La figura dell’amministratore di fatto ricorre allorché un soggetto si sia ingerito nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, sia pure irregolare o implicita, sempre che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea e ed occasionale.
L’amministratore di fatto è titolare, nello svolgimento della sua gestione, dei medesimi poteri degli amministratori di diritto, ed è correlativamente assoggettato agli obblighi previsti dalla legge, ivi compreso, ai sensi dell’art. 2392 c.c., quello generale di vigilanza sull’andamento della gestione.
In ragione della mancanza di scritture contabili attendibili, si ritiene possibile applicare la disposizione di cui all’articolo 2486 co. III, potendosi, quindi, quantificare il danno, derivante dalla mala gestio posta in essere dai convenuti, nella misura della differenza tra l’attivo e il passivo accertati.