Risponde dei danni verso la società poi fallita l’amministratore che, in una fase di serie difficoltà economiche, conceda in affitto il ramo d’azienda produttivo a una società inattiva e con modesto capitale, senza alcuna istruttoria per la determinazione del canone, senza trattative con altri operatori e senza garanzie per l’adempimento, e successivamente accetti la sospensione dei canoni sulla base di costi di miglioria non documentati, il loro pagamento mediante compensazione con pretesi crediti dell’affittuaria e la loro riduzione per pregiudizi solo genericamente affermati, sicché la società non percepisce alcun corrispettivo. Si tratta di scelte irrazionali e incomprensibili nell’ottica del perseguimento dell’interesse sociale, che si spiegano con lo svuotamento della società a vantaggio di altre imprese e che non godono della insindacabilità propria delle scelte di gestione.
Il trasferimento all’affittuaria dei costi correlati all’esercizio dell’azienda, conseguenza logica del contratto di affitto, non controbilancia la sostanziale gratuità dell’affitto, perché l’affittante che non sostiene le spese non percepisce nemmeno gli utili dell’attività produttiva trasferita; né l’esigenza di conservare l’unitarietà produttiva dei beni può giustificare un affitto dal quale la società non tragga alcun vantaggio economico, diretto o indiretto. Costituisce ulteriore indice dell’intento di svuotamento la circostanza che, subito dopo la stipula, l’affittuaria assuma una denominazione confondibile con quella dell’affittante, senza alcuna rimostranza di quest’ultima.
Risponde altresì l’amministratore che, in una situazione di serie difficoltà economiche della società, consenta a un cliente di non pagare forniture mai contestate invocando una compensazione con crediti inesistenti. Il danno consiste nei mancati introiti derivati dall’omessa richiesta del pagamento a tempo debito, dedotto quanto la procedura concorsuale abbia comunque percepito dal debitore all’esito di una transazione, le cui ragioni restano estranee alla responsabilità dell’amministratore per l’atto di mala gestio.
In mancanza di elementi contrari, la transazione conclusa dalla curatela con i sindaci, coobbligati in solido con l’amministratore per un medesimo illecito, va ritenuta satisfattiva dell’intera pretesa risarcitoria relativa a quell’illecito, con effetto anche sulla posizione dell’amministratore, la cui obbligazione risarcitoria resta assorbita quanto al quantum senza necessità di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Quando invece i sindaci siano stati convenuti per un importo determinato in relazione a un diverso illecito, la transazione da essi conclusa deve ritenersi riferita esclusivamente a tale importo e non incide sulla responsabilità dell’amministratore per i danni eccedenti.
È inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. la deduzione, introdotta per la prima volta in appello, della sproporzione tra il canone di affitto pattuito e il canone di mercato, trattandosi di fatto nuovo sul quale la controparte non è stata messa in condizione di difendersi tempestivamente.
Le spese della consulenza tecnica d’ufficio possono essere poste interamente a carico dell’amministratore soccombente e del terzo che abbia concorso nell’illecito, quando gli altri convenuti abbiano definito transattivamente la loro posizione prima dello svolgimento della consulenza e questa sia stata comunque necessaria per la valutazione degli illeciti ascritti all’amministratore.