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Tribunale di Napoli, 24 Maggio 2022

Quantificazione del danno nella differenza tra attivo e passivo fallimentare ex art. 2486, terzo comma, c.c.

Tribunale di Napoli, 24 Maggio 2022
Quantificazione del danno nella differenza tra attivo e passivo fallimentare ex art. 2486, terzo comma, c.c.

La figura dell’amministratore di fatto ricorre allorché un soggetto si sia ingerito nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, sia pure irregolare o implicita, sempre che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea e ed occasionale.

L’amministratore di fatto è titolare, nello svolgimento della sua gestione, dei medesimi poteri degli amministratori di diritto, ed è correlativamente assoggettato agli obblighi previsti dalla legge, ivi compreso, ai sensi dell’art. 2392 c.c., quello generale di vigilanza sull’andamento della gestione.

In ragione della mancanza di scritture contabili attendibili, si ritiene possibile applicare la disposizione di cui all’articolo 2486 co. III, potendosi, quindi, quantificare il danno, derivante dalla mala gestio posta in essere dai convenuti, nella misura della differenza tra l’attivo e il passivo accertati.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 24/05/2022
Registro: RG 17948 / 2021
Allegato:
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Data: 21/05/2023
Massima a cura di: Giuseppe Colombo
Giuseppe Colombo

Giuseppe Colombo, nato il 25 luglio 1990 a Como, svolge la professione di avvocato, collaborando con Grimaldi Studio Legale. Si è laureato, nell'aprile 2015, in giurisprudenza, specializzazione in diritto d'impresa, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ottenendo la valutazione di 110 e lode. Svariate pubblicazioni in materia di diritto societario, assicurativo e commerciale.

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