La ricorrenza dei presupposti ex art. 98 c.p.i. deve essere apprezzata con riferimento all’intera “vita” dell’informazione, non potendo essere tutelato come segreto commerciale ciò che in precedenza non lo era (i requisiti ex art. 98 c.p.i., infatti, nel corso del tempo possono, al più, venir meno, ma non “sopravvenire”).
La predisposizione di un sistema di autenticazione mediante inserimento di credenziali è una misura di sicurezza del tutto ordinaria, diffusa come opzione di base per qualunque dispositivo elettronico: ciò premesso, è ragionevole attendersi che la segretezza di informazioni commerciali di centrale importanza per il know-how della società, archiviate su un server aziendale, venga garantita dall’adozione di misure tecniche maggiormente specifiche, la cui adeguatezza può essere predicata in ragione della capacità di scongiurare il pericolo che si verifichi l’evento. La predisposizione di un sistema di autenticazione mediante inserimento di credenziali, del resto, è funzionale a impedire l’accesso a soggetti terzi non autorizzati, ma, intrinsecamente, non ha alcuna efficacia nell’impedire l’esportazione di informazioni ad opera del soggetto autorizzato ad accedervi – ovvero la casistica maggiormente ricorrente in fattispecie di concorrenza sleale perpetrata mediante l’ex dipendente.