscrivere una clausola che prevedesse chiaramente ed esplicitamente, da un lato, il persistere del divieto di commercializzazione a carico dei cessionari e, dall’altro lato, la creazione di un’ulteriore area di commercializzazione esclusiva a favore dei cedenti, estesa anche ai prodotti di cui all’elenco. In mancanza di una previsione esplicita di siffatto contenuto, deve ritenersi che l’espressione “non vige alcun patto di non concorrenza” identifichi un’area di libera concorrenza tra le parti rispetto ai clienti di cui all’elenco; l’interpretazione della clausola accertata da precedente sentenza passata in giudicato tra le stesse parti vincola il giudice del successivo giudizio, limitato all’accertamento in fatto delle nuove violazioni dedotte. La penale convenuta per la violazione del patto può essere ridotta ex art. 1384 c.c. quando le violazioni accertate siano quantitativamente poco significative e di modesto valore economico.
In tema di storno di dipendenti, il presupposto affinché possa ritenersi sussistente la condotta anticoncorrenziale non è il semplice passaggio dei dipendenti alla società in concorrenza. Infatti, il passaggio di dipendenti/collaboratori da un’impresa ad un’altra non è di per sé solo elemento sufficiente ad integrare l’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., costituendo espressione dei principii di rilevanza costituzionale di libera circolazione del lavoro (artt. 4 e 36 Cost.) e di libertà d’iniziativa economica (art. 41 Cost.) e la condotta di storno di dipendenti è illecita solo se attuata con l’intento di disgregare l’altrui organizzazione produttiva, ossia se connotata da animus nocendi, che deve essere desunto da elementi oggettivi e posta in essere con modalità del tutto inconciliabili con i principi di correttezza professionale, se non supponendo in capo all’autore il proponimento di arrecare un serio danno al grado di competitività dell’impresa stornata concorrente, disgregando in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito. Costituiscono indici sintomatici dell’illecito in parola ex art. 2598 n.3 c.c.: 1) la quantità dei soggetti stornati; 2) la portata dell’organizzazione complessiva dell’impresa concorrente; 3) la posizione ricoperta dai dipendenti stornati, in ragione delle mansioni svolte e del loro grado di specializzazione; 4) la non facile e tempestiva sostituibilità dei lavoratori; 5) l’induzione a violare l’obbligo di fedeltà e di non concorrenza; 6) l’idoneità di tale atto a compromettere lo svolgimento ordinario dell’attività concorrente; 7) l’utilizzo di mezzi contrari alla correttezza professionale (tra i quali il compimento di attività denigratorie o la sottrazione di dati riservati).