La violazione degli obblighi imposti dalla legge in ordine all’esatta e veritiera tenuta della fiscalità sociale costituisce atto di cattiva gestione societaria ex art. 2476 c.c.
Il danno derivante dal mancato pagamento delle imposte dovute dalla società fallita, concretamente riferibile alla condotta colposa dell’amministratore, non coincide con l’importo dell’imposta il cui pagamento sia stato omesso ma può essere ravvisato esclusivamente nelle sanzioni e negli interessi irrogati alla società a seguito dell’accertamento fiscale compiuto dagli enti competenti.
L’amministratore convenuto è tenuto a dimostrare l’adempimento o la non imputabilità ex art 1218 c.c. per essersi trovata la società nell’impossibilità di versare i tributi dovuti per incapienza patrimoniale o incapacità finanziaria, con ciò escludendo una sua responsabilità per omissione.
Il professionista incaricato dalla società per gli adempimenti fiscali può concorrere nell’illecito dell’amministratore.
Per la responsabilità solidale prevista dall’art. 2055 c.c. non è necessario che più soggetti concorrano nell’unica azione od omissione, in caso di pluralità di azioni o omissioni -pur se autonome e temporalmente distinte- essendo sufficiente che ciascuno di essi abbia concorso in maniera causalmente efficiente a produrre l’evento ovvero l’unico danno. E’ l’unicità del fatto dannoso che rileva, non già l’identità delle condotte lesive, che ben possono essere non solo diverse tra loro, ma altresì prive di collegamento psicologico.
L’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art.2055 c.c., per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell’illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, perciò, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno.